Corte costituzionale

Ordinanza n. 34/1971

Corte cost., ord. 1° marzo 1971, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
34/1971
Data di deposito
1° marzo 1971
Data di decisione
24 febbraio 1971
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:34

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, comma 4, legge n. 810 del 27 maggio 1929
  • art. 34, comma 6, legge n. 810 del 27 maggio 1929
  • art. 17, legge n. 847 del 27 maggio 1929
  • art. 34, comma 5, legge n. 810 del 27 maggio 1929

Parametri

Massime

Massima n. 5429

Se il giudizio principale di merito puo' essere definito in base a una legge sopravvenuta dopo l'ordinanza di rinvio alla Corte, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perche' proceda a nuovo esame della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria competente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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