Corte costituzionale
Ordinanza n. 52/1971
Corte cost., ord. 16 marzo 1971, n. 52
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 52/1971
- Data di deposito
- 16 marzo 1971
- Data di decisione
- 10 marzo 1971
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:52
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 108, comma 2, Costituzione
- art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 26, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 5471
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1238, 14242, 1243 e 1247 del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, trattandosi di disposizioni gia' dichiarate costituzionalmente illegittime con sent. n. 121 del 24 giugno 1970.
Massima n. 5472
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1240 e 1245 del Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, trattandosi di questione gia' ritenuta infondata con sent. n. 121 del 24 giugno 1970. (Con la citata sentenza venne dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del Codice della navigazione concernenti la giurisdizione penale del Comandante di porto, ma non si estese la dichiarazione di incostituzionalita' agli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice, pure impugnati, sul rilievo che essi - pur non essendo piu' applicabili alla giurisdizione penale e del comandante di porto - si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza nei reati previsti dal codice della navigazione).
Massima n. 5473
Ai sensi degli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative, va dichiarata in Camera di consiglio la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1239 del codice della navigazione approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, proposta con ordinanza 3 aprile 1970 del Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, trattandosi di questione per la quale valgono le stesse considerazioni che, con sent. n. 121 del 24 giugno 1970, fecero ritenere non fondata la questione. proposta, in riferimento agli stessi precetti costituzionali, degli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice. (Con sent. n. 121 del 1970 fu dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del Codice della navigazione, concernenti la giurisdizione penale del Comandante di porto, ma non fu estesa la dichiarazione di incostituzionalita' agli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice, pure impugnati, sul rilievo che tali norme - non piu' applicabili al comandante di porto si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione. Queste stesse considerazioni la Corte ha ritenute valide per giustificare la non estensione della dichiarazione di incostituzionalita' all'art. 1239 riguardante le "oblazioni delle contravvenzioni marittime").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243 e 1247 del codice della navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 121 del 24 giugno 1970;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1240 e 1245 dello stesso codice, già ritenuta non fondata con la predetta sentenza n. 121 del 24 giugno 1970;
dichiara, inoltre, avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, la manifesta infondantezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1239 del predetto codice, proposta, con l'ordinanza 3 aprile 1970 del tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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