Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1966
Corte cost., sent. 28 aprile 1966, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1966
- Data di deposito
- 28 aprile 1966
- Data di decisione
- 20 aprile 1966
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 327 del 25 febbraio 1963
- art. 2, legge n. 327 del 25 febbraio 1963
- art. 971, comma 1, codice civile
- art. 3, legge n. 327 del 25 febbraio 1963
- art. 4, legge n. 327 del 25 febbraio 1963
- art. 3, legge n. 567 del 12 giugno 1962
- art. 8, legge n. 327 del 25 febbraio 1963
- art. 5, legge n. 327 del 25 febbraio 1963
- art. 13, comma 5, legge n. 756 del 15 settembre 1964
- art. 7, legge n. 327 del 25 febbraio 1963
- art. 13, legge n. 756 del 15 settembre 1964
- legge n. 327 del 25 febbraio 1963
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 43, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
Massime
Massima n. 2547
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, recante "Norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio", in riferimento allo art. 3 della Costituzione. Vero e' che il principio di uguaglianza e' stato costantemente interpretato dalla Corte non soltanto nel senso che il legislatore ordinario non possa introdurre discriminazioni secondo il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche e le condizioni personali o sociali dei cittadini, ma anche nell'altro che esso e' tenuto altresi' a non assoggettare a uno stesso trattamento situazioni obiettivamente diverse; tuttavia l'art. 1 della legge impugnata parla si' di rapporti a miglioria..... comunque denominati o comunque costituiti" ma non si limita a questa generica individuazione dell'oggetto della normativa: la fattispecie legale e', infatti, assai piu' determinata e circostanziata, perche' riguarda non gia' tutti i rapporti a miglioria, ma quelli tra essi "nei quali il contivatore abbia il possesso del fondo da oltre trent'anni" ed a questo fondo "abbia apportato migliorie in conformita' dell'uso locale o della convenzione". Un'ulteriore determinazione e' offerta, poi, dalla definizione del rapporto di miglioria contenuta nel secondo comma dell'art. 1, giusta la quale i rapporti di miglioria sono quelli nei quali la "miglioria" consiste nell'impianto di colture arboree o arbustive con o senza fabbricati rurali o gli altri nei quali il contivatore, al luogo di obbligarsi a introdurre nel fondo le "migliorie", abbia pagato il valore di quelle gia' esistenti al proprietario concedente o al miglioratario nel luogo del quale subentri. Ne' importa illegittimita' costituzionale dell'art. 1 la circostanza che la durata del rapporto del miglioratario del fondo si cumuli con quella del rapporto dei miglioratari precedenti, ai fini del raggiungimento del periodo trentennale, in quanto non sembra, nella fattispecie, che il legislatore ordinario - configurando come presupposto dell'applicazione della legge la situazione obiettiva del fondo durata trent'anni immutata, pur nel mutare della situazione soggettiva - abbia oltrepassato i limiti di quella discrezionalita' che gli spetta nella individuazione di categorie e di situazioni o nella configurazione della fattispecie, discrezionalita' che non puo' essere sottoposta all'esame della Corte costituzionale, senza trasformare il giudizio di legittimita' costituzionale in giudizio di merito.
Massima n. 2548
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, secondo il quale, in deroga all'art. 971 del codice civile, l'affrancazione puo' esercitarsi subito dopo l'entrata in vigore della legge, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, che, nella specie, non e' stato esattamente richiamato. La ratio della norma dell'art. 971, primo comma, del codice civile, invero, si ritrova nella circostanza che l'enfiteuta deve avere messo a coltura il fondo, prima di poterlo affrancare; ora, nel caso dei rapporti di miglioria previsti dalla legge impugnata, la "miglioria" del fondo costituisce il presupposto sostanziale e temporale dell'affrancazione, la quale, in tanto puo' aver luogo immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge, in quanto i fondi sono stati gia' migliorati", sia il miglioramento opera del coltivatore che abbia detenuto il fondo per oltre trent'anni, sia, viceversa, opera dei coltivatori tutti che si sono succeduti nel fondo e che, ciascuna volta, hanno fatto proprio il "miglioramento".
