Corte costituzionale
Sentenza n. 60/1968
Corte cost., sent. 6 giugno 1968, n. 60
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 60/1968
- Data di deposito
- 6 giugno 1968
- Data di decisione
- 22 maggio 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:60
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 4 del 16 marzo 1964
- legge della Regione siciliana n. 13 del 3 giugno 1966
- art. 4, comma 2, legge della Regione siciliana n. 4 del 16 marzo 1964
Parametri
- art. 14, lett. a), legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
- art. 39, Costituzione
- art. 41, comma 1, Costituzione
- art. 42, comma 2, Costituzione
- art. 44, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 2873
La legge regionale siciliana 16 marzo 1964 n. 4, concernente la ripartizione dei prodotti agricoli fra concedenti e coloni, non viola l'art. 14, lett. a, dello statuto siciliano poiche' regola la materia dei contratti agrari in via temporanea ed in presenza di una situazione eccezionale. Tale legge, avendo previsto come proprio termine finale il momento in cui fosse stata emanata una legge statale di riforma dei contratti agrari, ha esaurito il proprio vigore col sopravvenire della legge statale 15 settembre 1964 n. 756, ancorche' quest'ultima non abbia carattere definitivo. Tuttavia l'art. 15 della predetta legge statale, il quale ha fatto salve le disposizioni preesistenti non incompatibili con le altre norme della legge stessa, ha pero' consentito la permanenza in vigore delle norme contenute nella predetta legge regionale siciliana fino a quando sussistessero quelle condizioni di eccezionalita' e di temporaneita' che legittimano l'intervento del legislatore regionale. Pertanto la successiva legge regionale 3 giugno 1966 n. 13, che ha prorogato la legge n. 4 del 1964, non ha spiegato altro effetto che quello meramente dichiarativo del risultato gia' verificatosi. Cfr.: 6/1958, 19/1965, 20/1965, 16/1968.
Massima n. 2874
E' consentito al legislatore, al fine di realizzare la tutela dei supremi interessi generali, affidata alla valutazione degli organi politici, di limitare l'ambito della contrattazione collettiva con norme da questa non derogabili. E' conseguentemente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle leggi regionali siciliane 16 marzo 1964 n. 4 e 3 giugno 1966 n. 13, concernenti la ripartizione dei prodotti agricoli, in riferimento all'art. 39 della Costituzione. Cfr.: 106/1962
Massima n. 2875
Le leggi regionali siciliane 16 marzo 1964 n. 4 e 3 giugno 1966 n. 13, concernenti la ripartizione dei prodotti agricoli, non sono in contrasto col principio dell'autonomia contrattuale, quale puo' farsi discendere dall'art. 41, primo comma, della Costituzione, dato che i limiti che a questa vengono da esse apposti hanno per scopo di eliminare le manifestazioni contrastanti con l'utilita' sociale. Cfr.: 4/1962, 7/1962, 30/1965.
Massima n. 2876
Le leggi regionali siciliane 16 marzo 1964 n. 4 e 3 giugno 1966 n. 13, concernenti la ripartizione dei prodotti agricoli, non sono in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, dato che il secondo comma di questo consente alla legge di disciplinare il godimento della proprieta' dei privati in modo da assicurarne la funzione sociale.
Massima n. 2877
Le leggi regionali siciliane 16 marzo 1964 n. 4 e 3 giugno 1966 n. 13, concernenti la ripartizione dei prodotti agricoli, non violano l'art. 44 della Costituzione, poiche' esso, oltre a riaffermare, in confronto alla proprieta' terriera, i limiti gia' previsti in modo piu' generale dai due precedenti articoli, ammette che a carico della medesima siano imposti vincoli ed obblighi con lo specifico scopo di ricondurre ad equita' i rapporti fra le parti che intervengono nell'attivita' produttiva, ed altresi' prevede l'adeguamento della sua disciplina alle esigenze particolari delle varie "regioni agrarie"; adeguamento che, se pure specificamente riferito ai limiti di estensione delle proprieta', sembra altresi' effettuabile allorche' sussistano situazioni d'ordine locale atte a giustificare differenziazioni di disciplina contrattuale.
Massima n. 2878
L'art. 117 della Costituzione riguarda solo le regioni a statuto ordinario e non trova applicazione nei confronti della regione siciliana, ne' delle altre regioni a statuto speciale. Cfr.: 24/1958, 11/1959.
Massima n. 2879
Non viola l'art. 3 Cost. la disposizione contenuta nell'art. 4, secondo comma, della legge reg. sic. 16 marzo 1964 n. 4, la quale stabilisce, per i rapporti di colonia relativi a colture arboree od arbustive, oltre all'aumento del 5% della quota pattuita a favore del colono, l'obbligo di determinare in ogni caso quest'ultima in una misura non inferiore al 50% dell'intera produzione. Il fatto che un colono meno avvantaggiato in conseguenza di pattuizioni per lui particolarmente sfavorevoli ottenga un trattamento superiore a quello di un altro originariamente piu' favorito, non contrasta ma anzi fa applicazione del principio di eguaglianza. Ne' a diverso avviso puo' giungersi in considerazione della diversa feracita' del suolo perche' essa, in quanto dovuta a fattori naturali, non e' di per se' sola sufficiente a giustificare la diversita' nella ripartizione del prodotto, che se ne vorrebbe far derivare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle leggi della Regione siciliana 16 marzo 1964, n. 4, e 3 giugno 1966, n. 13, concernenti ripartizione di prodotti agricoli, proposta con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 14, lett. a, dello Statuto regionale siciliano convertito con legge costituzionale n. 2 del 1948, ed agli artt. 3, 39, 41, 42, 44, 116 e 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
Testo integrale
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