Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1969

Corte cost., sent. 20 novembre 1969, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
141/1969
Data di deposito
20 novembre 1969
Data di decisione
13 novembre 1969
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Rossi
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:141

Norme oggetto del giudizio

  • art. 66, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
  • art. 236, regio decreto n. 1138 del 30 aprile 1936

Parametri

Massime

Massima n. 3407

Il potere discrezionale attribuito all'autorita' amministrativa di determinare la somma da versarsi a titolo di conciliazione amministrativa e di decidere se un soggetto possa essere ammesso alla medesima o meno, non contrasta con gli artt. 3 e 113 della Costituzione. Invero siffatti poteri, essendo soggetti ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali, mediante i quali puo' essere eliminato l'eventuale vizio di disparita' di trattamento, non danno luogo a facolta' arbitrarie. Essi soddisfano invece l'esigenza di adeguare il disposto normativo alla particolarita' del caso concreto, il che e' indispensabile per realizzare nei suo veri termini il principio d'eguaglianza che si traduce, in siffatti casi, in un principio di giusta proporzione (cfr. anche sent. 95/1967 e 55/1969).

Massima n. 3408

L'espressa enunciazione legislativa che "non compete gravame davanti all'autorita' giudiziaria" avverso il provvedimento che decide i ricorsi amministrativi (art. 66 T.U. f.l.), poiche' esclude ogni tutela giurisdizionale contrasta con il principio costituzionale di cui all'art. 113 della Carta.

Massima n. 3409

Non puo' dirsi esercizio di giurisdizione il potere di valutazione attribuito all'autorita' amministrativa in sede di ammissione alla conciliazione. Esercitato prima ed al di fuori del processo giurisdizionale, esso ha natura amministrativa. Non viola quindi l'art. 102 della Costituzione (cfr. anche sent. 95/1967 e 55/1969).

Massima n. 3410

L'oblazione disciplinata dall'art. 66 del T.U. per la finanza locale, all'art. 235 R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, non contrasta con l'art. 112 della Carta. Non puo' ritenersi che la facolta' della pubblica Amministrazione di conciliare la trasgressione in caso ravvisi l'insussistenza della frode, precluda necessariamente l'esercizio dell'azione penale per delitto da parte degli organi che ne sono investiti, qualora ne ricorrano gli estremi. L'avvenuta oblazione non impedisce l'azione penale per un'imputazione a titolo di delitto, per fattispecie riconosciute diverse e delittuose dall'organo giudiziario.

Massima n. 3411

L'onere di versare una cauzione perche' l'istanza di oblazione possa essere presa in esame, soddisfacendo l'esigenza di evitare domande meramente dilatorie non contrasta, secondo il costante orientamento della Corte, con l'art. 24 della Costituzione. (La fattispecie e' prevista dall'art. 236 R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, in relazione all'art. 66 del T.U. f.l.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 del RD. 14 settembre 1931, n. 1175 (T.U. delle norme per la finanza locale), limitatamente all'inciso "e non compete gravame davanti all'autorità giudiziaria".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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