Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1966

Corte cost., sent. 28 aprile 1966, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
29/1966
Data di deposito
28 aprile 1966
Data di decisione
20 aprile 1966
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:29

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Sardegna del 15 gennaio 1964

Parametri

Massime

Massima n. 2543

L'inchiesta consiste in una indagine diretta a raccogliere elementi di conoscenza piu' approfondita su fatti e persone ed ha essenzialmente funzione strumentale in vista dei provvedimenti che potranno essere adottati, non dalla Commissione all'uopo nominata che ha svolto l'indagine, ma dall'organo deliberativo che l'ha disposta ai fini di una migliore e piu' adeguata esplicazione delle proprie attivita' istituzionali.

Massima n. 2544

Il potere di inchiesta non costituisce una materia da ricomprendere fra quelle tassativamente indicate su cui la Regione ha competenza normativa. Esso non si configura come una funzione autonoma dei Consigli regionali, ma e' un potere connaturato ed implicito nelle varie funzioni spettanti ai Consigli medesimi, rappresentando un modo di estrinsecazione di dette funzioni. Spetta ai Consigli regionali il potere di ordinare inchieste anche se non previste da una puntuale disposizione dello Statuto.

Massima n. 2545

Il Consiglio regionale puo' disporre con legge l'istituzione di una Commissione di inchiesta. La legge e' infatti il mezzo naturale ed ordinario di espressione della volonta' di detto organo e, configurandosi l'inchiesta quale modo di estrinsecazione delle funzioni del Consiglio, ben puo' essere consentito al legislatore regionale l'adozione della forma della legge per deliberare una inchiesta riconosciuta di sua spettanza.

Massima n. 2546

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale sarda 15 gennaio 1964, concernente "Utilizzazione dei mezzi, dei fondi e del personale a disposizione della giunta regionale nel corso delle elezioni del quarto consiglio regionale della Sardegna" mediante istituzione di una Commissione consiliare di inchiesta, in riferimento agli artt. 82, 100 comma secondo, 116, 121, 123 Cost. e 3, 4, 5, 15, 27, 31, 34, 56, Statuto sardo. E', consentito al Consiglio regionale di disporre con legge la istituzione di una Commissione di inchiesta. L'indagine, riguardando un controllo sull'uso fatto dalla Giunta dei mezzi, di fondi e personale a sua disposizione non lede la indipendenza del Presidente, della Giunta, e dei suoi componenti, avendo fatto uso il Consiglio del suo potere istituzionale di sindacato sugli organi esecutivi della Regione. Ne' sussiste violazione dell'art. 82 Cost. che si riferisce esclusivamente alle inchieste disposte dalle Camere, perche' nelle singole disposizioni della legge impugnata non si rinviene una indebita estensione alla Commissione regionale di quei poteri che il citato articolo attribuisce alle Commissioni di nomina parlamentare. Neppure sussiste contrasto con l'art. 31 dello Statuto per avere disposto la legge, a quattro anni di distanza, un nuovo accertamento piu' completo e penetrante rispetto a spese gia' approvate dal Consiglio regionale in sede di rendiconto consuntivo presentato dalla Giunta. A parte la circostanza che il rendiconto del 1961 non risulta ancora approvato, deve ritenersi che, anche dopo l'approvazione di questo, possa essere disposta una inchiesta su determinate operazioni o fasi dell'azione amministrativa ai fini dell'esercizio del controllo politico ispettivo spettante al Consiglio regionale. Infine non e' stata violata la sfera di competenza della Corte dei Conti sia quale organo di controllo sugli atti della Regione (che ha per oggetto gli atti della Giunta e della Amministrazione regionale sotto il profilo della illegittimita' dei medesimi o mira ad impedire che questi possano ricevere esecuzione), sia quale organo di giurisdizione sulla responsabilita' amministrativa e contabile (che ha per oggetto l'accertamento delle suddette responsabilita' a carico degli amministratori, dei funzionari e degli agenti della Regione), mentre il controllo da esercitare a mezzo della istituzione della Commissione di inchiesta si propone di accertare il comportamento dei componenti la Giunta ai fini delle conseguenti determinazioni politiche.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 28 maggio 1965, sulla legittimità costituzionale della legge regionale sarda 15 gennaio 1964 concernente "Utilizzazione dei mezzi, dei fondi e del personale a disposizione della Giunta regionale nel corso delle elezioni del quarto Consiglio regionale della Sardegna".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

Testo integrale

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