Corte costituzionale
Ordinanza n. 102/1973
Corte cost., ord. 27 giugno 1973, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 102/1973
- Data di deposito
- 27 giugno 1973
- Data di decisione
- 14 giugno 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 692 del 4 agosto 1955
- art. 32, decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970
- legge n. 1034 del 18 dicembre 1970
- art. unico, legge n. 1035 del 18 dicembre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 6752
Le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692; 32 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034; articolo unico della legge 18 dicembre 1970, n. 1035 (concernente gli sconti obbligatori sui medicinali acquistati per l'assistenza indiretta ai mutuati) sollevata per preteso contrasto con gli artt. 3, 23, 32, 41, 53 e 77 della Costituzione, in quanto sostanzialmente coincidenti con quelle gia' dichiarate non fondate con la sentenza n. 144 del 6 luglio 1972, vanno dichiarate manifestamente infondate. Parimenti va dichiarato manifestamente infondato il particolare motivo di illegittimita' sollevato in relazione allo art. 53 della Costituzione nel senso che la commisurazione al prezzo di vendita al pubblico dello sconto a carico dei produttori comporterebbe il collegamento ad un indice di capacita' contributiva non riferibile ai produttori stessi, avendo la richiamata sentenza gia' posto in evidenza come nella determinazione dei prezzi da parte del C.I.P. al fine di salvaguardare la remunerazione viene in considerazione anche lo sconto in esame, per cui il prezzo stesso mostra una indubbia correlazione con la situazione economica dei produttori. Va infine ugualmente dichiarato manifestamente infondato anche l'altro particolare profilo di illegittimita', con riferimento al combinato disposto, degli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione nel presupposto che l'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (modificato dall'art. 32 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745) opererebbe una discriminazione a danno dei produttori fornitori di medicinali per la assistenza in via indiretta ed a vantaggio di quelli che forniscono invece medicinali destinati all'assistenza affidata alla discrezionalita' degli enti assistenziali, ed essendo lo sconto applicabile solo nel caso di assistenza indiretta, l'imposizione dello sconto finirebbe col dipendere dalla discrezionalita' di scelte degli enti stessi. La ripetuta sentenza n. 144 ha infatti gia' ritenuto conforme all'art. 23 della Costituzione la facolta' di scelta degli enti, ed e' sufficiente precisare che la lamentata discriminazione riflette due forme di assistenza non omogenee che corrispondono ad esigenze diverse collegate alla migliore funzionalita' del servizio assistenziale in relazione alle varie situazioni concrete, il cui apprezzamento e' razionalmente affidato alla valutazione degli enti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, dell'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e dell'articolo unico della legge 18 dicembre 1970, n. 1035, questioni aventi per oggetto gli sconti obbligatori sui medicinali acquistati per l'assistenza indiretta ai mutuati, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 23, 32, 41, 53, 77 della Costituzione e già decise con sentenza n. 144 del 6 luglio 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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