Corte costituzionale
Sentenza n. 108/1967
Corte cost., sent. 12 luglio 1967, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/1967
- Data di deposito
- 12 luglio 1967
- Data di decisione
- 26 giugno 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 340 del 30 marzo 1965
Parametri
Massime
Massima n. 4703
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 30 marzo 1965, n. 340, - recante "Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'amministrazione statale dell'antichita' e belle arti" - che limita ad un quinquennio l'obbligo degli agenti contabili di dare giustificazione della loro gestione mediante la presentazione dei conti giudiziali e limita, inoltre la loro responsabilita' e quella degli ordinatori di spese, ai danni arrecati all'Erario imputabili a dolo. Scopo della legge fu quello di risolvere la situazione irregolare in cui era venuta a trovarsi l'amministrazione, costretta a ricorrere a forme anormali di gestioni fuori bilancio per poter adempiere i suoi compiti istituzionali e soddisfare le complesse e crescenti esigenze della propria azione in difesa del patrimonio artistico e paesistico. Il legislatore, anziche' sopprimere tali gestioni ha inteso assicurare la continuita', riconducibile pero' per il futuro, nell'ambito del bilancio dello Stato (art. 1) e stabilendo, per le gestioni anteriori all'entrata in vigore della legge (art. 11) un trattamento differenziato rispondente ad evidenti ragioni di equita', sia di carattere obbiettivo - quali le effettive esigenze di servizio che ne determinarono l'istituzione con vantaggio per lo Stato - sia di carattere soggettivo - per non mantenere in stato di disagio ottimi funzionari che hanno anteposto al regolamento di contabilita' generale, la necessita' di salvare tesori di immenso valore culturale ed economico. La svalutazione di tali situazioni, sorretta da criteri logici e razionali, non e' quindi arbitraria onde va esclusa la violazione del principio di uguaglianza.
Massima n. 4704
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 30 marzo 1965, n. 340 in riferimento agli artt. 81, comma primo, 100, comma secondo e 103, comma secondo della Costituzione perche' la legge impugnata ha ricondotto nell'ambito del bilancio dello Stato le gestioni fuori bilancio dell'Amministrazione delle antichita' e belle arti, non autorizzate da leggi e regolamenti, attuando cosi' il principio del controllo del Parlamento e della Corte dei conti su tutta la gestione finanziaria dello Stato (art. 81, primo comma e 100, secondo comma). Il fatto che l'art. 11, con carattere transitorio, abbia limitato al quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge l'obbligo della presentazione dei conti giudiziali e abbia ridotto la responsabilita' dei contabili ai soli danni imputabili a dolo non importa piena sottrazione delle gestioni fuori bilancio al sindacato giurisdizionale della Corte dei conti, ma rappresenta una limitazione - transitoria e per situazioni meritevoli di differenziato trattamento - della estensione e delle modalita' di esercizio del potere giurisdizionale spettante alla Corte in materia in base alle comuni norme di contabilita' generale e sull'ordinamento della Corte. E cio' ben poteva fare il legislatore ordinario essendogli attribuita la disciplina concreta della funzione giurisdizionale contabile.
Massima n. 4705
Nel bilancio di previsione e nel rendiconto consuntivo vanno comprese ogni entrata ed ogni spesa, a qualsiasi titolo introitata ed erogata, onde consentire al Parlamento e alla Corte dei conti il controllo su tutta le gestione finanziaria dello Stato.
Massima n. 4706
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dello art. 11 della legge 30 marzo 1965, n. 340, in riferimento all'articolo 97, commi primo e secondo della Costituzione, poiche' nessun pregiudizio deriva da tale norma ai principi del buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione e della responsabilita' dei funzionari. La norma impugnata e' semmai in armonia con tali principi essendo stata determinata la responsabilita' patrimoniale di una categoria di funzionari (sia pure entro i limiti in cui poteva essere ammessa in relazione alle obbiettive particolarita' della situazione che si intendeva normalizzare).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 30 marzo 1965, n. 340, recante "Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e delle arti", sollevata con ordinanza 18 gennaio 1966 della Corte dei conti, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 81, comma primo, 97, comma primo e secondo, 100, comma secondo, e 103, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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