Corte costituzionale
Ordinanza n. 34/1971
Corte cost., ord. 1° marzo 1971, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 34/1971
- Data di deposito
- 1° marzo 1971
- Data di decisione
- 24 febbraio 1971
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1971:34
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 4, legge n. 810 del 27 maggio 1929
- art. 34, comma 6, legge n. 810 del 27 maggio 1929
- art. 17, legge n. 847 del 27 maggio 1929
- art. 34, comma 5, legge n. 810 del 27 maggio 1929
Parametri
Massime
Massima n. 5429
Se il giudizio principale di merito puo' essere definito in base a una legge sopravvenuta dopo l'ordinanza di rinvio alla Corte, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perche' proceda a nuovo esame della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria competente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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