Corte costituzionale
Sentenza n. 74/1968
Corte cost., sent. 27 giugno 1968, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/1968
- Data di deposito
- 27 giugno 1968
- Data di decisione
- 20 giugno 1968
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:74
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 36 del 14 febbraio 1904
- art. 2, comma 2, legge n. 36 del 14 febbraio 1904
- art. 2, comma 3, legge n. 36 del 14 febbraio 1904
- art. 3, comma 5, legge n. 36 del 14 febbraio 1904
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 13, comma 3, Costituzione
- art. 13, comma 1, Costituzione
- art. 13, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 32, Costituzione
Massime
Massima n. 2909
Costituisce giudizio valido a provocare un processo di legittimita' costituzionale quello previsto dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 sul ricovero degli alienati.
Massima n. 2910
Il provvedimento di ricovero coattivo di un soggetto sospettato di malattie mentali si inquadra tra quelli restrittivi della liberta' personale. Ma in esso sono presenti tutti i presupposti prescritti dalla norma costituzionale per tale tipo di provvedimenti (atto motivato dall'autorita' giudiziaria e determinazione legislativa).
Massima n. 2911
Nel disciplinare il procedimento innanzi al tribunale, in camera di consiglio, l'art. 2, secondo comma, della legge 14 febbraio 1904, n. 36 (sui manicomi e gli alienati), non consente all'infermo di seguire, ed eventualmente di contestare (personalmente, quando sia in grado di provvedervi nonostante la infermita', o, se occorra, in base a provvedimenti di protezione emanati dal tribunale) le attivita' istruttorie, all'esito delle quali potra' venire meno il provvedimento di ricovero definitivo. In cio' appare evidente il mancato rispetto del diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Per contrasto con il quale, l'indicato art. 2, in parte qua, va pertanto dichiarato illegittimo.
Massima n. 2912
L'art. 2 terzo comma della legge 14 febbraio 1904, n. 36 e' in contrasto con l'art. 13 terzo comma della Costituzione, permettendo all'autorita' di P.S. di riferire al procuratore della Repubblica oltre il termine di quarantotto ore, che riguarda qualsiasi provvedimento restrittivo della liberta', personale emesso dall'autorita' di P.S. nel caso di necessita' ed urgenza. Pertanto, in parte qua, va riconosciuto illegittimo.
Massima n. 2913
La norma concernente il potere del direttore dell'ospedale psichiatrico di licenziare in via di prova il ricoverato che abbia raggiunto un notevole grado di miglioramento (art. 3, quinto comma, legge 14 febbraio 1904, n. 36) e' preordinata al fine di permettere all'infermo di riacquistare la sua liberta', sia pure in prova, subito dopo che si e' constatato il miglioramento, e tale misura puo' non essere disposta dal giudice, dato che presuppone la verifica, sotto la responsabilita' del direttore dell'ospedale, della persistenza del miglioramento constatato, nel contesto di un ritorno dell'infermo alla sua attivita' ordinaria. Un procedimento giudiziario, nell'ipotesi, non potrebbe che ritardare il riacquisto di quella liberta' che non deve essere per nessuna ragione differito, ove si manifesti opportuno e utile.
Massima n. 2914
Il principio di uguaglianza non puo' imporre di trattare allo stesso modo la persona sana e quella di cui si sospetta l'insania sulla base di attestazioni delle quali il giudice deve vagliare l'attendibilita'. Infatti, una volta dichiarata l'illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 2 della l. n. 36 del 1904 per quanto concerne il diritto di difesa ed il termine assegnato all'autorita' di pubblica sicurezza per riferire all'Autorita' Giudiziaria (ved. le precedenti massime C e D), non puo' sostenersi che il ricoverando manchi di quelle garanzie che, secondo la Costituzione, spettano alle persone ritenute pericolose ed agli imputati. Deve pertanto ritenersi insussistente il contrasto della norma suddetta, nella parte non dichiarata costituzionalmente illegittima, con l'art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e gli alienati, limitatamente alla parte in cui non permette la difesa dell'infermo nel procedimento che si svolge innanzi al Tribunale ai fini della emanazione del decreto di ricovero definitivo;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della stessa legge, limitatamente alla parte in cui dispone che l'autorità di pubblica sicurezza, quando ordina il ricovero provvisorio, può riferire al procuratore della Repubblica in un termine superiore alle quarantotto ore;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Tribunale di Ferrara con le ordinanze del 30 luglio e 18 agosto 1966 in ordine:
a) alle rimanenti parti dell'art. 2, secondo comma, della medesima legge, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione;
b) alle rimanenti parti dell'art. 2, terzo comma, della legge stessa, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 32 della Costituzione;
c) all'art. 3, quinto comma, della medesima legge e alle altre disposizioni di essa cui non si riferisce la dichiarazione di illegittimità costituzionale che precede, in riferimento all'art. 13, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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