Corte costituzionale
Sentenza n. 127/1963
Corte cost., sent. 13 luglio 1963, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/1963
- Data di deposito
- 13 luglio 1963
- Data di decisione
- 4 luglio 1963
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 209, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- comma 3, art.unico, regio decreto legge n. 2138 del 28 novembre 1938
- comma 4, art.unico, regio decreto legge n. 2138 del 28 novembre 1938
- art. 5, regio decreto n. 1949 del 24 settembre 1940
- art. 4, regio decreto n. 1949 del 24 settembre 1940
- art. 9, comma 2, regio decreto n. 1949 del 24 settembre 1940
- art. 9, comma 5, regio decreto n. 1949 del 24 settembre 1940
- art. 9, comma 3, regio decreto n. 1949 del 24 settembre 1940
- art. 9, comma 4, regio decreto n. 1949 del 24 settembre 1940
- art. 9, comma 7, regio decreto n. 1949 del 24 settembre 1940
- art. 9, comma 6, regio decreto n. 1949 del 24 settembre 1940
- art. 9, comma 1, regio decreto n. 1949 del 24 settembre 1940
- art. 15, comma 1, regio decreto n. 1949 del 24 settembre 1940
- art. 15, comma 2, regio decreto n. 1949 del 24 settembre 1940
Parametri
Massime
Massima n. 1931
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 209 del T.U. sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645 (che esclude le opposizioni all'esecuzione previste dal Codice di procedura civile) in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, e' nanifestamente infondata perche' gia' decisa con sentenza n. 87 del 1962 e con le ordinanze nn. 101 e 102 del 1962.
Massima n. 1932
Non puo' essere motivo di illegittimita' costituzionale di una legge di delegazione anteriore alla Costituzione l'inosservanza delle singole norme di cui all'art. 76 della Costituzione e segnatamente di quelle che impongono la determinazione di principi e di criteri direttivi e la fissazione di termini di tempo. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del 3x e del 4x comma, dell'articolo unico del R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, sull'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati, in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Conforme: Sent. n. 47/62.
Massima n. 1933
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, che prevede l'accertamento presuntivo dell'impiego della mano d'opera agricola, e' manifestamente infondata, essendo gia' cessata l'efficacia delle citate norme per effetto della sentenza n. 65 del 1962.
Massima n. 1934
L'art. 9 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, nei commi 1x, 2x, 3x, 4x, 5x e 7x, disciplina la compilazione dei ruoli dei contributi agricoli unificati e le loro variazioni. In cio' non vi e' nulla di diverso dai normali sistemi di formazione e di variazione dei ruoli tributari; e pertanto non c'e' alcuna attribuzione agli organi amministrativi ne' di poteri normativi ne' di poteri che eccedano quelli che spettano di consueto agli uffici preposti alla formazione dei ruoli. Pertanto, non sussiste contrasto tra i citati commi dell'art. 9 del R.D. 1940, n. 1949, e l'art. 23 della Costituzione. Non sussiste contrasto neanche tra il 6x comma dell'art. 9 citato e l'art. 23 della Costituzione, in quanto il potere attribuito al Ministro (allora delle corporazioni, oggi del lavoro e della previdenza sociale) di determinare annualmente le spese dovute per l'accertamento dei contributi agricoli unificati, non costituisce esplicazione di attivita' legislativa, ma pone in essere un atto amministrativo, consistente essenzialmente in un accertamento. Tale atto non comporta esercizio di poteri arbitrari. Il Ministro e' tenuto ad accertare le spese nel loro effettivo contenuto e non potrebbe apportare aumenti o diminuzioni al risultato di tale accertamento. Gli interessati possono impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale competente il decreto ministeriale e se anche in pratica il ricorrente puo' trovare difficolta' nel provare l'errore e l'esorbitanza dell'esercizio del potere ministeriale, cio' non significa impossibilita' di sindacato o di insindacabilita' dell'atto ministeriale. In definitiva, poiche' l'accertamento ministeriale ha dei precisi limiti, rappresentati dall'effettivita' delle spese, e tali limiti sono identicabili, non sussiste contrasto tra l'art. 9 in oggetto e l'art. 23 della Costituzione.
Massima n. 1935
Il 1x comma dell'art. 15 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, in materia di contributi agricoli unificati, secondo il quale il Ministro, quando particolari circostanze lo rendano necessario ed opportuno, puo' rivedere sia le deliberazioni delle Commissioni provinciali di cui all'art. 5 del citato decreto, sia gli elenchi ed i ruoli dei contributi unificati sia gli elenchi dei lavoratori, e' in contrasto con l'art. 23 della Costituzione. Tale potere, infatti, (che e' eccezionale rispetto a quello legittimamente attribuito allo stesso Ministro in sede di ricorso), viola l'art. 23 della Costituzione, perche', e' esente da ogni limite, giacche' l'accertamento delle "particolari circostanze", che rendono "necessario ed opportuno" il provvedimento, affidato, senza alcun vincolo, al soggettivo apprezzamento dell'organo ministeriale, resta in un campo che puo' sconfinare in quello dell'arbitrio e che si sottrae, di fatto, anche al sindacato del giudice della legittimita' degli atti amministrativi. Non e' invece censurabile sotto il profilo costituzionale il 2x comma dello stesso art. 15 del R.D. 1940, n. 1949, che consente al Ministro, quando eccezionali circostanze lo rendano necessario ed opportuno, sospendere la riscossione dei ruoli dei contributi agricoli unificati, giacche' tale potere non rappresenta una figura abnorme del nostro sistema legislativo. Trattasi nella specie di un potere di ordinanza che riveste i caratteri dell'atto amministrativo, e pertanto non sussiste contrasto con l'art. 77 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e degli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949;
b) non fondata la questione dell'articolo unico del R.D. L. 28 novembre 1938, n. 2138, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e la questione dell'art. 9, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma, del detto R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, in riferimento all'art. 23 della Costituzione;
c) non fondate, nei sensi della motivazione, le questioni degli artt. 9, sesto comma, e 15, secondo comma, dello stesso R.D. 24 settembre 1940, n. 1949;
d) l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 15 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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