Corte costituzionale

Ordinanza n. 52/1971

Corte cost., ord. 16 marzo 1971, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
52/1971
Data di deposito
16 marzo 1971
Data di decisione
10 marzo 1971
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:52

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 5471

Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1238, 14242, 1243 e 1247 del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, trattandosi di disposizioni gia' dichiarate costituzionalmente illegittime con sent. n. 121 del 24 giugno 1970.

Massima n. 5472

Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1240 e 1245 del Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, trattandosi di questione gia' ritenuta infondata con sent. n. 121 del 24 giugno 1970. (Con la citata sentenza venne dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del Codice della navigazione concernenti la giurisdizione penale del Comandante di porto, ma non si estese la dichiarazione di incostituzionalita' agli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice, pure impugnati, sul rilievo che essi - pur non essendo piu' applicabili alla giurisdizione penale e del comandante di porto - si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza nei reati previsti dal codice della navigazione).

Massima n. 5473

Ai sensi degli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative, va dichiarata in Camera di consiglio la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1239 del codice della navigazione approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, proposta con ordinanza 3 aprile 1970 del Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, trattandosi di questione per la quale valgono le stesse considerazioni che, con sent. n. 121 del 24 giugno 1970, fecero ritenere non fondata la questione. proposta, in riferimento agli stessi precetti costituzionali, degli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice. (Con sent. n. 121 del 1970 fu dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del Codice della navigazione, concernenti la giurisdizione penale del Comandante di porto, ma non fu estesa la dichiarazione di incostituzionalita' agli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice, pure impugnati, sul rilievo che tali norme - non piu' applicabili al comandante di porto si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione. Queste stesse considerazioni la Corte ha ritenute valide per giustificare la non estensione della dichiarazione di incostituzionalita' all'art. 1239 riguardante le "oblazioni delle contravvenzioni marittime").

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243 e 1247 del codice della navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 121 del 24 giugno 1970;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice, già ritenuta non fondata con la predetta sentenza n. 121 del 24 giugno 1970;

dichiara, inoltre, avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, la manifesta infondantezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1239 del predetto codice, proposta, con l'ordinanza 3 aprile 1970 del tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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