Corte costituzionale
Sentenza n. 171/1973
Corte cost., sent. 28 novembre 1973, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/1973
- Data di deposito
- 28 novembre 1973
- Data di decisione
- 22 novembre 1973
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 479, comma 3, codice di procedura penale 1930
- art. 479, comma 3, codice penale
- art. 604, codice di procedura penale 1930
- art. 606, codice di procedura penale 1930
- art. 64, comma 1, regio decreto n. 602 del 28 maggio 1931
- art. 378, comma 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 6910
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 479, terzo comma, del Codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione sul presupposto che l'assoluzione per insufficienza di prove - in giudizio - costituisca limitazione della capacita' dell'imputato assolto, mancando quella diversita' di trattamento caratterizzante l'irrazionalita' cui tende ovviare il precetto costituzionale di raffronto. Non e' identica, infatti, la posizione dell'imputato, nei cui confronti vi e' la prova che il fatto non sussiste o che egli non lo ha commesso ovvero manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che egli lo ha commesso, e quella dell'imputato in ordine al quale non risultano sufficienti prove per la condanna.
Massima n. 6911
A norma dell'art. 111 della Costituzione la decisione di proscioglimento per insufficienza di prove deve recare congrua motivazione in ordine alle circostanze che giustifichino le perplessita' del giudice circa la colpevolezza dell'imputato. - v. Sent. n. 124/1972.
Massima n. 6912
Non e' costituzionalmente illegittimo l'art. 479, terzo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 4, 25, 35 e 41 della Costituzione, trattandosi di precetti estranei alla tematica del proscioglimento con formula dubitativa.
Massima n. 6913
E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale quando la soluzione di essa non riveste il carattere di necessaria pregiudizialita' rispetto alla definizione del giudizio di merito. (Nella specie erano state sollevate in sede dibattimentale le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 604 e 606 del c.p.p. e dell'art. 64, primo comma, disp. att. c.p.p. r.d. 28 maggio 1931, n. 602, non considerandosi sotto il profilo della rilevanza che delle norme stesse era preclusa al giudice l'applicazione, riservata invece alla sede di incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 610 del c.p.p.).
Massima n. 6914
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale quando la soluzione di essa non riveste il carattere di necessaria pregiudizialita' rispetto alla definizione del giudizio di merito. (Nella specie era stata sollevata, in sede dibattimentale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 378, secondo comma c.p.p., il quale prevede il proscioglimento per insufficienza di prove a conclusione della distinta fase istruttoria).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 378, secondo comma, 604 e 606 del codice di procedura penale, nonché dell'art. 64, primo comma, del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; questioni sollevate dal pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 25, 35 e 41 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 479, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata con la medesima ordinanza, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 25, 35 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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