Corte costituzionale

Sentenza n. 23/1968

Corte cost., sent. 17 aprile 1968, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
23/1968
Data di deposito
17 aprile 1968
Data di decisione
3 aprile 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Trimarchi
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:23

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, lett. a, legge n. 798 del 5 luglio 1965
  • art. 3, lett. i, legge n. 798 del 5 luglio 1965
  • art. 3, lett. b, legge n. 798 del 5 luglio 1965
  • art. 3, legge n. 798 del 5 luglio 1965
  • legge n. 798 del 5 luglio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 2775

E' legittimamente sollevata questione di legittimita' costituzionale nel corso di un procedimento instaurato, a norma degli artt. 610 e 628 Codice di procedura penale, su incidente di esecuzione. In tal caso, infatti, la questione viene sollevata nel corso di un giudizio davanti ad un'autorita' giurisdizionale.

Massima n. 2776

Le contribuzioni dovute alla Cassa di Previdenza degli Avvocati e procuratori, a norma degli artt. 4, lett. a e 3 lettere b ed i, della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono da considerare imposizioni destinate ad operare nei confronti di tutti ed aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali.

Massima n. 2777

L'imposizione di contributi a favore della Cassa di previdenza degli Avvocati e procuratori ed a carico di quanti, con l'ausilio o meno di legali, si avvalgano del servizio giudiziario, non costituisce violazione dell'art. 3 della Costituzione. L'imposizione, infatti, e' determinata indistintamente a carico della generalita', individuandosi i singoli contributi attraverso il criterio dell'utilizzazione del servizio giudiziario.

Massima n. 2778

L' imposizione di contribuzioni a favore della Cassa di previdenza degli Avvocati e procuratori non viola il principio posto dall'art. 53 della Costituzione. Questa norma, infatti, non si applica ai tributi giudiziari, di cui certamente fanno parte quelle contribuzioni.

Massima n. 2779

Non si ha violazione dell'art. 38 della Costituzione qualora le prestazioni patrimoniali necessarie per l'assolvimento dei compiti previsti dal quarto comma di detto articolo siano poste a carico di soggetti diversi dallo Stato, determinabili sulla base di una comunanza specifica o generica di interessi o di un collegamento, diretto o indiretto, tra la causa della imposizione e le finalita' da perseguire. Ne' ha rilevanza il fatto che al perseguimento delle finalita' pubbliche, cui quelle imposizioni si riferiscono, si provvede anziche' mediante erogazioni poste direttamente a carico dello Stato e con gli ordinari strumenti, con mezzi diversi e, in particolare, con dette prestazioni patrimoniali poste a carico di soggetti privati.

Massima n. 2780

L'art. 38 della Costituzione non impone che alla previdenza ed assistenza lo Stato debba provvedere direttamente attraverso i suoi organi, potendo, invece, provvedere organi o istituti predisposti o integrati dallo Stato.

Massima n. 2781

L'obbligo della corresponsione del prescritto contributo a favore della Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori e le conseguenze che derivano dal mancato adempimento di esso, non incidono in alcun modo sull'esercizio del diritto di difesa. Pertanto la legge n. 798 del 1965 non determina, per quanto attiene agli artt. 3 e 4, violazione alcuna dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Massima n. 2782

L'imposizione di un contributo a favore della Cassa di previdenza degli Avvocati e procuratori anche in relazione al rilascio di copia del decreto di svincolo della indennita' di espropriazione non incide ne' interferisce con il diritto alla indennita' stessa, e, quindi non determina alcuna violazione dell'art. 42 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni, proposte con le ordinanze indicate in epigrafe, di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798 (previdenza ed assistenza forense), in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 38, 42 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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