Corte costituzionale
Ordinanza n. 54/1965
Corte cost., ord. 26 giugno 1965, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 54/1965
- Data di deposito
- 26 giugno 1965
- Data di decisione
- 16 giugno 1965
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:54
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 865 del 9 maggio 1961
- legge n. 741 del 14 luglio 1959
Parametri
Massime
Massima n. 2388
L'errore incorso dal giudice a quo nella indicazione della data di pubblicazione e del corrispondente numero di pubblicazione dell'atto normativo con forza di legge, rispetto al quale viene sollevata la questione di legittimita' costituzionale non induce la nullita' del rapporto processuale avanti alla Corte se in tutti gli altri atti della causa il provvedimento risulti esattamente indicato e la stessa ordinanza di rinvio consenta la chiara identificazione dell'oggetto del giudizio. (Nella specie le ordinanze, riunite dalla Corte perche' di identico oggetto e contenuto, pur riferendosi al decreto del Presidente della Repubblica che ha reso obbligatorie le clausole dell'accordo di lavoro per la Provincia di Napoli del 2 ottobre 1959, lo hanno erroneamente indicato, sia nella motivazione che nel dispositivo, invece che con gli estremi dello stesso (D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865) con quelli propri di altro decreto in materia: D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642. La Corte ha escluso la nullita' del rapporto processuale sul rilievo che negli altri atti della causa il decreto risultava esattamente indicato e che nelle stesse ordinanze l'individuazione dell'oggetto del giudizio emergeva con evidenza).
Massima n. 2389
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatorio l'art. 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la provincia di Napoli, in conseguenza della gia' avvenuta cessazione della sua efficacia a seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di tale norma, effettuata con la sentenza n. 79 del 1964.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei due giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatorio l'art. 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la provincia di Napoli, in conseguenza della già avvenuta cessazione della sua efficacia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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