Corte costituzionale

Sentenza n. 128/1968

Corte cost., sent. 19 dicembre 1968, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
128/1968
Data di deposito
19 dicembre 1968
Data di decisione
16 dicembre 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:128

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3043

Il problema della sopravvivenza delle giurisdizioni speciali alla scadenza del termine quinquennale contenuto nella VI disp. trans. Cost. e' gia' stato esaminato dalla Corte con puntuale riferimento alla giurisdizione dei Comandanti di porto prevista dagli artt. 1238 e segg. cod. nav., rilevandosi che - dato il carattere ordinatorio e non perentorio del termine di revisione - la giurisdizione di cui trattasi deve considerarsi tuttora legittimamente operante. Conforme: sent. 41/1960, ord. 97/1963

Massima n. 3044

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1238 e segg. del Cod. nav., che prevedono attribuzioni giurisdizionali dei Comandanti di porto in materia di contravvenzioni, sollevata in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, sul rilievo che soltanto il pretore sarebbe il "giudice naturale" cui spetta il giudizio su tutte le contravvenzioni. L'espressione giudice naturale e' usata dall'art. 25 Cost. in senso corrispondente a quella di giudice "precostituito per legge" sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non a posteriori in vista di determinate controversie. La ratio della norma e' di assicurare il retto ordinamento della funzione giudiziaria garantendo al cittadino la certezza circa il giudice che dovra' giudicarlo. Nessuna deroga a tali garanzie si riscontra nelle norme del codice di navigazione che attribuiscono al comandante di porto, capo del circondario la competenza a giudicare in primo grado sulle contravvenzioni in materia di navigazione marittima, essendo anch'egli un giudice speciale precostituito in virtu' di una legge che ne determina la competenza in relazione al verificarsi di eventi bene specificati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, sollevata con ordinanza 2 marzo 1967 dal pretore di Amalfi per contrasto con la VI disposizione transitoria, in relazione agli artt. 102 e 25 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA- VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

Testo integrale

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