Corte costituzionale
Sentenza n. 149/1973
Corte cost., sent. 18 luglio 1973, n. 149
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 149/1973
- Data di deposito
- 18 luglio 1973
- Data di decisione
- 28 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:149
Norme oggetto del giudizio
- art. 2150, codice civile
- art. 7, legge n. 756 del 15 settembre 1964
- art. 2142, codice civile
- art. 2141, codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 14075
La mezzadria costituisce un rapporto contrattuale associativo, avente per oggetto la coltivazione di un fondo rustico e l'esercizio di attivita' connesse al fine di dividere tra le parti contraenti i prodotti e gli utili, concluso tra il concedente e la famiglia colonica rappresentata dal capo di essa, designato o riconosciuto come tale per atto espresso o tacito di volonta' di tutti coloro che ne fanno parte o si riconoscono far parte di essa. I poteri di rappresentanza, per quanto riguarda i singoli membri, attengono solo al rapporto di mezzadria nei confronti del concedente e dei terzi; sono limitati, quindi, alla mera sfera degli interessi patrimoniali, della tutela dei rapporti lavorativi e della direzione e distribuzione delle funzioni, non implicando, invece, alcun illegittimo potere autoritativo sui componenti della famiglia stessa che, pertanto, rimangono liberi, sia nella scelta della propria attivita' di lavoro, sia nella liberta' di movimento, compresa quella di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi, nonche' di adire l'autorita' giudiziaria per la tutela dei propri diritti di singolo membro della famiglia colonica anche nei confronti del capo di essa. Va pertanto dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in proposito nei confronti degli artt. 2141, 2142 e 2150 cod. civ. e dell'art. 7 l. 15 settembre 1964, n. 756, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 16, primo comma, 24, primo comma, e 29, secondo comma, Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2141, 2142 e 2150 del codice civile e dell'art. 7 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (norme in materia di contratti agrari), in riferimento agli artt. 2, 3, 4, comma secondo, 16, comma primo, 24, comma primo, e 29, comma secondo, della Costituzione sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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