Corte costituzionale
Sentenza n. 141/1969
Corte cost., sent. 20 novembre 1969, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/1969
- Data di deposito
- 20 novembre 1969
- Data di decisione
- 13 novembre 1969
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- BRANCA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1969:141
Norme oggetto del giudizio
- art. 66, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
- art. 236, regio decreto n. 1138 del 30 aprile 1936
Parametri
Massime
Massima n. 3407
Il potere discrezionale attribuito all'autorita' amministrativa di determinare la somma da versarsi a titolo di conciliazione amministrativa e di decidere se un soggetto possa essere ammesso alla medesima o meno, non contrasta con gli artt. 3 e 113 della Costituzione. Invero siffatti poteri, essendo soggetti ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali, mediante i quali puo' essere eliminato l'eventuale vizio di disparita' di trattamento, non danno luogo a facolta' arbitrarie. Essi soddisfano invece l'esigenza di adeguare il disposto normativo alla particolarita' del caso concreto, il che e' indispensabile per realizzare nei suo veri termini il principio d'eguaglianza che si traduce, in siffatti casi, in un principio di giusta proporzione (cfr. anche sent. 95/1967 e 55/1969).
Massima n. 3408
L'espressa enunciazione legislativa che "non compete gravame davanti all'autorita' giudiziaria" avverso il provvedimento che decide i ricorsi amministrativi (art. 66 T.U. f.l.), poiche' esclude ogni tutela giurisdizionale contrasta con il principio costituzionale di cui all'art. 113 della Carta.
Massima n. 3409
Non puo' dirsi esercizio di giurisdizione il potere di valutazione attribuito all'autorita' amministrativa in sede di ammissione alla conciliazione. Esercitato prima ed al di fuori del processo giurisdizionale, esso ha natura amministrativa. Non viola quindi l'art. 102 della Costituzione (cfr. anche sent. 95/1967 e 55/1969).
Massima n. 3410
L'oblazione disciplinata dall'art. 66 del T.U. per la finanza locale, all'art. 235 R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, non contrasta con l'art. 112 della Carta. Non puo' ritenersi che la facolta' della pubblica Amministrazione di conciliare la trasgressione in caso ravvisi l'insussistenza della frode, precluda necessariamente l'esercizio dell'azione penale per delitto da parte degli organi che ne sono investiti, qualora ne ricorrano gli estremi. L'avvenuta oblazione non impedisce l'azione penale per un'imputazione a titolo di delitto, per fattispecie riconosciute diverse e delittuose dall'organo giudiziario.
Massima n. 3411
L'onere di versare una cauzione perche' l'istanza di oblazione possa essere presa in esame, soddisfacendo l'esigenza di evitare domande meramente dilatorie non contrasta, secondo il costante orientamento della Corte, con l'art. 24 della Costituzione. (La fattispecie e' prevista dall'art. 236 R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, in relazione all'art. 66 del T.U. f.l.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 del RD. 14 settembre 1931, n. 1175 (T.U. delle norme per la finanza locale), limitatamente all'inciso "e non compete gravame davanti all'autorità giudiziaria".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1969.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Testo integrale
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