Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1972

Corte cost., sent. 15 marzo 1972, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
48/1972
Data di deposito
15 marzo 1972
Data di decisione
9 marzo 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo de Marco
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:48

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6011

E' rilevante per il giudizio in merito la questione di legittimita' costituzionale -sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione- degli artt. da 87 a 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernenti la disciplina speciale dei diritti relativi alle fotografie, articoli che non concedono ai rispettivi autori anche la protezione del diritto morale di cui all'art. 20 della legge stessa, giacche' l'eventuale dichiarazione di illegittimita' delle norme denunziate implicherebbe il riconoscimento di quella protezione.

Massima n. 6012

E' ugualmente rilevante la stessa questione di costituzionalita' prospettata sotto il profilo della automatica operativita' della tutela morale di cui all'art. 20 legge 22 aprile 1941, n. 633, che discenderebbe dalla Convenzione di Berna. La natura del trattato "self executing" della Convenzione di Berna, infatti, non consente che possa senz'altro ritenersi estesa in Italia e nei confronti dei cittadini italiani autori di fotografie la protezione del diritto morale di cui all'art. 6 bis, comma primo, della Convenzione stessa.

Massima n. 6013

Con la Convenzione di Berna del 1886, riveduta a Bruxelles nel 1948, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 16 febbraio 1953, n. 247, gli obblighi che i Paesi dell'Unione si sono reciprocamente assunti consistono nel riconoscimento, agli autori di altri Paesi aderenti all'Unione stessa, di diritti non inferiori a quelli attribuiti ai propri cittadini, nonche' dei diritti discendenti dalla Convenzione.

Massima n. 6014

Il cittadino italiano autore di fotografia, eseguita e pubblicata in un Paese aderente alla Convenzione di Berna, anche se ha diritto alla tutela del diritto morale di autore, in quel Paese, per effetto dell'art. 6 bis della Convenzione stessa, non ha diritto a tale maggiore protezione in Italia. Pertanto non sussiste disparita' di trattamento tra cittadini italiani i quali, per le fotografie eseguite e pubblicate in Italia, sono tutti ugualmente assoggettati al regime giuridico previsto dagli artt. 87 a 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che non accordano loro la tutela morale d'autore di cui all'art. 20 della legge stessa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 87 a 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto di autore ed altri diritti connessi al suo esercizio", sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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