Corte costituzionale

Sentenza n. 165/1972

Corte cost., sent. 28 novembre 1972, n. 165

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
165/1972
Data di deposito
28 novembre 1972
Data di decisione
21 novembre 1972
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1972:165

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6378

Gli artt. 341 e 344 cod. pen., non violano gli artt. 1 e 3 Cost. per non aver equiparato il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato al privato cittadino. I criteri accolti nella sent. n. 109 del 1968 - secondo la quale il diverso trattamento dell'oltraggio rispetto all'ingiuria non e' irrazionale per eccessiva sproporzione delle rispettive sanzioni - valgono a maggior ragione per respingere la tesi diretta a sottoporre alla stessa pena reati aventi un altro oggetto di tutela. Le affermazioni convenute nella suddetta sentenza conducono a ritenere non fondate le censure relative agli artt. 2, 4, 35, 54, 97, 98 e 113 Cost. Infatti, una volta negata la violazione dell'art. 3, cade quella dell'art. 4 e del correlativo art. 35, perche' se e' vero che tutti i cittadini hanno diritto al lavoro, e' vero altresi' che proprio dall'art. 35, nel suo primo comma, si evince il potere del legislatore ordinario di attuare una distinta protezione delle svariate forme ed applicazioni del lavoro. Cio' implica che ai doveri dei pubblici funzionari e dipendenti, quali sono posti da varie norme della Costituzione, possano corrispondere un'adeguata normativa diversa da quella dei lavoratori autonomi dei prestatori d'opera dipendenti da privati, ed una particolare valutazione, sul piano giuridico-penale, la quale - ferma restando la pari dignita' delle persone uti singuli - sia conforme alle esigenze di protezione delle mansioni esercitate, che, fra l'altro, postulano efficienza e serenita' di espletamento. Quanto all'art. 113 Cost., basti, infine, osservare che il denunziato art. 341 cod. pen., e' norma di diritto sostanziale e non limita in alcun modo la guarentigia giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 344 del codice penale, sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 54, 97, 98 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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