Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1969

Corte cost., sent. 15 luglio 1969, n. 135

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
135/1969
Data di deposito
15 luglio 1969
Data di decisione
1° luglio 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:135

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3392

Circa l'art. 3 della Costituzione la norma impugnata (art. 2242, primo comma, Codice civile) riguarda le malattie che, per la loro breve durata, esauriscono il loro corso nell'ambito familiare, e la cui cura presuppone la continua presenza in casa dell'infermo. In considerazione di tale situazione, differente da quella del prestatore di lavoro che non partecipa alla convivenza, sono assicurate al lavoratore, oltre la prestazione in danaro, le cure e l'assistenza che sono proprie della vita familiare. La norma non pone, pertanto, data l'obbiettiva diversita' delle situazioni, una ingiustificata discriminazione, all'interno della categoria dei prestatori di lavoro domestico, tra conviventi e non conviventi in famiglia.

Massima n. 3393

Circa l'art. 38 Cost., indipendentemente dall'obbligo di prestare le cure familiari ai conviventi, previsto dal primo comma dell'art. 2242, il secondo comma dello stesso articolo dispone che le parti debbono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, ed e' noto che la legge 18 gennaio 1952, n. 35, diretta all'attuazione dei principi di cui all'art. 38 Cost., ha esteso l'assicurazione obbligatoria di malattia a tutti i lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, indipendentemente dalla convivenza, e con la sola condizione che prestino la loro opera almeno per quattro ore giornaliere.

Massima n. 3394

L'art. 2242, primo comma, Codice civile, impugnato non preclude l'eventuale applicazione, al rapporto di lavoro domestico, di norme relative al rapporto di lavoro inerente all'esercizio di un'impresa. Le peculiari caratteristiche che distinguono il rapporto di lavoro domestico dal rapporto di lavoro che si svolge nell'organizzazione di un'impresa costituiscono la ragione della speciale disciplina del rapporto, contenuta, oltre che nelle norme del Codice civile, nella legge 18 gennaio 1952, n. 35, e nella legge 2 aprile 1958, n. 339. Tale disciplina trova la sua integrazione negli usi e nelle convenzioni, in quanto piu' favorevoli al lavoratore (art. 2240 Codice civile), ma non esclude, il ricorso alle norme relative al rapporto di lavoro in impresa, in quanto compatibili con la specialita' del rapporto di lavoro domestico, ai sensi dell'art. 2239 del Codice civile. E' competenza del giudice di merito valutare, tenuta presente l'intera legislazione regolatrice della materia, se nella specie vi e' ragione di ricorrere all'articolo 2110 del Codice civile e se le disposizioni ivi contenute siano compatibili con la disciplina del rapporto di lavoro domestico. Tale indagine non trova ostacolo nella norma di cui al primo comma dell'articolo 2242, la quale non ha contenuto negativo. Non deriva pertanto da essa ne' una ingiustificata discriminazione, a danno della categoria dei prestatori di lavoro domestico, ne' un ostacolo all'attuazione, a favore di essa, dei principi di cui all'art. 38 della Costituzione.

Massima n. 3395

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2242, comma primo, del Codice civile, secondo cui "il prestatore di lavoro (domestico) ammesso alla convivenza familiare ha diritto...per le infermita' di breve durata, alla cura e all'assistenza medica", in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2242, comma primo, del Codice civile, secondo cui "il prestatore di lavoro (domestico) ammesso alla convivenza familiare ha diritto... per le infermità di breve durata, alla cura e all'assistenza medica", sollevata, con ordinanza del pretore di Milano 5 dicembre 1967, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Testo integrale

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