Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1969

Corte cost., sent. 26 giugno 1969, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
104/1969
Data di deposito
26 giugno 1969
Data di decisione
19 giugno 1969
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ercole Rocchetti
Presidente
BRANCA
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:104

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto legislativo n. 50 del 11 febbraio 1948

Parametri

Massime

Massima n. 3322

La facolta' di emanare provvedimenti legislativi aventi forza di legge, concessa al Governo con i decreti legislativi luogotenenziali 25 giugno 1944 n. 151 e 16 marzo 1946 n. 98, non puo' inquadrarsi nei principi della delega legislativa, dovendo essere considerata come attribuzione allo stesso Governo del potere di legiferare in sostituzione degli organi legislativi mancanti, e salvo ratifica da parte di essi dopo la loro intervenuta ricostituzione. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo 11 febbraio 1948 n. 50, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto tale decreto costituisce esercizio non di funzione legislativa delegata, ma dei poteri legislativi concessi al governo dai citati decr. legisl. luogot. n. 151 del 1944 e 98 del 1946. Cfr.: 46/1960; 85/1962; 27/1964 e 95/1964.

Massima n. 3323

Il precetto dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98, secondo cui i provvedimenti legislativi ivi indicati dovevano "essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione" ha come destinatario il Governo, non gia' il Parlamento: ne consegue che, ove il Governo abbia osservato quel precetto, presentando alle Camere per la ratifica il decreto legislativo 11 febbraio 1948 n. 50 prima della scadenza dell'anno dall'entrata in funzione del Parlamento repubblicano, e' irrilevante, ai fini del sindacato di legittimita' costituzionale, il fatto che la ratifica di tale decreto sia intervenuta soltanto con la legge n. 342 del 1953. Cfr.: 46/1960; 27/1964 e 95/1964.

Massima n. 3324

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del D.L. 11 febbraio 1948 n. 50 con riferimento all'art. 14 della Costituzione, perche' l'obbligo posto a carico del cittadino di denunciare all'autorita' di P.S. l'ospitalita' concessa a stranieri o apolidi, anche se parenti od affini, non contrasta con la tutela costituzionale del domicilio, la quale si riferisce esclusivamente ad invasioni reali e non copre la sfera di quegli obblighi personali di informazione e comunicazione. anche se connessi all'uso del domicilio, imposti dalla legge al cittadino.

Massima n. 3325

Nel campo della titolarita' dei diritti di liberta', l'eguaglianza di situazioni soggettive tra cittadini e stranieri non esclude che, nelle situazioni concrete, possono presentarsi differenze di fatto che il legislatore puo' apprezzare e regolare nella sua discrezionalita', con il limite della razionalita' del suo apprezzamento. La differenza basilare, esistente in linea di fatto tra il cittadino e lo straniero, consiste nella circostanza che mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e temporaneo. Ne deriva che gli artt. 1 e 2 del D.L. 11 febbraio 1948 n. 50, i quali impongono, ai cittadini che alloggiano o ospitano uno straniero o un apolide, l'obbligo di comunicarne le generalita' all'autorita' di P.S., essendo fondati sulla necessita' razionale di poter raggiungere lo straniero ovunque egli si trovi, non sono in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, interpretato anche in relazione agli artt. 2 e 10 della Costituzione. Cfr.: 120/1962.

Massima n. 3326

A prescindere dalla indagine sulla forza di resistenza delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, stipulata il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848, gli artt. 1 e 2 del D.L. 11 febbraio 1948 n. 50, i quali tendono ad accertare soltanto la notizia del luogo ove lo straniero si trovi, e cioe' ad averne in ogni momento il recapito, non violano il disposto dell'art. 8 della Convenzione stessa, perche' l'ingerenza dell'autorita' amministrativa, trova ampia giustificazione nelle molteplici ragioni contemplate dallo stesso articolo 8 e ritenute valide a giustificare quella ingerenza. Non sussiste pertanto, nella specie, la violazione del c.d. diritto alla riservatezza, in cui si compendia il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe e relative al decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, avente per oggetto sanzioni per omessa denunzia di stranieri, in riferimento agli artt. 76 e 77, 14, 3, 2 e 10 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nela sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISFULLI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze