Corte costituzionale
Sentenza n. 6/1963
Corte cost., sent. 12 febbraio 1963, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/1963
- Data di deposito
- 12 febbraio 1963
- Data di decisione
- 5 febbraio 1963
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:6
Norme oggetto del giudizio
- art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 43, legge n. 136 del 23 marzo 1956
- art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 55, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 65, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 28, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
- disposizioni transitorie e finali, VI, Costituzione
- art. 108, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 48, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 1713
V. sent. 24/56 D (Nella specie, veniva riproposta la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 82, 83 e segg. del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, gia' decisa con la sentenza n. 92 del 1962 e con l'ordinanza n. 44 del 1962).
Massima n. 1714
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28, primo comma, 55, primo comma, 65 e 76 T.U. 16 maggio 1960, n. 570 in riferimento all'art. 48, secondo comma Cost., che disciplinano le elezioni amministrative nei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti non e' fondata poiche' tali norme riconoscono a tutti i candidati e a tutti gli elettori gli stessi diritti con le stesse limitazioni. Non contrasta col principio dell'uguaglianza del voto, consacrato nell'art. 48, secondo comma, Cost., quel sistema elettorale maggioritario secondo il quale, per evitare che tutti i seggi disponibili vadano alla lista di maggioranza, il numero dei candidati d'ogni lista non puo' superare i quattro quinti dei seggi disponibili e, ogni elettore potendo votare candidati di liste diverse, i seggi vengono assegnati a coloro che, indipendentemente dalla lista a cui appartengono, abbiano conseguito il maggior numero di voti. La norma, secondo cui un candidato subentra ad un altro che ha conseguito un maggior numero di voti, ma risulta poi ineleggibile, non puo' dirsi costituzionalmente illegittima sul riflesso che in tal modo, i voti dati a chi risulta ineleggibile finiscano per aver meno valore dei voti andati agli eleggibili: infatti il principio dell'uguaglianza del voto non puo' spiegare i suoi effetti sino al punto da rendere necessario, in tutti i casi di ineleggibilita', il rinnovo della consultazione elettorale o da rendere efficienti i suffragi dati a persone che per legge non possono riceverli. Poiche' nel c. d. sistema maggioritario i voti sono dati ai singoli candidati e non alle liste, non costituisce travisamento dei risultati elettorali la possibilita' che, dichiarati ineleggibili alcuni candidati della lista di maggioranza, i loro seggi vadano alla lista minoritaria che ottenga con cio' il maggior numero dei seggi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara: a) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82, 83 e segg. del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, relativi all'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali, proposta con la deliberazione n. 19 del 12 aprile 1962 del Consiglio comunale di Baiso, in riferimento agli artt. 101, 102, 103, 108 e disp. trans. VI della Costituzione;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, primo comma, 55, primo comma, 65 e 76 del T.U. citato, proposta con la citata deliberazione, in riferimento all'art. 48, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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