Corte costituzionale
Sentenza n. 123/1971
Corte cost., sent. 9 giugno 1971, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 123/1971
- Data di deposito
- 9 giugno 1971
- Data di decisione
- 4 giugno 1971
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Reale
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:123
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 780 del 7 novembre 1969
- art. 299, codice di procedura penale 1930
- art. 24, comma 3, codice di procedura penale 1930
- art. 370, codice di procedura penale 1930
- art. 6, comma 3, decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14 settembre 1944
Parametri
Massime
Massima n. 5635
L'art. 370 c.p.p., prevede che se, dopo la comunicazione degli atti per la presentazione delle requisitorie, il pubblico ministero, dissentendo dal giudice istruttore, ravvisi la necessita' che l'istruzione sia proseguita allo scopo di acquisire ulteriori prove, egli restituisce gli atti con le sue requisitorie specifiche al giudice. Questi, compiute senza ritardo le indagini richieste, rimette nuovamente gli atti al pubblico ministero. Ancorche' detta norma, come contrastanti indirizzi giurisprudenziali dimostrano, consenta perplessita' interpretative, basate principalmente sulla sua lettera, comparata con altre disposizioni del c.p.p. vigente e con quello (art. 269) dell'abrogato c.p.p. del 1913, tuttavia, nel sistema del diritto positivo non puo' ad essa riconoscersi altro significato che quello oggi costantemente seguito dalla Corte di cassazione, nel senso che la richiesta di istruzione supplettiva e' sempre assoggettata al sindacato del giudice. Tale significato e' palesato dalla necessaria connessione con la disposizione dell'art. 299 dello stesso codice, cui si deve attribuire valore generale e che pone al giudice istruttore l'obbligo di compiere prontamente tutti e soltanto quegli atti che, in base agli elementi acquisiti nel corso dell'istruzione appaiono necessari per l'accertamento della verita'. Questa interpretazione risulta, d'altronde, corroborata dalle innovazioni apportate da recenti fonti legislative in materia di rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e concernenti in particolare la supremazia di quest'ultimo relativamente alla decisione circa l'archiviazione degli atti (art. 6 d.l.l. 14 settembre 1944, n. 288, recante modifiche all'art. 24, terzo comma c.p.p.) e circa la legalita' del procedimento con istruzione sommaria (art. 1 legge 7 novembre 1969, n. 780) intrapreso dal pubblico ministero.
Massima n. 5636
Poiche' l'art. 370 c.p.p., secondo l'interpretazione accolta da questa Corte, non importa limitazioni al libero convincimento del giudice istruttore in ordine alle richieste di istruzione supplettiva preposte dal P.M., cosi' da non implicare alcun vincolo a dare esecuzione immediata e acritica alle richieste medesime, ne' alcuna sostituzione del P.M. nell'esercizio di funzioni giurisdizionali, non puo' fondatamente ritenersi che detta norma violi il principio costituzionale della indipendenza del giudice e deve altresi' escludersi ogni contrasto con i principi del giudice naturale (art. 25, primo comma) o concernenti le garanzie dell'ordinamento giurisdizionale (art. 102, 107, 112 Cost.) o l'obbligo della motivazione per i provvedimenti giurisdizionali (art. 111, primo comma Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 370 del codice di procedura penale, sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 25, primo comma, 102, 107, 112 e 111, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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