Corte costituzionale
Sentenza n. 120/1971
Corte cost., sent. 9 giugno 1971, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/1971
- Data di deposito
- 9 giugno 1971
- Data di decisione
- 4 giugno 1971
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 17, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 11, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 15, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 10, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 16, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 52, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 29, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 27, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 26, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 9, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 17, legge n. 281 del 16 maggio 1970
- art. 12, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 13, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 1, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 51, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 33, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 53, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 123, Costituzione
- art. 115, Costituzione
- art. 125, Costituzione
- art. 130, Costituzione
Massime
Massima n. 5626
I termini per la proposizione dei ricorsi da parte delle regioni (a statuto comune) di nuova istituzione debbono computarsi a decorrere dal giorno della formazione delle rispettive giunte. Cfr.: Sent. 39/1971.
Massima n. 5627
Va dichiarata l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera, proposta con ricorsi delle Regioni della Lombardia e degli Abruzzi, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119, 123, 125 e 130 della Costituzione, poiche' alle regioni a statuto ordinario di nuova istituzione e' impedito di sollevare questioni d'invasione della sfera di competenza finche' non siano maturati i presupposti - nella specie non ancora verificatisi - richiesti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e cioe' fino a quando non siano stati emanati i decreti relativi al trasferimento alle regioni delle funzioni loro attribuite e del relativo personale dipendente dallo Stato o, in mancanza, finche' non sia decorso un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge. Rimosso tale impedimento, la legge impugnata non potra' impedire l'esercizio della competenza regionale ed in essa si potranno rinvenire i principi fondamentali che pongono limiti a tale esercizio ex art. 117 della Costituzione. Cfr.: sent. 119/71.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera, proposta dalla Regione della Lombardia e da quella degli Abruzzi, con ricorsi rispettivamente del 27 agosto e 2 ottobre 1970, in riferimento agli artt.5, 115, 117, 118, 119, 23, 125 e 130 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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