Corte costituzionale

Sentenza n. 161/1971

Corte cost., sent. 6 luglio 1971, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
161/1971
Data di deposito
6 luglio 1971
Data di decisione
28 giugno 1971
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:161

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
  • art. 4, legge n. 2240 del 20 marzo 1965
  • art. 45, regio decreto n. 1443 del 29 luglio 1927
  • art. 2, ult.parte, regio decreto n. 1443 del 29 luglio 1927

Parametri

Massime

Massima n. 5722

L'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulla abolizione del contenzioso amministrativo disciplina i rapporti fra l'attivita' amministrativa e quella giurisdizionale. La regola da esso stabilita, secondo la quale l'atto amministrativo non puo' essere revocato o modificato dall'autorita' giudiziaria ordinaria bensi' sovra ricorso alle competenti autorita' amministrative, si ricollega al tradizionale principio della divisione dei poteri e assolve il compito di garantire e proteggere l'esercizio di quelle tipiche funzioni pubbliche delle quali gli organi amministrativi hanno l'esclusiva titolarita'.

Massima n. 5723

L'inammissibilita' delle azioni possessorie contro la P.A. o contro privati che agiscono in esecuzione di un provvedimento amministrativo e' considerata come una applicazione della regola sul divieto di revoca o modifica dell'atto amministrativo da parte dell'autorita' giudiziaria ordinaria dettata dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sull'abolizione del contenzioso amministrativo. Il divieto di tali azioni e' tuttavia operante solo quando il giudice si trovi dinanzi a un provvedimento emesso dall'organo amministrativo nell'esercizio delle potesta' pubbliche ad esso riservate.

Massima n. 5724

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sull'abolizione del contenzioso amministrativo, in riferimento agli artt. 24, 42 e 113 della Costituzione, sostanzialmente basata sull'unica e fondamentale misura che non sussisterebbe pienezza di tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi posto che e' disconosciuta la possibilita' di proporre azioni possessorie contro gli stessi. Nella formulazione del testo dell'art. 113 della Costituzione, il Costituente ebbe presente il problema che gia' formo' oggetto della legge abolitrice del contenzioso amministrativo e lo risolse non gia' conferendo alla giurisdizione ordinaria il potere di annullamento degli atti amministrativi, ma demandando alla legge (comma terzo) la disciplina delle forme e dei modi di esercizio di detto potere sicche' e' rimasta, in tal modo, inalterata l'attuale regolamentazione che riserva in via generale il potere di annullamento al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e riconosce, invece, un potere di annullamento all'autorita' giudiziaria ordinaria non in via generale, ma solo per determinate categorie di atti.

Massima n. 5725

Il disconoscimento della proponibilita' delle azioni possessorie contro la P.A., desumibile dal divieto di revoca o modifica dell'atto amministrativo da parte dell'A.G.O., enunciato dall'art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo non comporta l'esclusione di quella tutela giurisdizionale che l'art. 113, comma secondo, della Costituzione, assicura contro tutti gli atti della pubblica Amministrazione. Questo precetto costituzionale - da interpretarsi in collegamento con il terzo comma che demanda alla legge la determinazione degli organi di giurisdizione (ordinari o amministrativi) che possono annullare gli atti della P.A. - non puo' significare che contro l'atto amministrativo il cittadino abbia la facolta' di invocare la tutela giurisdizionale in ogni caso nella medesima maniera e con gli stessi effetti, avendo il costituente lasciato libero il legislatore ordinario di regolare i modi e l'efficacia di detta tutela. (Nel caso di specie la Corte ha escluso che contro un decreto di concessione per la coltivazione di una cava emesso dall'ingegnere capo del distretto minerario le parti interessate restassero prive di qualsiasi tutela giurisdizionale dato che contro il decreto in questione le parti avevano gia' proposto ricorso gerarchico, l'eventuale decisione sfavorevole di questo puo' formare oggetto di impugantiva dinanzi al Consiglio di Stato ed in tale sede e' possibile disporre la sospensione e l'annullamento dell'atto ed infine gli interessati possono esperire - ove ricorrano i presupposti - azione per risarcimento danni dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria).

Massima n. 5726

Dichiarata la non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, in riferimento agli artt. 24, 42 e 113 della Costituzione, sollevata in sede di azione di manutenzione possessoria e ritenuto quindi non incostituzionale il divieto di azioni possessorie contro la P.A. desunto dal citato art. 4, va conseguentemente dichiarata l'inammissibilita', per difetto assoluto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale - in quella sede promossa - degli artt. 2, ultima parte e 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla ricerca e la coltivazione delle miniere, in riferimento agli artt. 42, 3 e 97 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sull'abolizione del contenzioso amministrativo, sollevata, con ordinanza 10 settembre 1970 del pretore di Chieti, in riferimento agli artt. 24, 42 e 113 della Costituzione;

dichiara l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultima parte, e 45 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, contenente norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere, sollevata dalla suindicata ordinanza in riferimento agli artt. 42, 3 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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