Corte costituzionale

Sentenza n. 179/1973

Corte cost., sent. 19 dicembre 1973, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
179/1973
Data di deposito
19 dicembre 1973
Data di decisione
6 dicembre 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:179

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6946

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314, secondo comma, cod. proc. pen. - concernente il divieto di perizia psicologica - nuovamente proposta in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, e gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 124 del 1970.

Massima n. 6947

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314, secondo comma, c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo che il divieto di perizia psicologica impedirebbe all'imputato di fornire la prova di elementi determinanti a sua difesa. Invero posto che il principio costituzionale secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato" costituisce un contesto unitario, non dissociabile in parti tra loro separate (sent. n. 12 del 1966), e che la finalita' di rieducazione va contemperata con gli altri caratteri della pena (afflittivo, intimidatorio), ne consegue che dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, non puo' ricavarsi un diritto dell'imputato ad ottenere una perizia psicologica rispetto al quale la norma impugnata costituisca mezzo elusivo di una corrispondente tutela processuale.

Massima n. 6948

Le caratteristiche della funzione emendatrice della pena, emergenti dall'interpretazione sistematica dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione (delineata sub B), escludono l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con tale norma, dell'art. 133, secondo comma, n. 1, cod. pen., nella parte in cui fa riferimento, ai fini della graduazione della pena, al solo carattere e non anche all'intera personalita' dell'imputato. Infatti l'attribuzione di una maggiore o minore rilevanza agli elementi soggettivi nella graduazione della pena rientra conseguenzialmente nel giudizio di discrezionalita' politica rimesso al legislatore ordinario.

Massima n. 6949

Il divieto di perizia psicologica, di cui all'art. 314 c.p.p., non viola il principio d'eguaglianza in raffronto alla opposta disciplina vigente nel procedimento minorile: invero la peculiarita' di tale processo - assai evidente proprio nel campo della rieducazione - impedisce di ravvisare quella nota comune ai due procedimenti che permetta il raffronto degli stessi in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 314, secondo comma, del codice di procedura penale e 133, secondo comma, n. 1, del codice penale, sollevate, con le ordinanze in epigrafe indicate, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, secondo comma, 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 27 , terzo comma, della Costituzione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 124 del 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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