Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1968

Corte cost., sent. 20 aprile 1968, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/1968
Data di deposito
20 aprile 1968
Data di decisione
9 aprile 1968
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:33

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 561 del 17 aprile 1956
  • art. 1, comma 3, legge n. 561 del 17 aprile 1956
  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 367 del 15 novembre 1946
  • art. 5, comma 2, legge n. 561 del 17 aprile 1956
  • art. 1, comma 3, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 367 del 15 novembre 1946
  • art. 1, comma 2, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 367 del 15 novembre 1946
  • legge n. 561 del 17 aprile 1956
  • titolo I, regio decreto n. 1058 del 26 giugno 1924
  • art. 2, n. 2, legge n. 561 del 17 aprile 1956
  • art. 3, legge n. 561 del 17 aprile 1956
  • art. 5, comma 1, legge n. 561 del 17 aprile 1956
  • art. 2, n. 1, legge n. 561 del 17 aprile 1956
  • art. 7, decreto legislativo n. 371 del 3 aprile 1948
  • art. 2, n. 3, decreto legislativo n. 371 del 3 aprile 1948
  • art. 4, legge n. 561 del 17 aprile 1956

Parametri

Massime

Massima n. 2795

La partecipazione ad un organo giurisdizionale collegiale di un solo componente non indipendente e' sufficiente a minare l'imparzialita' dell'organo.

Massima n. 2796

Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento agli artt. 101, comma secondo e 108 comma secondo della Costituzione che sanciscono i principi di imparzialita' ed indipendenza dei giudici, l'art. 1, commi secondo e terzo del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, nella parte in cui, per la composizione della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta in sede giurisdizionale prevedono la presenza dei componenti indicati nei numeri 2 e 3 del citato art. 1 e cioe' del Consigliere della Prefettura di Torino designato dal Prefetto e dell'Intendente di finanza di Aosta. Nei riguardi di tali componenti sono ravvisabili validi motivi per escludere che l'organo giurisdizionale cui appartengono possa essere considerato indipendente; trattandosi di funzionari la cui nomina, pur avvenendo per la durata di un biennio, resta pur sempre basata sul presupposto di un titolo particolare quale l'appartenenza alla Prefettura di Torino e la destinazione alla direzione dell'Intendenza di finanza di Aosta. Il potere esecutivo, rispetto al quale i predetti funzionari si trovano in posizione di dipendenza gerarchica, ha quindi la possibilita' assolutamente discrezionale di far venir meno detto presupposto disponendone il trasferimento in altra sede, con conseguente decadenza dalla nomina a componenti anche prima della scadenza del termine fissato, sicche' la rinnovazione, sia pure parziale, del consesso giurisdizionale dipenderebbe, in definitiva, dal potere spettante all'amministrazione statale in ordine alla carriera e ai trasferimenti dei funzionari in questione. Gli stessi rilievi valgono ovviamente anche nei confronti dei membri supplenti (art. 1, comma terzo) designati dal Prefetto di Torino e dall'Intendente di finanza di Aosta.

Massima n. 2797

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 101, comma secondo e 108 comma secondo della Costituzione che sanciscono l'imparzialita' ed indipendenza dei giudici, l'art. 5 comma secondo del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367 che prevede la partecipazione alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede giurisdizionale contabile, del Ragioniere capo dell'amministrazione regionale o, in caso di sua assenza, impedimento o incompatibilita', del direttore della ragioneria regionale che ha compilato la relazione sul conto, in quanto trattasi di funzionari della Regione e dello Stato che trovansi in posizione di dipendenza rispetto ai superiori gerarchici. Evidente e' altresi' il contrasto con gli artt. 3 e 24, comma secondo della Costituzione, perche' il riconoscere a detti funzionari la possibilita' di rappresentare le ragioni dell'amministrazione ai giudici, dopo che questi sono riuniti per decidere, da luogo ad una evidente disparita' rispetto al trattamento fatto alle parti private.

Massima n. 2798

La dichiarazione di illegittimita' delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367 non riguarda la composizione della Giunta in sede amministrativa presieduta, ai sensi dell'art. 2 della legge 1 marzo 1949, n. 76, dal rappresentante del Ministero dell'interno presidente della commissione di coordinamento di cui all'art. 45 dello Statuto regionale.

Massima n. 2799

Il costituente non ha inteso riservare alla Corte dei Conti la competenza a conoscere di tutti i giudizi comunque vertenti nella materia della contabilita' pubblica.

Massima n. 2800

Sono costituzionalmente illegittime, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le disposizioni sulla competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, contenute nel Titolo I del R.D. 26 giugno 1924, n. 1058, recante "Approvazione del T.U. delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale" (le cui norme non vennero dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 30 del 1967, in quanto applicabili alla Giunta giurisdizionale della Valle la composizione della quale non aveva allora formato oggetto di impugnazione).

Massima n. 2801

In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni concernenti la composizione della Giunta in sede giurisdizionale, va dichiarata l'incostituzionalita' - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -, delle seguenti altre norme contenute nel D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367: - art. 2, nn. 1 e 2 che attribuiscono alla Giunta la competenza a giudicare rispettivamente "i ricorsi concernenti la legittimita' dei provvedimenti della Valle e degli enti pubblici sottoposti alla tutela e vigilanza dell'amministrazione pubblica locale e le controversie che dalle disposizioni vigenti sono devolute alla competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale"); - art. 2 n. 3 (contenente un rinvio alle disposizioni regolanti la competenza in materia giurisdizionale contabile dei Consigli di Prefettura, gia' dichiarati incostituzionali con sent. 55 del 1966 con salvezza della loro applicazione alla Giunta della Valle); - artt. 3 e 4 che attribuiscono alla Giunta competenza anche nel merito e giurisdizione esclusiva nelle controversie per le quali le disposizioni vigenti stabiliscono rispettivamente identica competenza e giurisdizione del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa e che riguardano gli Enti indicati dal n. 1 dell'art. 2); - art. 5, comma primo, integrato con l'art. 1 del D.L. 3 aprile 1948, n. 371, nella parte in cui, per la disciplina del procedimento dinanzi alla Giunta, rinvia alle disposizioni vigenti in materia di giudizi avanti il Consiglio di Stato e avanti la Giunta provinciale amministrativa; - art. 7, limitatamente alla parte nella quale, col dichiarare applicabili le disposizioni del Titolo VI del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, agli amministratori e agli impiegati della Valle e a tutti coloro i quali maneggiano il denaro della Valle li assoggetta alla giurisdizione della Giunta per le responsabilita' previste dagli artt. 251 a 260 di detto T.U.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente "Istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta":

- art. 1, commi secondo e terzo, per la sola parte relativa alla composizione della Giunta in sede giurisdizionale, e art. 5, comma secondo.

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti altre disposizioni del predetto decreto legislativo:

- artt. 2, 3, 4 e 5 , comma primo - integrato con l'art. 1 del D.L. 3 aprile 1948, n. 371 - e commi terzo, quarto e quinto;

- art. 7, limitatamente alla parte nella quale, col dichiarare applicabili le disposizioni del titolo VI del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, agli amministratori e agli impiegati della Valle d'Aosta e a tutti coloro che maneggiano il denaro della Valle, li assoggetta alla giurisdizione della Giunta per le responsabilità previste dagli artt. 251 e 260 di detto testo unico;

dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sulla competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale contenute nel titolo I del R.D. 26 giugno 1924, n. 1058, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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