Corte costituzionale
Sentenza n. 161/1971
Corte cost., sent. 6 luglio 1971, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/1971
- Data di deposito
- 6 luglio 1971
- Data di decisione
- 28 giugno 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
- art. 4, legge n. 2240 del 20 marzo 1965
- art. 45, regio decreto n. 1443 del 29 luglio 1927
- art. 2, ult.parte, regio decreto n. 1443 del 29 luglio 1927
Parametri
Massime
Massima n. 5722
L'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulla abolizione del contenzioso amministrativo disciplina i rapporti fra l'attivita' amministrativa e quella giurisdizionale. La regola da esso stabilita, secondo la quale l'atto amministrativo non puo' essere revocato o modificato dall'autorita' giudiziaria ordinaria bensi' sovra ricorso alle competenti autorita' amministrative, si ricollega al tradizionale principio della divisione dei poteri e assolve il compito di garantire e proteggere l'esercizio di quelle tipiche funzioni pubbliche delle quali gli organi amministrativi hanno l'esclusiva titolarita'.
Massima n. 5723
L'inammissibilita' delle azioni possessorie contro la P.A. o contro privati che agiscono in esecuzione di un provvedimento amministrativo e' considerata come una applicazione della regola sul divieto di revoca o modifica dell'atto amministrativo da parte dell'autorita' giudiziaria ordinaria dettata dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sull'abolizione del contenzioso amministrativo. Il divieto di tali azioni e' tuttavia operante solo quando il giudice si trovi dinanzi a un provvedimento emesso dall'organo amministrativo nell'esercizio delle potesta' pubbliche ad esso riservate.
Massima n. 5724
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sull'abolizione del contenzioso amministrativo, in riferimento agli artt. 24, 42 e 113 della Costituzione, sostanzialmente basata sull'unica e fondamentale misura che non sussisterebbe pienezza di tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi posto che e' disconosciuta la possibilita' di proporre azioni possessorie contro gli stessi. Nella formulazione del testo dell'art. 113 della Costituzione, il Costituente ebbe presente il problema che gia' formo' oggetto della legge abolitrice del contenzioso amministrativo e lo risolse non gia' conferendo alla giurisdizione ordinaria il potere di annullamento degli atti amministrativi, ma demandando alla legge (comma terzo) la disciplina delle forme e dei modi di esercizio di detto potere sicche' e' rimasta, in tal modo, inalterata l'attuale regolamentazione che riserva in via generale il potere di annullamento al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e riconosce, invece, un potere di annullamento all'autorita' giudiziaria ordinaria non in via generale, ma solo per determinate categorie di atti.
Massima n. 5725
Il disconoscimento della proponibilita' delle azioni possessorie contro la P.A., desumibile dal divieto di revoca o modifica dell'atto amministrativo da parte dell'A.G.O., enunciato dall'art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo non comporta l'esclusione di quella tutela giurisdizionale che l'art. 113, comma secondo, della Costituzione, assicura contro tutti gli atti della pubblica Amministrazione. Questo precetto costituzionale - da interpretarsi in collegamento con il terzo comma che demanda alla legge la determinazione degli organi di giurisdizione (ordinari o amministrativi) che possono annullare gli atti della P.A. - non puo' significare che contro l'atto amministrativo il cittadino abbia la facolta' di invocare la tutela giurisdizionale in ogni caso nella medesima maniera e con gli stessi effetti, avendo il costituente lasciato libero il legislatore ordinario di regolare i modi e l'efficacia di detta tutela. (Nel caso di specie la Corte ha escluso che contro un decreto di concessione per la coltivazione di una cava emesso dall'ingegnere capo del distretto minerario le parti interessate restassero prive di qualsiasi tutela giurisdizionale dato che contro il decreto in questione le parti avevano gia' proposto ricorso gerarchico, l'eventuale decisione sfavorevole di questo puo' formare oggetto di impugantiva dinanzi al Consiglio di Stato ed in tale sede e' possibile disporre la sospensione e l'annullamento dell'atto ed infine gli interessati possono esperire - ove ricorrano i presupposti - azione per risarcimento danni dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria).
Massima n. 5726
Dichiarata la non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, in riferimento agli artt. 24, 42 e 113 della Costituzione, sollevata in sede di azione di manutenzione possessoria e ritenuto quindi non incostituzionale il divieto di azioni possessorie contro la P.A. desunto dal citato art. 4, va conseguentemente dichiarata l'inammissibilita', per difetto assoluto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale - in quella sede promossa - degli artt. 2, ultima parte e 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla ricerca e la coltivazione delle miniere, in riferimento agli artt. 42, 3 e 97 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sull'abolizione del contenzioso amministrativo, sollevata, con ordinanza 10 settembre 1970 del pretore di Chieti, in riferimento agli artt. 24, 42 e 113 della Costituzione;
dichiara l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultima parte, e 45 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, contenente norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere, sollevata dalla suindicata ordinanza in riferimento agli artt. 42, 3 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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