Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1967

Corte cost., sent. 24 maggio 1967, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
61/1967
Data di deposito
24 maggio 1967
Data di decisione
18 maggio 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:61

Norme oggetto del giudizio

  • art. 398, codice di procedura penale 1930
  • art. 74, codice di procedura penale 1930
  • art. 505, codice di procedura penale 1930
  • L3T2C1-2-3, codice di procedura penale 1930
  • L.III T.I, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 4611

E' del tutto priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 505 del codice di procedura penale, che disciplina il giudizio direttissimo davanti al pretore attribuendo a quest'organo i poteri conferiti al pubblico ministero ed al giudice, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, primo e quarto comma, e 112 della Costituzione.

Massima n. 4612

Le funzioni miste che la legge assegna al pretore nel processo penale, conferendogli la potesta', oltre che di procedere al giudizio per i reati di sua competenza, di promuovere l'azione penale e di compiere, quando occorrano, atti istruttori, non contengono elemento alcuno di contrasto con gli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, primo e quarto comma, e 112 della Costituzione, in quanto anche per il pretore rimane fermo il principio che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, mentre non e' dubbio che egli sia magistrato ordinario che esercita le sue funzioni secondo le norme dell'ordinamento giudiziario e che gli spetti, come gli altri giudici, la garanzia della inamovibilita. E' del tutto priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale di cui agli artt. 74 e 398 del codice di procedura penale, nelle parti in cui conferiscono al pretore il potere di esercitare l'azione penale, di istruire il relativo processo e di pronunziarsi in sede istruttoria sull'azione penale dallo stesso promossa, sollevata in riferimento agli articoli citati della Costituzione.

Massima n. 4613

E' del tutto priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale di cui agli articoli compresi nel libro terzo, titolo primo e secondo, capi primo, secondo e terzo, del codice di procedura penale, nella parte in cui conferiscono al pretore il potere di emettere il decreto di citazione per il giudizio, di dirigere il dibattimento e di emettere la conseguente sentenza per i reati per i quali ha iniziato l'azione penale e svolto la relativa istruttoria, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 4614

L'art. 112 della Costituzione non stabilisce che il promovimento dell'azione penale spetti esclusivamente al pubblico ministero, ma fissa il principio della obbligatorieta' dell'azione stessa ed e' evidente che questo principio debba avere, ed abbia, la sua piena attuazione anche nei procedimenti davanti al pretore.

Massima n. 4615

Il concorso nello stesso organo (pretore), nella fase anteriore al giudizio, delle funzioni di giudice e di pubblico ministero si giustifica alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che, in piu' sentenze, ha riconosciuto la legittimita' di norme nelle quali talune deviazioni dalle regole generali del processo penale trovano fondamento, senza lesione alcuna di principi costituzionali, nel principio della economia processuale e recentemente, nella sent. n. 46 del 1967, ha considerato che taluni poteri conferiti al pretore sono conseguenza necessaria del carattere particolare che, nel sistema processuale penale, assume il relativo procedimento e delle esigenze di rapidita' e semplicita' cui esso si ispira.

Massima n. 4616

Non puo' sostenersi che sia contrastante con la Costituzione il fatto che le garanzie del pretore in quanto giudice finiscano con l'involgere il pretore anche nelle sue funzioni non giudicanti; inoltre, altri aspetti dell'ordinamento dell'ufficio del pretore, come la non ricusabilita' del giudicante che abbia compiuto anche atti istruttori, costituiscono deroghe al sistema processuale, che stabiliscono eccezioni, ma non ledono alcun principio costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Prizzi con ordinanza del 24 luglio 1965, dell'art. 505 del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, primo e quarto comma, 112 della Costituzione;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Pretore di Caltanissetta con ordinanza del 15 luglio 1966:

a) degli artt. 74 e 398 del Codice di procedura penale nelle parti in cui conferiscono al Pretore il potere di esercitare l'azione penale, di istruire il relativo processo e di pronunziarsi in sede istruttoria sull'azione penale dallo stesso promossa, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, primo e quarto comma, 112 della Costituzione;

b) degli articoli compresi nel libro terzo, titoli primo e secondo, capi primo, secondo e terzo del Codice di procedura penale, nelle parti in cui conferiscono al Pretore il potere di emettere il decreto di citazione per il giudizio, di dirigere il dibattimento e di emettere la conseguente sentenza per i reati per i quali ha iniziato l'azione penale e svolto la relativa istruttoria in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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