Corte costituzionale
Sentenza n. 89/1966
Corte cost., sent. 6 luglio 1966, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/1966
- Data di deposito
- 6 luglio 1966
- Data di decisione
- 22 giugno 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, legge n. 1162 del 15 novembre 1964
- art. 5, decreto-legge n. 705 del 31 agosto 1964
- decreto-legge n. 705 del 31 agosto 1964
Parametri
Massime
Massima n. 2671
Conseguendo la non conversione in legge di un decreto-legge ipso iure ad un evento negativo - inutile decorso di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto - ovvero al voto contrario espresso da una sola delle assemblee legislative, e' da escludere la possibilita' che la regolamentazione dei rapporti sorti sulla base del decreto sia contestuale alla non conversione. E quando da obbiettivi dati sostanziali risulti, in modo non equivoco, che il Parlamento abbia esercitato il potere previsto dall'art. 77, un formale riferimento a tale norma costituzionale appare del tutto superfluo. La norma del comma terzo dell'art. 77 Cost., stabilendo che i decreti non convertiti "perdono efficacia sin dall'inizio" si propone lo scopo di regolare le conseguenze della mancata conversione; in essa non puo' ravvisarsi un limite alla facolta' del legislatore, nella stessa disposizione riconosciuta, di disciplinare, secondo una scelta demanata alla sua valutazione politica, i rapporti sorti sulla base dei decreti non convertiti nel pieno rispetto delle norme costituzionali.
Massima n. 2672
La retroattivita' delle norme non e' di per se' incompatibile con la riserva di legge.
Massima n. 2673
Nella materia tributaria coperta dalla riserva di legge, in forza dell'art. 23 Cost., la retroattivita' non costituisce di per se' ragione di illegittimita' costituzionale della norma.
Massima n. 2674
L'art. 5, comma primo, della legge 15 settembre 1964 n. 1162, riguardante l'istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata, e' stata emanato dal Parlamento nell'esercizio del potere di regolare con legge i rapporti sorti sulla base del non convertito decreto legge 31 agosto 1964 n. 705, nel rispetto del precetto costituzionale dell'art. 77, comma terzo, come risulta dai lavori preparatori, ed e' confermato dalla circostanza che il periodo normativamente considerato (31 agosto - 24 settembre) e' esattamente corrispondente a quello durante il quale aveva spiegato effetti il decreto successivamente non convertito. L'identita' della misura di aumento dell'imposta, dell'elenco dei prodotti esenti e delle disposizioni relative all'esercizio del credito ed alle esportazioni dimostra che la norma impugnata assoggetta gli atti economici compiuti in tale periodo ad una disciplina che ha lo stesso contenuto di quella dettata dal decreto legge non convertito; ma la disposizione dell'art. 77 non vieta tale disciplina.
Massima n. 2675
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 23, e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma primo, della legge 15 novembre 1964 n. 1162 sull'istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata.
Massima n. 2676
La capacita' contributiva, presupposto di una legittima imposizione, condiziona la misura massima del tributo nel senso che questa non puo' mai essere fissata a un livello superiore alla capacita' dimostrata dall'atto o dal fatto economico, ma non esclude, purche' tali limiti siano rispettati, che gli stessi atti e fatti possano in tempi diversi, dar luogo a prelievi tributari di diversa entita', secondo gli obiettivi di politica fiscale di volta in volta perseguiti dal legislatore, e purche' non si tratti di variazioni arbitrarie che comprometterebbero il principio di eguaglianza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 15 novembre 1964, n. 1162, ("Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata"), sollevata con ordinanza 5 aprile 1965 del Giudice conciliatore di Genova-Voltri in riferimento agli artt. 23, 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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