Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1963

Corte cost., sent. 13 luglio 1963, n. 135

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
135/1963
Data di deposito
13 luglio 1963
Data di decisione
4 luglio 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaspare Ambrosini
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:135

Norme oggetto del giudizio

  • comma 2, art.unico, legge n. 1263 del 15 luglio 1926
  • comma 1, art.unico, legge n. 1263 del 15 luglio 1926
  • comma 3, art.unico, legge n. 1263 del 15 luglio 1926
  • art.unico, ultimo co., legge n. 1263 del 15 luglio 1926
  • art.unico, legge n. 1263 del 15 luglio 1926

Parametri

Massime

Massima n. 1959

Il processo di legittimita' costituzionale, svolgendosi nell'interesse pubblico, diventa autonomo, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice a quo, e non e' quindi suscettibile di essere influenzato dalle vicende del processo principale che lo ha occasionato, ne' specificamente puo' essere arrestato dalla transazione stipulata fra le parti del processo principale medesimo.

Massima n. 1960

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dei primi tre commi dell'articolo unico della legge 15 luglio 1926 n. 1263 tabella A, riguardante gli "Atti esecutivi sopra beni stranieri nel Regno" in riferimento agli artt. 10, 24 e 42 Cost. Non essendovi nella legislazione, giurisprudenza e dottrina dei vari paesi, concordanza di indirizzi e sistemi relativamente all'esecuzione dei procedimenti conservativi e di esecuzione su beni di Stati esteri non destinati a funzioni attinenti all'esercizio della sovranita', non sussiste la violazione dell'art. 10 Cost. La legge impugnata non svuota il contenuto del diritto del singolo, ma soltanto ne condiziona l'esercizio ad una autorizzazione (subordinata all'accertamento della reciprocita' di trattamento da parte dell'altro Stato, ed alla valutazione di tutti gli elementi del caso in relazione ai rapporti internazionali) giustificata da superiori esigenze di interesse pubblico. E l'art. 24 Cost. non ha una portata tale da precludere al legislatore la facolta' di subordinare, nella fase del procedimento esecutivo, a determinati controlli e condizioni, l'esperimento del diritto privato, quando cio' debba farsi a salvaguardia di altri interessi di preminente valore pubblico. Infine le norme impugnate non contrastano con l'art. 42 comma terzo della Costituzione, non attenendo alla materia dell'espropriazione.

Massima n. 1961

E' costituzionalmente illegittimo l'ultimo comma dell'articolo unico della legge 15 luglio 1926 n. 1263, tab. A, riguardante gli "Atti esecutivi sopra beni stranieri nel Regno", in riferimento all'art. 113 Cost. Tale norma, escludendo qualsiasi ricorso in via giudiziaria o amministrativa contro il decreto ministeriale che dichiara la reciprocita' e contro quello che rifiuta l'autorizzazione a procedere ad atti esecutivi su beni dello Stato estero, viola l'art. 113 Cost. secondo cui e' sempre ammessa, contro gli atti della pubblica amministrazione, la tutela dinanzi ai competenti organi giurisdizionali. Ne' rileva la delicatezza e difficolta' dell'accertamento della reciprocita' , trattandosi pur sempre di un accertamento di dati di fatto e giuridici che non puo' essere sottratto al sindacato giurisdizionale.

Massima n. 1962

L'art. 24 della Costituzione non ha una portata tale da precludere al legislatore la facolta' di subordinare, nella fase del procedimento esecutivo, a determinati controlli e condizioni l'esperimento del diritto privato, quando cio' debba farsi a salvaguardia di altri interessi di preminente valore pubblico.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali,

dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di Venezia, con ordinanza del 25 agosto 1959, sulla legittimità dei primi tre commi dell'articolo unico della legge 15 luglio 1926, n. 1263, tabella A, riguardante gli "Atti esecutivi sopra beni stranieri nel Regno", in riferimento agli artt. 10, 24 e 42 della Costituzione;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma di detto articolo, in riferimento all'art. 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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