Corte costituzionale

Sentenza n. 177/1973

Corte cost., sent. 19 dicembre 1973, n. 177

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
177/1973
Data di deposito
19 dicembre 1973
Data di decisione
6 dicembre 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:177

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
  • art. 50, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
  • art. 2, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
  • art. 12, lett. b, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
  • art. 4, regio decreto legge n. 478 del 6 febbraio 1939
  • art. 1, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
  • art. 4, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924

Parametri

Massime

Massima n. 6936

In applicazione dell'art. 48, comma secondo, del codice di procedura civile, posto in relazione all'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, comporti o meno essa la sospensione del potere di decidere il merito, non preclude al giudice amministrativo davanti a cui pende il processo principale, di adottare provvedimenti urgenti e tra gli altri quello di sospensione della efficacia del provvedimento impugnato. Conseguentemente, quando nel corso di un giudizio amministrativo davanti al Consiglio di Stato sia proposto regolamento preventivo di giurisdizione, lo stesso Consiglio di Stato investito della domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, puo' sollevare questione di legittimita' costituzionale in ordine a norme di legge rilevanti ai fini di quella pronuncia sotto il profilo del fumus bonis juris e per l'accertamento della ricorrenza in concreto dei gravi motivi.

Massima n. 6937

L'atto con il quale il Presidente della Repubblica, a sensi dell'art. 1, comma secondo, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) nomina i magistrati del Consiglio di Stato, nonostante la peculiarita' della funzione e dell'oggetto, rientra certamente tra gli atti amministrativi che ammettono ad un pubblico ufficio ed in quanto tali sono astrattamente soggetti, come di regola, all'impugnativa davanti agli organi della giurisdizione amministrativa.

Massima n. 6938

Spetta ad ogni collegio giudicante di procedere pregiudizialmente all'accertamento della regolare costituzione dell'organo: in tale sede possono essere sollevate questioni di legittimita' costituzionale concernenti norme disciplinatrici della costituzione dell'organo.

Massima n. 6939

In sede di giudizio di legittimita' costituzionale di norme di legge, se e' esatto che queste debbano essere valutate nella loro effettivita', e' del pari esatto che se ne debba precisare il rapporto con le disposizioni costituzionali, al fine della loro interpretazione anche per mezzo di queste, e qualora esse norme ammettano due o piu' sensi, nel senso conforme alla Costituzione.

Massima n. 6940

In tema di nomina governativa dei consiglieri di Stato la Costituzione, attraverso disposizioni immediatamente obbligatorie o esprimenti esigenze essenziali, pone presupposti, condizioni, limiti, cautele o garanzie di sostanza e di forma all'esercizio del potere di nomina: conseguentemente l'interpretazione delle norme ordinarie alla luce di quelle costituzionali comporta la loro legittimita'. Esse, infatti, danno vita ad una disciplina legislativa che, pur conferendo al Governo un ampio potere discrezionale garantisce, in materia, il rispetto della esigenza dell'idoneita' del giudice, nonche' di quella dell'indipendenza del Consiglio di Stato e dei suoi componenti di fronte al Governo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni), 4 dello stesso r.d. sostituito dall'art. 4 del r.d.l. 6 febbraio 1939, n. 478, e 50 e 12, lett. b, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (istituzione dei tribunali amministrativi regionali) sollevate, in riferirnento agli artt. 3, 51, 97, 100, 101, 102, 103, 106, 108 e 135 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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