Corte costituzionale

Sentenza n. 210/1971

Corte cost., sent. 28 dicembre 1971, n. 210

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
210/1971
Data di deposito
28 dicembre 1971
Data di decisione
16 dicembre 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
CHIARELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:210

Norme oggetto del giudizio

  • art. 65, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 9 maggio 1950

Parametri

Massime

Massima n. 5856

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65 del D.P.R. 9 maggio 1950, n. 203 (approvazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio) proposta in riferimento agli artt. 23, 3, secondo comma, 4, 35, primo comma e 42, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo che la norma denunziata non conterrebbe i criteri idonei a limitare la discrezionalita' della pubblica amministrazione, consentendo a questa di procedere esecutivamente, senza limiti di tempo, non soltanto contro l'effettivo obbligato alla prestazione, ma anche contro uno qualsiasi, a sua scelta, fra i successivi proprietari dei vari immobili sui quali, per quel tributo, grava il privilegio speciale, contrasterebbe con il principio della certezza del diritto, in quanto il privilegio non deve essere trascritto nei registri immobiliari e non e' in alcun modo rilevabile dagli acquirenti degli immobili; creerebbe ingiustificata disuguaglianza, perche' l'esecuzione fiscale contro un qualsiasi terzo, sol perche' proprietario di un immobile, specie se questi e' destinato alla produzione, costituirebbe un limite alla liberta' ed alla possibilita' dei cittadini di partecipare all'organizzazione economica del paese; comprometterebbe il diritto al lavoro sancito dagli artt. 4 e 35 della Costituzione, disattendendo il dovere dello Stato di tutelare tale diritto; verrebbe a ledere la funzione sociale della proprieta' (art. 42, secondo comma Cost.) menomando, a causa dell'illimitato potere concesso alla pubblica amministrazione, il libero godimento dei beni. Ed invero l'art. 65 del D.P.R. 9 maggio 1950, n. 203, lungi dal conferire particolari poteri alla Finanza, non ha fatto altro che concedere il privilegio speciale immobiliare, rinviando implicitamente, per la relativa disciplina, alle norme del codice civile. Onde e' da escludersi una violazione all'art. 23 Cost. Le altre questioni sollevate in riferimento agli altri articoli della Carte, rimangono assorbite.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 9 maggio 1950, n. 203 (approvazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio), sollevata dall'ordinanza del tribunale di Varese del 23 dicembre 1969 in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 4, 23, 35, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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