Corte costituzionale

Sentenza n. 194/1970

Corte cost., sent. 28 dicembre 1970, n. 194

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
194/1970
Data di deposito
28 dicembre 1970
Data di decisione
18 dicembre 1970
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:194

Norme oggetto del giudizio

  • art. 134, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 133, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 2, comma 1, regio decreto legge n. 511 del 31 maggio 1946
  • art. 136, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 132, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 135, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 8, comma 1, legge n. 604 del 15 luglio 1966

Parametri

Massime

Massima n. 5329

Il dubbio sulla proponibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale delle norme dell'ordinamento giudiziario anteriori alla Costituzione deve risolversi negativamente in quanto le molte disposizioni, sinora emanate dal legislatore in parziale riforma di numerose parti dell'anteriore ordinamento giudiziario, hanno modificato l'intero contesto di esso, anche nelle parti residue direttamente non investite: ne consegue che non puo' considerarsi piu' operante l'implicito divieto sorgente dalla VII disp. tras. e fin. della Costituzione, circa l'esame della costituzionalita' delle norme dell'ordinamento anteriore. Cfr.: sent. n. 156/1963; 80/1970.

Massima n. 5330

Il giudizio di rilevanza, per il quale e' esclusivamente competente il giudice a quo, e' suscettibile di sindacato da parte della Corte costituzionale solo nel caso di omessa o insufficiente motivazione: pertanto, ove tale giudizio appaia prima facie errato, e quindi inconsistente, la relativa questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata inammissibile perche' manifestamente irrilevante.

Massima n. 5331

Sono inammissibili, per manifesta irrilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma primo, del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, e 132 a 136 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, sull'ordinamento giudiziario, (che conferiscono la garanzia della inamovibilita' ai soli magistrati di grado non inferiore a giudice), con riferimento agli artt. 107 e 106 della Costituzione (i quali rispettivamente stabiliscono che i magistrati sono inamovibili e che le nomine dei magistrati stessi hanno luogo per concorso). Invero, le guarentigie che costituzionalmente tutelano la funzione giudiziaria attengono allo stato giuridico del giudice come persona investita di tale funzione, ma non interferiscono in alcun modo nella regolare costituzione dell'organo preposto alla funzione in un determinato processo, onde appare prima facie che le questioni prospettate non avrebbero alcuna influenza sulla decisione del giudice a quo.

Massima n. 5332

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma primo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, con riferimento agli artt. 3, 4, comma primo, 35 e 41, comma secondo, della Costituzione. La norma impugnata, che ha limitato il diritto di recesso del datore di lavoro (prima illimitato ai sensi dell'art. 2118 del codice civile) ai casi di giusta causa e di giustificato motivo, e sancito, in mancanza di riassunzione del lavoratore, il pagamento in suo favore di una indennita', costituisce attuazione, sia pure iniziale e non completa, dei principi costituzionali che esprimono l'esigenza di un contenimento della liberta' di recesso del datore di lavoro e dell'ampliamento della tutela del lavoratore, in ordine alla conservazione del posto di lavoro. E poiche' l'attuazione di questi principi resta affidata alla discrezionalita' del legislatore ordinario, per quanto attiene alla scelta dei modi e dei tempi, in rapporto ovviamente alla situazione economica generale, e' evidente che l'attuazione iniziale di tali principi, per altro gia' superata dalla piu' efficace tutela del lavoratore stabilita dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non puo' essere considerata, per cio' solo, costituzionalmente illegittima. Cfr.: sent. n. 45 del 1965.

Massima n. 5333

La norma contenuta nell'art. 8, comma primo, legge 15 luglio 1966 n. 604, la quale dispone che in caso di licenziamento ingiustificato il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il lavoratore o, in mancanza, a risarcirgli il danno, versandogli una indennita', deve interpretarsi, perche' essa possa ritenersi conforme ai principi costituzionali, nel senso che il pagamento della indennita', qualora il rapporto non si ripristini, sia sempre dovuto e lo sia per il solo fatto del mancato ripristino di esso, senza che a nulla rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui cio' abbia a verificarsi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura, e 132 a 136 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, proposte dai pretori di Legnano e di Torino in riferimento agli artt. 107 e 106 della Costituzione;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, proposta con ordinanze dei pretori di Torino e di Cassino in riferimento agli artt. 3, comma primo, 4, comma primo, 35, comma primo, e 41, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

Testo integrale

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