Corte costituzionale
Sentenza n. 6/1970
Corte cost., sent. 22 gennaio 1970, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/1970
- Data di deposito
- 22 gennaio 1970
- Data di decisione
- 15 gennaio 1970
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1970:6
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 26, decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 27, decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946
Parametri
- disposizioni transitorie e finali, XVII, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 112, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 96, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, VI, Costituzione
- art. 108, ult.parte, Costituzione
Massime
Massima n. 4804
Lo Statuto della regione, anche se adottato con legge costituzionale dello Stato come prescritto per le regioni ad autonomia speciale dall'art. 116 della Costituzione, o se contenuto in atto legislativo statale cosi' come originariamente e' accaduto per lo Statuto della Regione siciliana, e' pur sempre l'atto costitutivo sul quale direttamente si fondano le potesta' legislative ed amministrative della Regione, la garanzia costituzionale prima ed essenziale della sua autonomia: pertanto, quando siano denunciate disposizioni contenute negli statuti speciali regionali, e limitatamente a tale ipotesi, deve ritenersi implicito nel principio risultante dal combinato disposto dagli artt. 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che il Presidente della Regione sia legittimato a costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale, cosi' come e' espressamente disposto per l'ipotesi in cui sia impugnata, invece, una legge regionale.
Massima n. 4805
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale il giudizio di abrogazione e' di competenza del giudice del processo principale, di guisa che, ove questi non ritenga che sia intervenuta abrogazione e prospetti l'asserito contrasto di disposizioni anteriori con norme costituzionali in termini di incostituzionalita', spetta alla esclusiva competenza della Corte giudicarne in questi stessi termini.
Massima n. 4806
Posta nell'ordinanza di rinvio la premessa che le disposizioni dello Statuto regionale siciliano istitutive della competenza penale dell'Alta Corte per la regione siciliana sono di immediata applicazione "e ancora in vigore", pur non essendo state costituzionalizzate con la legge costituzionale n. 2 del 1948, correttamente sotto il profilo della rilevanza il giudice istruttore, richiesto di procedere nei confronti di un ex assessore regionale per fatti commessi durante il periodo in cui era in funzione e con questa connessi,ha sollevato questione di legittimita' costituzionale rispetto a quelle stesse disposizioni, poiche' dalla risoluzione di essa dipende se egli abbia competenza a procedere in materia che, in base alle norme denunciate, gli sarebbe invece sottratta.
Massima n. 4807
La sentenza n. 38 del 1957 della Corte costituzionale ha lasciato formalmente impregiudicato quanto concerne la competenza penale dell'Alta Corte per la Regione siciliana, ma il comportamento delle forze politiche interessate rivela che sia stata generalmente avvertita l'impossibilita' di considerare tuttora esistente ed operante nell'ordinamento un organo di giustizia costituzionale, qual'era l'Alta Corte, limitatamente ad una sola tra le sue competenze originarie, dopo che tutte le altre erano venute a cessare.
Massima n. 4808
Fermo restando che l'Assemblea costituente nel procedere alla cosiddetta "costituzionalizzazione" dello Statuto regionale siciliano in regime di prorogatio non avrebbe potuto oltrepassare i limiti derivanti dal combinato disposto della XVII disp. trans. e dell'art. 116 della Costituzione, una corretta interpretazione della legge costituzionale n. 2 del 1948 porta a ritenere che non sono state munite di efficacia formalmente costituzionale le norme dello statuto che, mentre non rientravano tra quelle dirette a realizzare "forme e condizioni particolari di autonomia", si ponevano in radicale contrasto con la Costituzione della Repubblica (cfr. gia' la sent. n. 38 del 1957: non e' infatti immaginabile che nell'adottare, sia pure con rinvio a quello allora esistente, lo statuto speciale della Regione siciliana si fosse dato vita ad una revisione tacita, comunque vietata dalla XVII disp. trans., della Costituzione stessa, entrata in vigore da appena un mese.
Massima n. 4809
Tutte le norme relative all'Alta Corte per la Regione siciliana contrastano nel loro insieme con la Costituzione, perche' in uno Stato unitario, anche se articolantesi in un largo pluralismo di autonomia (art. 5 della Costituzione), il principio dell'unita' della giurisdizione costituzionale non puo' tollerare deroghe di sorta.
Massima n. 4810
Le disposizioni concernenti la messa in stato di accusa del Presidente e degli assessori della Regione siciliana per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, demandata ad un organo amministrativo alle dipendenze del Governo nazionale, qual'e' il Commissario dello Stato, contravvengono al principio dell'art. 112 della Costituzione e confermano che la competenza a giudicare in questa materia era stata attribuita dallo Statuto all'Alta Corte proprio in quanto organo di giurisdizione costituzionale e non come ad un qualsiasi giudice speciale. Specialita' dell'accusa e specialita' del giudice si integrano tra loro indissolubilmente, rispondendo ad un disegno unitario, che ha come conseguenza la piena e totale sottrazione al regime processuale penale comune a tutti i cittadini, compresi gli assessori regionali delle altre regioni, di coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un determinato ufficio in una singola e determinata regione, con palese violazione oltre tutto del principio di eguaglianza.
Massima n. 4811
Una attenta analisi della ragione che giustifica nei confronti del Presidente del Consiglio e dei Ministri la profonda deroga al diritto comune risultante dagli artt. 96 e 134 della Costituzione dimostra come sia impossibile estenderla ai membri del Governo regionale siciliano: quest'istituto presenta, infatti, evidenti analogie con l'autorizzazione a procedere nei confronti dei membri delle Camere, prevista dall'art. 68, secondo comma, della Costituzione ed allo stesso modo in cui le Assemblee regionali non sono assimilabili puramente e semplicemente alle Assemblee parlamentari, cosi' nemmeno gli organi di governo regionali non sono assimilabili al Governo della Repubblica (cfr. con i dovuti adattamenti, valgono, infatti, nei confronti dei membri del Governo regionale siciliano,le stesse argomentazioni gia' svolte nella decisione dell'Alta Corte del 16-20 marzo 1951 e nelle decisioni della Corte costituzionale n. 66 del 1964 e n. 143 del 1968).
Massima n. 4812
La VI disp. trans. della Costituzione si limita ad escludere che i giudici speciali anteriormente istituti siano - sol perche' tali - costituzionalmente illegittimi, ma non esclude che alcuni tra essi possano esserlo, se e quando le norme che li disciplinano contrastino con altre norme della Costituzione.
Massima n. 4813
L'Alta Corte per la Regione siciliana va considerata come giudice doppiamente speciale, in ragione della materia devoluta alla sua competenza ed in ragione delle persone che ad essa sono sottoposte, individuate come sono in relazione ad uffici ricoperti nell'ambito della sola Regione siciliana e percio' limitatamente ad una parte del territorio nazionale; e soprattutto essa e' stata configurata quale giudice speciale costituzionale, avente carattere essenziale politico, come si ricava sia dalla specialita' del procedimento per la messa in stato di accusa, sia dagli stessi criteri adottati per la composizione dell'organo, la cui struttura paritetica non trova riscontro di regola neppure nei tribunali costituzionali degli Stati federali.
Massima n. 4814
Un ulteriore motivo di incostituzionalita' per l'Alta Corte per la Regione siciliana potrebbe ravvisarsi nella mancata previsione per i suoi componenti di quelle garanzie di indipendenza che, a norma dell'art. 108, ultima parte, della Costituzione, devono essere apprestate dalla legge nei confronti dei giudici delle giurisdizioni speciali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 15 maggio 1946, n 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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