Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1965
Corte cost., sent. 28 gennaio 1965, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1965
- Data di deposito
- 28 gennaio 1965
- Data di decisione
- 22 gennaio 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 112, regio decreto n. 2804 del 28 gennaio 1966
- art. 1240, codice della navigazione
- art. 44, codice di procedura penale 1930
- art. 43, codice di procedura penale 1930
- art. 1240, comma 3, codice della navigazione
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 25, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 2277
Non compete alla Corte costituzionale sindacare il merito del giudizio di rilevanza formulato nell'ordinanza di rinvio. (Nella specie la rilevanza era stata ritenuta nel presupposto dell'applicabilita' dell'art. 112 della legge consolare di cui al R.D. 28 gennaio 1866, n. 2804 e la Corte ha escluso la propria competenza relativamente all'accertamento della fondatezza di tale presupposto).
Massima n. 2278
Il principio della precostituzione del giudice, sancito nell'art. 25, primo comma, della Costituzione, deve ritenersi rispettato allorche' l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo, e non gia' in vista di singole controversie ed anche allorche' la legge preveda la possibilita' di spostamenti di competenza da un giudice ad un altro, purche' anch'esso precostituito, quando tali spostamenti siano resi necessari per assicurare il rispetto di altri principi costituzionali come quello dell'indipendenza ed imparzialita' del giudice o l'altro dell'ordine e coerenza nella decisione di cause connesse.
Massima n. 2279
Nel sistema del codice di procedura penale, come emerge dal disposto degli artt. 43 e 44, l'incompetenza per territorio e' considerata in maniera non rigida perche' in questi casi vengono ad essere sempre pienamente rispettate le garanzie fondamentali previste dalla Costituzione rispetto al processo penale.
Massima n. 2280
Nel sistema del diritto della navigazione, quale emerge dagli artt. 1238 e 1240 Codice della navigazione e dagli artt. 111 e 112 legge consolare (R.D. 28 gennaio 1866, n. 2804), la competenza a giudicare in primo grado delle contravvenzioni da esso previste e' attribuita a giudici precostituiti con leggi che ne fissano la composizione e ne determinano i poteri in considerazione del verificarsi di eventi bene specificati, in evidente connessione con le particolarita' delle situazioni inerenti alla mobilita' dei natanti su cui i reati sono commessi, o cui appartengono i responsabili , nonche' in aderenza a principi, come quello dell'art. 39 del Codice di procedura penale al quale si ispira l'attribuzione del potere giudicante ai consoli del luogo del commesso reato, oppure l'altro che richiede la maggiore possibile immediatezza nella raccolta delle prove e di tutti gli altri elementi di giudizio nonche' nella persecuzione del colpevole, tenuto presente allorche' si e' fatto ricorso al comandante del porto di primo approdo. La circostanza che tali spostamenti di competenza vengono determinati da accadimenti casuali comprova come essi rimangano sottratti ad ogni apprezzamento discrezionale da parte di pubbliche autorita'. E, quanto alla eventualita' che deroghe alla competenza del giudice possano dipendere da un intenzionale comportamento del prevenuto, a parte il rilievo che, se cosi' fosse, non si sarebbe in presenza di una violazione dell'art. 25 della Costituzione, una volta ritenuto che la garanzia dal medesimo disposta costituisce un diritto del soggetto interessato alla previa, non dubbia conoscenza dell'organo cui spetta giudicarlo, bisogna tenere presente che simile possibile influenza, in pratica difficilmente esercitabile, ha comunque esclusivamente il valore, allo stesso modo che, nelle ipotesi analoghe, riscontrabili negli artt. 39, 41, 44 del Codice di procedura penale, di una circostanza di fatto presa in considerazione quale mezzo indiretto per rendere piu' facile e piu' immediata l'individuazione del giudice competente, sempre pero' effettuabile secondo criteri fissati preventivamente dalla legge. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1240, comma 3x, Codice navigazione, in relazione all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1240, terzo comma, del Codice della navigazione, sollevata dall'ordinanza in epigrafe, in relazione all'art. 25, primo comma' della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Piazza della Consulta, il 22 gennaio 1965.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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