Corte costituzionale
Ordinanza n. 141/1973
Corte cost., ord. 16 luglio 1973, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 141/1973
- Data di deposito
- 16 luglio 1973
- Data di decisione
- 28 giugno 1973
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:141
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 6842
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 27 della Costituzione (questione gia' dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 68 del 1967) e agli artt. 2 e 25 della Costituzione (questioni gia' esaminate nelle sentenze n. 68 del 1967 e - implicitamente - 106 del 1972.
Massima n. 6843
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 prima parte del codice penale in riferimento agli artt. 13 e 32 della Costituzione (questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 68 del 1967 della Corte costituzionale).
Massima n. 6844
E' manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma primo, del codice penale, per la parte relativa all'inciso "salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo di due anni": atteso che proprio la diversa gravita' dei reati diversifica obiettivamente le situazioni dei soggetti, che ex art. 88 del codice penale sono prosciolti, e giustifica, quindi, il trattamento differenziato delle situazioni medesime, sotto il profilo dell'applicazione della misura di sicurezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 cpv. e 222, primo comma, del codice penale in riferimento all'art. 27 della Costituzione e dell'art. 222, primo comma, del codice penale in riferimento agli artt. 13 e 32 della Costituzione, nonché delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 204 e 222 citati in riferimento agli artt. 2 e 25 della Costituzione e dell'art. 222 - inciso contenuto nel primo comma - del codice penale in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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