Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1971

Corte cost., sent. 2 febbraio 1971, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
14/1971
Data di deposito
2 febbraio 1971
Data di decisione
29 gennaio 1971
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Capolozza
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:14

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5396

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 707 del codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicita', di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta.

Massima n. 5397

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 708 del codice penale, nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicita', di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, essendo stata la disposizione, per la parte suddetta, gia' dichiarata illegittima con sent. n. 110 del 1968.

Massima n. 5398

Spetta al giudice ordinario e non attiene al riscontro di legittimita' costituzionale stabilire se a concretare il presupposto soggettivo di cui all'art. 707 cod. pen., sia richiesta o meno una pluralita' di precedenti condanne.

Massima n. 5399

E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 707 e 708 cod. pen., per ingiustificata parita' di trattamento tra il condannato per delitto determinato da motivi di lucro e il condannato per semplice contravvenzione concernente la prevenzione di delitti contro il patrimonio, per avere lo stesso giudice a quo, nell'ordinanza di rimessione, affermato che, in quella fattispecie, si procedeva contro imputati che erano pregiudicati per delitti contro il patrimonio.

Massima n. 5400

L'art. 707 del codice penale non contrasta con l'art. 3 della Costituzione in quanto non incrimina un mero status, ma presuppone una necessaria condotta, di cui il possesso attuale di determinate cose, che, quoad personam, inducono al sospetto, non e' che una conseguenza. Nepure appare pertinentemente invocato l'art. 13 della Costituzione, dappoiche' questo stabilisce, per la limitazione della liberta' personale, determinate garanzie, che non possono dirsi vulnerate dallo scopo dissuasivo della norma denunziata. Ugualmente debbono ritenersi infondate le censure, avanzate in riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione, alla stregua delle considerazioni contenute nella sent. n. 110 del 1968: ne' vengono addotti argomenti nuovi e, comunque, tali da indurre a diversa conclusione.

Massima n. 5401

E' da escludere che gli artt. 707 e 708 del codice penale, nel richiedere al prevenuto la giustificazione dell'attuale destinazione di chiavi alterate o di grimaldelli e, rispettivamente, della provenienza del denaro o degli oggetti non confacenti al suo stato, esigano anche la prova della legittimita' della destinazione e della provenienza, limitandosi invece a pretenderne una attendibile e circostanziata spiegazione, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi della liberta' delle prove e del libero convincimento. Cfr.: sent. n. 110 del 1968.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 del codice penale, nella parte in cui assoggettano allo stesso trattamento punitivo il condannato per delitti determinati da motivi di lucro e il condannato per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale, nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, già dichiarata illegittima con sentenza n. 110 del 2 luglio 1968.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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