Corte costituzionale
Sentenza n. 4/1965
Corte cost., sent. 19 febbraio 1965, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/1965
- Data di deposito
- 19 febbraio 1965
- Data di decisione
- 4 febbraio 1965
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 158, regio decreto n. 148 del 4 febbraio 1915
- art. 22, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
Parametri
Massime
Massima n. 2284
Gli artt. 158 del T.U. legge com. e prov. 4 febbraio 1915, n. 148, e 22 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, che accordano ai prefetti, a chi ne fa le veci e ai sindaci la c.d. garanzia amministrativa, sono costituzionalmente illegittimi perche' e' in contrasto con il precetto fondamentale contenuto nell'art. 28 della Costituzione la legge che, della responsabilita' quivi regolata, adottasse una disciplina tale da comportarne una esclusione piu' o meno manifesta. Ora, il subordinare ad una autorizzazione amministrativa l'attuazione di quella responsabilita' e' renderne possibile l'esonero discrezionale, perche' discrezionalmente deve in tal caso esserne consentito l'esperimento; il che segnatamente non e' permesso prescrivere in materia penale, essendo eccezionalmente dettati, e da norme costituzionali, i casi di deroga al principio dell'obbligatorieta' dell'azione del P.M.. Ne' viene meno la detta discrezionalita' ove, come nel caso del prefetto e del sindaco, la legge ordinaria disponga che l'autorizzazione deve essere accordata previo parere del Consiglio di Stato: questo organo supremo, nell'esprimere il suo avviso, non esplica una attivita' vincolata. Ed ove si osservi che, quando non si ritenesse di seguire tale avviso, deve essere sentito il Consiglio dei Ministri, s'intende meglio come il procedimento di autorizzazione risulti inquadrato in un sistema suscettibile di provocare la insindacabile liberazione da quella responsabilita'. Cio' a parte il fatto che le norme predette, nella sostanza, attribuiscono all'autorita' amministrativa il potere di sottrarre a quella giurisdizionale, mediante il diniego dell'autorizzazione, il giudizio sulla responsabilita' del funzionario o del dipendente e quindi ex art. 28, secondo comma, della Costituzione, anche sulla sua responsabilita'; un giudizio cioe' al quale la stessa Amministrazione e' interessata e che, per il suo oggetto e per la sua natura, implica esercizio di giurisdizione, quindi di funzione del tutto estranea alla sfera amministrativa (artt. 102 e 103 della Costituzione). Le stesse disposizioni, inoltre, appaiono irrazionalmente distintive, atteso che altri funzionari amministrativi svolgono compiti non meno elevati e importanti di quelli spettanti al prefetto e al sindaco, ugualmente implicativi di estesi poteri discrezionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
decidendo con unica sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale proposti con le ordinanze indicate in epigrafe,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 158 del T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 22 del T.U. della stessa legge approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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