Massima n. 2549
Gli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, non contrastano con l'art. 41 della Costituzione, che proclama la liberta' dell'iniziativa economica privata. I rapporti di miglioria contemplati dalla legge in esame non sono, in realta', rapporti associativi, come lo sono le colonie parziarie; in essi la gestione dell'azienda e' del colono miglioratario e l'apporto del concedente e' limitato alla fornitura di quanto necessario al primo impianto di vigneti e di uliveti, o di concimi o di anticrittogamici; ne' le norme di buona conduzione del fondo, possono essere interpretate come direttive del concedente, ma sono clausole del contratto, l'inosservanza delle quali puo' condurre alla risoluzione del rapporto.
Massima n. 2550
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione. In effetti le norme contenute negli artt. 4 e 5 introducono con il richiamo alla disciplina di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, una disparita' di trattamento tra proprietari di fondi enfiteutici, proprietari di fondi concessi a miglioria perpetua, assimilata ex art. 1 legge n. 327, all'enfiteusi e proprietari rientranti nella particolare categoria configurata dalla legge, e a danno di questi ultimi. Ne' la latitudine dei criteri stabiliti dallo art. 3 della legge n. 567 del 1962, per la determinazione dell'equo canone, e' sufficiente per impedire che si verifichi questa diversita' di trattamento, perche' essi per la maggior parte non sono idonei e quindi non sono applicabili alla fattispecie legislativa oggetto dell'esame della Corte. Tale vizio della legge non e' nemmeno sanato dall'obbligo dato alle commissioni di osservare gli ulteriori criteri introdotti dall'art. 4: criteri che, lungi dal consentire l'adeguamento della disciplina dell'affrancazione alla realta' dei rapporti a miglioria, incidono gravemente sulla determinazione delle quote di prodotti o del canone dovuto al concedente, a danno di costui. La disciplina dell'affrancazione delle migliorie fatta nei modi previsti dalla legge puo' portare, quindi, e in casi non marginali ne' eccezionali, a una sostanziale espropriazione senza un adeguato e razionale indennizzo. Per gli stessi motivi che valgono per gli artt. 4 e 5, va dichiarata la illegittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge n. 327 del 1963, il primo dei quali richiama le norme contenute nella legge 12 giugno 1962 n. 567, il secondo estende il sistema della legge "a fondi rustici" situati in altra parte del territorio nazionale".
Massima n. 2551
In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, recante "Norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio" va dichiarata, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale del quinto comma dell'art. 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, recante "Norme in materia di contratti agrari", il quale dispone: "Se nel contratto prevalgono o sono piu' analoghi gli elementi della enfiteusi da valutarsi secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico, il tutto in conformita' e secondo le disposizioni previste dalla legge anzidetta".
Massima n. 2552
Il legislatore non puo', senza evidente arbitrio, e, percio', senza incorrere nella violazione del principio di uguaglianza, attribuire una qualificazione giuridica a un rapporto nel presupposto che esso corrisponda nella sua sostanza a quella e, nello stesso tempo, assoggettare il rapporto cosi' qualificato a una disciplina del tutto diversa. (Applicazione agli artt. 4 e 5 della legge n. 327 del 25 febbraio 1963, dichiarati costituzionalmente illegittimi).
Massima n. 2553
E' questione non di legittimita' costituzionale, ma di applicazione della legge, e percio' di competenza del giudice del merito a stabilire se l'illegittimita' del procedimento di affrancazione comporti l'applicazione di rapporti regolati dalla legge impugnata della disciplina posta dal codice civile per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, recante "Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Provincie del Lazio";
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel quinto comma dell'art. 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, recante "Norme in materia di contratti agrari";
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1, 2 e 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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