Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1973

Corte cost., sent. 18 luglio 1973, n. 149

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
149/1973
Data di deposito
18 luglio 1973
Data di decisione
28 giugno 1973
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:149

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 14075

La mezzadria costituisce un rapporto contrattuale associativo, avente per oggetto la coltivazione di un fondo rustico e l'esercizio di attivita' connesse al fine di dividere tra le parti contraenti i prodotti e gli utili, concluso tra il concedente e la famiglia colonica rappresentata dal capo di essa, designato o riconosciuto come tale per atto espresso o tacito di volonta' di tutti coloro che ne fanno parte o si riconoscono far parte di essa. I poteri di rappresentanza, per quanto riguarda i singoli membri, attengono solo al rapporto di mezzadria nei confronti del concedente e dei terzi; sono limitati, quindi, alla mera sfera degli interessi patrimoniali, della tutela dei rapporti lavorativi e della direzione e distribuzione delle funzioni, non implicando, invece, alcun illegittimo potere autoritativo sui componenti della famiglia stessa che, pertanto, rimangono liberi, sia nella scelta della propria attivita' di lavoro, sia nella liberta' di movimento, compresa quella di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi, nonche' di adire l'autorita' giudiziaria per la tutela dei propri diritti di singolo membro della famiglia colonica anche nei confronti del capo di essa. Va pertanto dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in proposito nei confronti degli artt. 2141, 2142 e 2150 cod. civ. e dell'art. 7 l. 15 settembre 1964, n. 756, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 16, primo comma, 24, primo comma, e 29, secondo comma, Cost..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2141, 2142 e 2150 del codice civile e dell'art. 7 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (norme in materia di contratti agrari), in riferimento agli artt. 2, 3, 4, comma secondo, 16, comma primo, 24, comma primo, e 29, comma secondo, della Costituzione sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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