Corte costituzionale
Sentenza n. 157/1969
Corte cost., sent. 22 dicembre 1969, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 157/1969
- Data di deposito
- 22 dicembre 1969
- Data di decisione
- 11 dicembre 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo de Marco
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:157
Norme oggetto del giudizio
- art. 106, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
- art. 1, regio decreto n. 2313 del 13 gennaio 1936
- art. 118, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
- art. 108, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
- art. 118, comma 1, ult.parte, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
- art. 117, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
- regio decreto n. 2313 del 13 gennaio 1936
Parametri
Massime
Massima n. 3477
Gli artt. 106 e 118 della legge di registro approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 - in forza dei quali gli atti soggetti a registrazione non possono farsi valere in giudizio finche' non siano stati registrati e, rispettivamente, i giudici non possono pronunciare sentenze o emettere decreti o provvedimenti in base ad atti soggetti a registrazione e non registrati - non violano il principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione, in quanto, sarebbe irrazionale che, sotto il pretesto del rispetto del principio di eguaglianza, venisse consentito alla parte di trarre vantaggio dalla sua condizione patrimoniale attuale per continuare a sottrarsi all'adempimento di una obbligazione che si sarebbe dovuta soddisfare gia' prima del giudizio. I predetti articoli, nonche' l'art. 108 della stessa legge sull'imposta di registro, nel testo modificato dall'articolo 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, non contrastano con l'art. 3 della Costituzione nemmeno nella parte ideale in cui le loro disposizioni debbono essere applicate anche agli atti soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso. Cfr.: sentenza 4 aprile 1963, n. 45.
Massima n. 3478
Gli artt. 106 e 118 della legge di registro approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 non violano il principio di difesa del cittadino proclamato dall'art. 24 della Costituzione, in quanto, gli obblighi e gli oneri posti dalle norme denunziate non impediscono la tutela giurisdizionale del diritto fondato su una scrittura non registrata, giacche', non ottemperando all'obbligo della registrazione, la parte dispone della funzione probatoria documentale che la scrittura era chiamata a svolgere, sulla base di una valutazione di convenienza compiuta a somiglianza di ogni altro caso in cui la legge assoggetta ad oneri l'esercizio di un diritto. I predetti articoli nonche' l'art. 108 della stessa legge sull'imposta di registro, nel testo modificato dall'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, per le stesse ragioni non contrastano con l'art. 24 della Costituzione nemmeno nella parte ideale in cui le loro disposizioni debbono essere applicate anche agli atti soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso. Sempre per le stesse ragioni, i ripetuti articoli non contrastano con l'art. 113 della Costituzione.
Massima n. 3479
Nell'ordinamento giuridico posto in essere dalla vigente Costituzione repubblicana i diritti individuali dei cittadini sono armonicamente coordinati con quelli della comunita' in modo tale da limitarsi a vicenda, restando nella legittimita' costituzionale. Deriva da cio' che il principio che garantisce al cittadino la tutela giurisdizionale dei suoi diritti (art. 24) va coordinato con quello dell'interesse generale alla riscossione dei tributi che e' pure garantito dall'art. 53 della Costituzione.
Massima n. 3480
La norma dell'art. 118, comma primo, ultima parte, della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 - nella parte in cui dopo aver imposto ai giudici il divieto di emettere pronunzie in base ad atti soggetti a registrazione e non registrati, statuisce che i trasgressori sono tenuti al pagamento della tassa di registro e delle soprattasse dovute per l'atto non registrato, salvo regresso verso le parti - non e' in contrasto con il principio dell'assoggettamento dei giudici soltanto alla legge enunciato dall'articolo 101 della Costituzione, giacche' "legge" e' anche quella fiscale e, quindi, anche ad essa i giudici sono soggetti. Dal fatto poi che dalla inosservanza della legge fiscale possa derivare l'assoggettamento del giudice a talune sanzioni di carattere patrimoniale, applicate da organi del potere esecutivo, quali sono gli uffici finanziari, non implica che i giudici siano assoggettati a tali organi: cio' implica, invece, soltanto che i giudici, come tutti gli altri cittadini, debbono subire le conseguenze che quella legge dispone nei confronti di tutti coloro che non la osservano.
Massima n. 3481
Sono illegittimi, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, gli artt. 117 e 118 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge di registro, modificati con l'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, nella parte in cui stabiliscono che i funzionari delle cancellerie giudiziarie non possono rilasciare copie o estratti di sentenze non registrate ed i giudici emettere sentenze, decreti o altri provvedimenti sulla base di tali copie od estratti, anche quando si contesti la legittimita' dell'imposta di titolo, accertata in base alle sentenze stesse. E' di tutta evidenza, infatti, che il condizionare il rilascio della copia di tali sentenze al pagamento della tassa, contro l'imposizione della quale si intende agire in giudizio, si traduce in una vera applicazione della regola del "solve et repete", gia' dichiarata incostituzionale. Vedasi sentenza n. 21 del 1961.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 117 e 118 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 "che approva la legge di registro", modificati con l'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, nella parte in cui stabiliscono che i funzionari delle cancellerie giudiziarie non possono rilasciare copie o estratti di sentenze non registrate ed i giudici emettere sentenze, decreti o altri provvedimenti sulla base di tali copie ed estratti, anche quando si contesti la legittimità dell'imposta di titolo, accertata in base alle sentenze stesse;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 106 e 118 del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sollevata dal tribunale di Locri, con ordinanza 7 agosto 1968, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 106, 108 e 118, comma primo, n. 2, ed ultima parte, del ripetuto regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, nella parte in cui sono applicabili anche agli atti soggetti a registrazione in caso d'uso, sollevata con ordinanza del tribunale di Ferrara del 23 gennaio 1968, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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