Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1971

Corte cost., sent. 29 aprile 1971, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
86/1971
Data di deposito
29 aprile 1971
Data di decisione
22 aprile 1971
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:86

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5564

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto di credito del prestatore d'opera, decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, proposta in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione e' inammissibile: a) quando trattasi di diritti soggetti a prescrizione breve o presuntiva; b) quando trattasi di risarcimento di danni ex art. 2116 del codice civile per irregolare versamento da parte del datore di lavoro di contributi di assicurazione contro la invalidita' e la vecchiaia, non versandosi, in tal caso, nell'ipotesi di prestazioni salariali che godono della speciale garanzia derivante dall'art. 36 Cost.; c) quando, infine, trattasi di crediti vantati dai dipendenti di enti pubblici. (Vedi sent. n. 63 del 1966) non sussistendo per questi dipendenti quel timore di licenziamento che possa indurre il lavoratore alla rinuncia dei propri diritti.

Massima n. 5565

Il corso della prescrizione puo' essere sospeso, durante il rapporto di lavoro, solo allorquando si tratti di prestazioni salariali che godono della speciale garanzia derivante dall'art. 36 della Costituzione, per il quale l'esercizio del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' o qualita' del lavoro non puo' tollerare alcuna rinunzia, sia pure implicita.

Massima n. 5566

La sentenza di questa Corte n. 63 del 1966 pone una netta differenza fra lavoratori dell'impiego privato e lavoratori dipendenti da enti pubblici: per i primi soltanto sussiste quel timore del licenziamento che possa indurre il lavoratore alla rinunzia ai propri diritti, mentre per i secondi, che sono garantiti dalla stabilita' dell'impiego e dai rimedi giurisdizionali contro l'illegittimita' di una risoluzione del relativo rapporto, non sussiste alcun motivo che possa indurre a derogare alle normali disposizioni in materia di prescrizione. E la sentenza di questa Corte n. 143 del 1969 ha ribadito gli stessi concetti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto di credito, del diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 del codice civile e del diritto all'assunzione in pianta stabile vantato dal prestatore d'opera subordinato decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione dalle ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze