Corte costituzionale

Ordinanza n. 141/1973

Corte cost., ord. 16 luglio 1973, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
141/1973
Data di deposito
16 luglio 1973
Data di decisione
28 giugno 1973
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:141

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6842

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 27 della Costituzione (questione gia' dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 68 del 1967) e agli artt. 2 e 25 della Costituzione (questioni gia' esaminate nelle sentenze n. 68 del 1967 e - implicitamente - 106 del 1972.

Massima n. 6843

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 prima parte del codice penale in riferimento agli artt. 13 e 32 della Costituzione (questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 68 del 1967 della Corte costituzionale).

Massima n. 6844

E' manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma primo, del codice penale, per la parte relativa all'inciso "salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo di due anni": atteso che proprio la diversa gravita' dei reati diversifica obiettivamente le situazioni dei soggetti, che ex art. 88 del codice penale sono prosciolti, e giustifica, quindi, il trattamento differenziato delle situazioni medesime, sotto il profilo dell'applicazione della misura di sicurezza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222, primo comma, del codice penale in riferimento all'art. 27 della Costituzione e dell'art. 222, primo comma, del codice penale in riferimento agli artt. 13 e 32 della Costituzione, nonché delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222 citati in riferimento agli artt. 2 e 25 della Costituzione e dell'art. 222 - inciso contenuto nel primo comma - del codice penale in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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