Corte costituzionale
Sentenza n. 210/1971
Corte cost., sent. 28 dicembre 1971, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 210/1971
- Data di deposito
- 28 dicembre 1971
- Data di decisione
- 16 dicembre 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- CHIARELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 65, decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 9 maggio 1950
Parametri
Massime
Massima n. 5856
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65 del D.P.R. 9 maggio 1950, n. 203 (approvazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio) proposta in riferimento agli artt. 23, 3, secondo comma, 4, 35, primo comma e 42, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo che la norma denunziata non conterrebbe i criteri idonei a limitare la discrezionalita' della pubblica amministrazione, consentendo a questa di procedere esecutivamente, senza limiti di tempo, non soltanto contro l'effettivo obbligato alla prestazione, ma anche contro uno qualsiasi, a sua scelta, fra i successivi proprietari dei vari immobili sui quali, per quel tributo, grava il privilegio speciale, contrasterebbe con il principio della certezza del diritto, in quanto il privilegio non deve essere trascritto nei registri immobiliari e non e' in alcun modo rilevabile dagli acquirenti degli immobili; creerebbe ingiustificata disuguaglianza, perche' l'esecuzione fiscale contro un qualsiasi terzo, sol perche' proprietario di un immobile, specie se questi e' destinato alla produzione, costituirebbe un limite alla liberta' ed alla possibilita' dei cittadini di partecipare all'organizzazione economica del paese; comprometterebbe il diritto al lavoro sancito dagli artt. 4 e 35 della Costituzione, disattendendo il dovere dello Stato di tutelare tale diritto; verrebbe a ledere la funzione sociale della proprieta' (art. 42, secondo comma Cost.) menomando, a causa dell'illimitato potere concesso alla pubblica amministrazione, il libero godimento dei beni. Ed invero l'art. 65 del D.P.R. 9 maggio 1950, n. 203, lungi dal conferire particolari poteri alla Finanza, non ha fatto altro che concedere il privilegio speciale immobiliare, rinviando implicitamente, per la relativa disciplina, alle norme del codice civile. Onde e' da escludersi una violazione all'art. 23 Cost. Le altre questioni sollevate in riferimento agli altri articoli della Carte, rimangono assorbite.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 9 maggio 1950, n. 203 (approvazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio), sollevata dall'ordinanza del tribunale di Varese del 23 dicembre 1969 in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 4, 23, 35, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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