Corte costituzionale
Sentenza n. 128/1968
Corte cost., sent. 19 dicembre 1968, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 128/1968
- Data di deposito
- 19 dicembre 1968
- Data di decisione
- 16 dicembre 1968
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- SANDULLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1968:128
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- disposizioni transitorie e finali, VI, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 25, Costituzione
Massime
Massima n. 3043
Il problema della sopravvivenza delle giurisdizioni speciali alla scadenza del termine quinquennale contenuto nella VI disp. trans. Cost. e' gia' stato esaminato dalla Corte con puntuale riferimento alla giurisdizione dei Comandanti di porto prevista dagli artt. 1238 e segg. cod. nav., rilevandosi che - dato il carattere ordinatorio e non perentorio del termine di revisione - la giurisdizione di cui trattasi deve considerarsi tuttora legittimamente operante. Conforme: sent. 41/1960, ord. 97/1963
Massima n. 3044
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1238 e segg. del Cod. nav., che prevedono attribuzioni giurisdizionali dei Comandanti di porto in materia di contravvenzioni, sollevata in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione, sul rilievo che soltanto il pretore sarebbe il "giudice naturale" cui spetta il giudizio su tutte le contravvenzioni. L'espressione giudice naturale e' usata dall'art. 25 Cost. in senso corrispondente a quella di giudice "precostituito per legge" sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non a posteriori in vista di determinate controversie. La ratio della norma e' di assicurare il retto ordinamento della funzione giudiziaria garantendo al cittadino la certezza circa il giudice che dovra' giudicarlo. Nessuna deroga a tali garanzie si riscontra nelle norme del codice di navigazione che attribuiscono al comandante di porto, capo del circondario la competenza a giudicare in primo grado sulle contravvenzioni in materia di navigazione marittima, essendo anch'egli un giudice speciale precostituito in virtu' di una legge che ne determina la competenza in relazione al verificarsi di eventi bene specificati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, sollevata con ordinanza 2 marzo 1967 dal pretore di Amalfi per contrasto con la VI disposizione transitoria, in relazione agli artt. 102 e 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA- VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
Testo integrale
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