Corte costituzionale
Sentenza n. 20/1966
Corte cost., sent. 10 marzo 1966, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 20/1966
- Data di deposito
- 10 marzo 1966
- Data di decisione
- 3 marzo 1966
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:20
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1747 del 31 dicembre 1947
- art. 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1430 del 28 novembre 1947
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1430 del 28 novembre 1947
- regio decreto n. 1615 del 23 ottobre 1930
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 80, Costituzione
- art. 87, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 2516
Dal momento che in una delle ordinanze di rimessione e' stato dimostrato che gli accordi bilaterali successivamente stipulati fra l'Italia e gli Stati Uniti non influiscono sulla decisione del giudizio a quo, e' infondata l'eccezione di difetto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale relativa alle norme che rendono esecutiva in Italia la rinuncia a far valere contro le Potenze alleate ogni credito derivante dalla convenzione sui prigionieri di guerra, operata dallo Stato italiano con trattato di pace, difetto di rilevanza che deriverebbe appunto dalla successiva stipulazione dei suddetti accordi bilaterali.
Massima n. 2517
E' infondata l'eccezione d'inammissibilita' di una questione di legittimita' costituzionale riguardante una clausola di un trattato internazionale, reso esecutivo in Italia, sollevata sul presupposto che destinatari degli impegni assunti con i trattati stessi siano solo gli Stati contraenti e che situazioni soggettive di vantaggio non possono derivarne agli individui. Tali trattati, infatti, una volta resi esecutivi, possono dar vita a veri e propri diritti soggettivi dei singoli, anche ove si tratti di prigionieri di guerra, e qualora risultino in tutto o in parte lesivi di situazioni giuridiche tutelate dalla Costituzione, e sottratte quindi alla disciplina da parte del legislatore ordinario, spetta alla Corte costituzionale la competenza a conoscere della legittimita' costituzionale delle norme immesse.
Massima n. 2518
I trattati i quali impegnano gli Stati contraenti a disporre un certo trattamento giuridico nei confronti di soggetti sottoposti alla loro potesta' di impero, una volta resi operativi nell'ordinamento nazionale degli Stati medesimi, possono dar vita a veri e propri diritti soggettivi a favore di coloro nei cui riguardi si verifichi la fattispecie prevista. Ne' vi sono ragioni che possano indurre a far ritenere inapplicabili tali principi allorche' i singoli individui cui si riferiscono gli obblighi assunti dagli Stati contraenti rivestano la qualita' di prigionieri di guerra, poiche' la funzione delle convenzioni internazionali aventi ad oggetto il trattamento da praticare ai medesimi e' rivolta proprio al fine di conferire loro un vero status, giuridicamente tutelato in varia misura e con diversi strumenti, ed anche con la comminazione di sanzioni a carico della autorita' della Potenza detentrice che ne abbiano violato le disposizioni. Per quanto riguarda in particolare la pretesa fatta valere nel giudizio a quo, l'art. 34 della Convenzione di Ginevra del 1929, debitamente resa esecutiva dalle Potenze stipulanti, attribuisce in modo espresso carattere di diritto alla pretesa del prigioniero di conseguire un salario per il lavoro da lui prestato nelle condizioni ivi previste.
Massima n. 2519
Poiche' la Convenzione di Ginevra del 1929 sui prigionieri di guerra non ha stabilito il diritto di costoro a ricevere un salario minimo, non viola gli artt. 3 e 42 della Costituzione una disposizione la quale stabilisca che il salario da corrispondere ai prigionieri di guerra debba essere fissato d'accordo fra i belligeranti, e, in mancanza, in misura diversa a seconda che i lavoratori siano prestati per conto dello Stato o di amministrazioni pubbliche o di privati. Infatti (anche a voler ammettere che l'art. 42, ultimo comma, della Costituzione, trovi applicazione pure in confronto dei diritti di obbligazione) risulta da quanto sopra che nessun atto espropriativo ha avuto luogo nella specie, essendo stati gli istanti soddisfatti di quanto loro spettante in virtu' delle norme regolatrici delle prestazioni da essi rese durante la prigionia.
Massima n. 2520
Poiche' la Convenzione di Ginevra del 1929 sui prigionieri di guerra non ha stabilito il diritto di costoro a riavere un salario minimo, non viola gli artt. 3 e 42 della Costituzione una disposizione la quale stabilisca che il salario da corrispondere ai prigionieri di guerra debba essere fissato d'accordo fra i belligeranti, e, in mancanza, in misura diversa a seconda che i lavori siano prestati per conto dello Stato o di amministrazioni pubbliche o di privati. E la violazione del principio di eguaglianza non sussiste perche' la diversita' di trattamento disposta dal trattato di Pace fra i crediti dipendenti dal lavoro prestato nel periodo di prigionia e quelli riconosciuti a favore di altri soggetti trova piena giustificazione nelle diversita' delle situazioni e dei titoli da cui discendono.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei due giudizi,
respinte le eccezioni di inammissibilità;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, di esecuzione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 della Costituzione, promossa con le ordinanze del Tribunale di Venezia del 6 febbraio 1964.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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