Corte costituzionale

Sentenza n. 155/1969

Corte cost., sent. 22 dicembre 1969, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/1969
Data di deposito
22 dicembre 1969
Data di decisione
11 dicembre 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:155

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
  • art. 20, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
  • art. 20, lett.a, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
  • art. 23, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
  • art. 5, lett.a, legge n. 238 del 18 marzo 1968
  • art. 5, lett.b, legge n. 238 del 18 marzo 1968
  • art. 20, comma 1, lett.c, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
  • art. 5, lett.c, legge n. 238 del 18 marzo 1968
  • art. 20, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968

Parametri

Massime

Massima n. 3471

Quale che sia la natura giuridica della pensione, e' certo che essa assolve ad una funzione previdenziale. Il suo scopo e' quello di sopperire al rischio del lavoratore di perdere o diminuire il proprio guadagno e di mancare dei mezzi di sussistenza, quando, col venire meno delle forze per invalidita' e vecchiaia, non e' piu' in grado di lavorare. Assicurando al lavoratore una entrata periodica atta a fronteggiare i bisogni di vita nel periodo successivo alla cessazione del lavoro, la pensione deve per sua natura collegarsi nel quantum alla particolare situazione personale e familiare degli aventi diritto. Diventa definitiva soltanto dopo la cessazione completa del lavoro, ma, se maturata ed acquisita anteriormente a tale momento, puo' essere riliquidata ed aumentata per effetto delle ulteriori contribuzioni conseguenti alla successiva opera prestata. Nel tempo stesso, il legislatore tiene conto del guadagno derivante dalla ulteriore attivita' lavorativa e della variazione in meglio dello stato di bisogno per le esigenze di vita del pensionato, ed opera percio' una riduzione. Per tali motivi non contrasta con l'art. 36 ne' con l'art. 38 della Costituzione il fatto che il trattamento pensionistico venga ridotto perche' con esso concorre il godimento di un trattamento per attivita' lavorativa, che viene a ridurre l'esigenza previdenziale in funzione della quale fu predisposta la provvidenza pensionistica. Cfr.: sent. n. 105 del 1963

Massima n. 3472

Nonostante la legittimita' del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, l'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238 lett. a e b e l'art. 20 lett. a e b del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, nella parte in cui dispongono che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione, nonche' gli artt. 21 e 23 dello stesso decreto, nella parte in cui si riferiscono alla suddetta pensione, sono viziati di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 36 della Costituzione. E cio' perche' non e' razionale al pensionato venga tolta una parte di quello che gli sarebbe spettato in base ai contributi versati, i quali, se accantonati nel corso degli anni, avrebbero raggiunto somme notevoli. Per quanto in un sistema mutualistico e di solidarieta' sociale i contributi del lavoratore servono per il conseguimento di finalita' che trascendono gli interessi dei singoli ed abbiano carattere generale, pur tuttavia e' innegabile che essi danno vita ad un diritto del prestatore d'opera a conseguire le prestazioni previdenziali: il che vuol significare che il legislatore non puo' - senza violare quel principio di proporzionalita' che sorregge il sistema pensionistico - non tener conto delle contribuzioni dei prestatori d'opera.

Massima n. 3473

Le differenti condizioni soggettive ed oggettive dei soggetti all'assicurazione generale obbligatoria contro la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nonche' le differenze notevolissime delle posizioni assicurative delle varie categorie non consentono una uniforme disciplina, che non distingua fra situazione e situazione e tratti tutti alla stessa stregua. Le discriminazioni lamentate dalle ordinanze sono necessarie per evitare un livellamento generale che riuscirebbe ingiusto, e sono sorrette da ragionevoli motivi, che consentono di fare un trattamento differenziato. In particolare va osservato che fra il pensionato che lavora avendo ancora forza e capacita' sufficienti ed il pensionato che non puo' piu' esplicare attivita' lavorativa sussiste una grande differenza, di indiscutibile rilievo agli effetti della pensione, sotto il riflesso dello stato di bisogno in cui il pensionato che non puo' lavorare viene a trovarsi. E' conforme alle esigenze volute dall'art. 38 il corrispondergli la intera pensione, mentre il divieto di cumulo per il pensionato che gode di un trattamento di lavoro oltre quello pensionistico rispetta un principio di giustizia distributiva. Il differente trattamento fatto ai lavoratori agricoli per i quali la pensione e' cumulabile con la retribuzione, e' sorretto da speciali motivi. Le esigenze dell'agricoltura, la progressiva rarefazione nelle campagne delle forze di lavoro attratte da maggiori retribuzioni nell'industria, il settore particolarmente depresso caratterizzato da prevalente occasionalita' della occupazione, hanno indotto il legislatore a favorire in tutti i modi il lavoro nelle campagne, concedendo anche l'agevolazione del cumulo della pensione con la retribuzione. Si tratta di motivi ragionevoli ed apprezzabili, che giustificano il trattamento particolare. Ed infine le pensioni spettanti agli impiegati statali, quelle a carico di enti pubblici diversi dalla previdenza sociale, e quelle a carico dei Fondi speciali dello stesso INPS sono soggette a discipline ben distinte da quella della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. E' sufficiente accennare alla continuita' ed alla durata del rapporto di impiego, nonche' alla entita' dei contributi versati degli stessi impiegati.

Massima n. 18747

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 lett. b e c della legge 18 marzo 1968, n. 238 e dell'art. 20, primo comma, lett. c e secondo comma del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 proposta in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione, in quanto per le pensioni di invalidita', essendo esse ridotte di una quota fino ad un terzo del loro ammontare, non si riscontra una sperequazione rispetto ai contributi versati. Le particolari caratteristiche, poi, delle pensioni di anzianita' consentono il divieto totale del cumulo con la retribuzione. Ed invero, tale pensione viene liquidata dopo 35 anni di contribuzione, indipendentemente dal raggiungimento dell'eta' pensionabile, dal che deriva una sensibile riduzione dei limiti di eta'. E' pertanto un beneficio concesso al lavoratore, e, come tale, puo' essere limitato al solo caso di cessazione effettiva del lavoro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238, lett. a e b, e dell'art. 20, lett. a e b, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui dispongono che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione, nonché l'illegittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 dello stesso decreto nelle parti in cui si riferiscono alla pensione di vecchiaia.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. b e c, della suindicata legge e dell'art. 20, primo comma, lett. c, e secondo comma, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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