Corte costituzionale
Sentenza n. 97/1970
Corte cost., sent. 16 giugno 1970, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/1970
- Data di deposito
- 16 giugno 1970
- Data di decisione
- 4 giugno 1970
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 128, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 131, codice di procedura penale 1930
- art. 128, codice di procedura penale 1930
- art. 5, regio decreto n. 602 del 28 maggio 1931
- art. 4, regio decreto n. 602 del 28 maggio 1931
- art. 128, comma 1, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 5061
L'istituto del gratuito patrocinio, anche nell'attuale disciplina, ed il complesso delle norme vigenti, comunque dirette ad assicurare la difesa dei non abbienti, debbono considerarsi compresi nell'espressione "appositi istituti" adoperata dal Costituente nell'art. 24 della Costituzione, il cui precetto deve ritenersi gia' in tale modo osservato (vedi in senso conforme sent. n. 114 del 1964). Pertanto gli artt. 128, comma secondo, e 131 del Cod. proc. pen. (in connessione col gratuito patrocinio) non sono in contrasto con detta norma costituzionale.
Massima n. 5062
La insufficienza o scarsa efficienza di una norma di legge rispetto agli scopi voluti dalla Costituzione non puo' condurre a riconoscerla senz'altro incostituzionale anche perche' una eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale che si fondasse sulla sola parziarieta' della disciplina rischierebbe, intanto, di condurre ad un regresso della situazione normativa, aprendo un vuoto che non sarebbe colmabile in sede di interpretazione (vedi in senso conforme sentenze n. 114 del 1964 e 1 del 1969).
Massima n. 5063
La tutela del lavoro in tutte le sue forme non esclude che, in forza dell'art. 23 della Costituzione, quando ne ricorrano gli estremi, possano, con legge, essere imposte a liberi professionisti prestazioni gratuite, purche' non siano tali da trasformare lo status del libero professionista nello status di soggetto prevalentemente tenuto alla prestazione di un servizio obbligatorio non remunerato. Pertanto gli artt. 128, secondo comma, e 131 del Cod. proc. pen. non sono in contrasto con l'art. 35 della Costituzione (vedi in senso conforme sent. n. 114 del 1964).
Massima n. 5064
La previsione, contenuta nella legge sul gratuito patrocinio e nell'art. 128 del Codice di procedura penale, 4 e 5 delle relative norme di attuazione, approvate con R.D. 28 maggio 1931, n. 602 di una saltuaria prestazione obbligatoria, eventualmente gratuita, non e' tale da annullare la possibilita' dell'esercizio della professione libera e, quindi, non contrasta ne' con l'art. 23 della Costituzione ne' col sistema dei principi che da essa si ricava, ne' con l'art. 36 della Costituzione (vedi in senso conforme sentenza n. 114 del 1964).
Massima n. 5065
Gli esercenti la professione forense, dato che della loro opera il pubblico e' obbligato per legge ad avvalersi per l'esercizio dei diritti di agire in giudizio e di difesa in ogni stato e grado del procedimento, sono considerati dalla legge (art. 359, n. 1 del Codice penale) persone esercenti un servizio di pubblica necessita' ed appunto in considerazione del carattere di pubblico interesse, data la funzione di essenziale collaborazione con gli organi della giurisdizione, riconosciuto alla loro professione si e' perfino ritenuta legittima la corresponsione obbligatoria di predeterminati contributi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori, anche da parte di soggetti diversi dagli esercenti tali professioni ed indipendentemente da tale qualita'. Legittimamente puo' pertanto, applicarsi nei loro confronti l'art. 23 della Costituzione (vedi sent. n. 23 del 1968).
Massima n. 5066
In materia penale, a norma dell'art. 15 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, per essere ammessi al gratuito patrocinio non occorre domanda formale e basta produrre il certificato di poverta' in carta libera cosicche' non puo' sostenersi, argomentando dall'art. 18 dello stesso R.D., riguardante la materia civile, che l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale imponga oneri tali da rendere costituzionalmente illegittimi in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, gli artt. 128 primo e secondo comma, del Cod. proc. pen. e 4 delle norme di attuazione approvate con R.D. 28 maggio 1931, n. 602.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128 e 130 del codice di procedura penale, degli artt. 4 e 5 del R.D. 28 maggio 1931, n. 602, contenente "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale", e dell'art. 18 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282: "Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio", sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 35 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
Testo integrale
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