Corte costituzionale
Sentenza n. 92/1962
Corte cost., sent. 22 novembre 1962, n. 92
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 92/1962
- Data di deposito
- 22 novembre 1962
- Data di decisione
- 13 novembre 1962
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:92
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, regio decreto n. 297 del 12 febbraio 1911
- art. 160, regio decreto n. 297 del 12 febbraio 1911
- art. 41, regio decreto n. 297 del 12 febbraio 1911
- decreto legge luogotenenziale n. 203 del 12 aprile 1945
- art. 2, regio decreto n. 1058 del 26 giugno 1924
- art. 2, decreto legge luogotenenziale n. 203 del 12 aprile 1945
- art. 3, regio decreto n. 1058 del 26 giugno 1924
- art. 4, regio decreto n. 1058 del 26 giugno 1924
- art. 1, regio decreto n. 1058 del 26 giugno 1924
- art. 5, regio decreto n. 1058 del 26 giugno 1924
- art. 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- legge n. 136 del 23 marzo 1956
- art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 55, comma 3, decreto legge luogotenenziale n. 1 del 7 febbraio 1946
- art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 54, comma 4, decreto legge luogotenenziale n. 1 del 7 febbraio 1946
- decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 134, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 130, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 102, comma 2, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, VI, Costituzione
- art. 108, Costituzione
Massime
Massima n. 1619
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, la Corte non puo' procedere all'indagine riguardo alla giurisdizione del giudice a quo, sulla controversia sottoposta al suo esame, quando sia fuori contestazione il carattere giurisdizionale dell'organo da cui proviene l'ordinanza di rinvio e dell'attivita' da esso svolta nel procedimento nel quale l'ordinanza e' stata pronunziata, e sia altresi' fuori contestazione che l'organo giudicante ha, in linea generale, secondo l'ordinamento, il potere di emettere una pronuncia, quali che siano le particolari eccezioni sollevate in relazione al giudizio a quo, anche se concernenti la giurisdizione. (Nella specie si era eccepito, che la deliberazione del rinvio alla Corte costituzionale avrebbe dovuto essere ritenuta inesistente come atto giurisdizionale perche' proveniente da organo non piu' investito della controversia. Cfr.: 65/62 B.
Massima n. 1620
Le norme di un regolamento di esecuzione non hanno forza di legge e quindi sono sottratte al sindacato della Corte. Pertanto e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 41, 42 e 160 del r.d. 12 febbraio 1911, n. 297 (regolamento di esecuzione della legge comunale provinciale).
Massima n. 1621
Nei giudizi di legittimita' costituzionali in via incidentale, la Corte non puo' esaminare questioni che risultano del tutto estranee al giudizio di merito e siano prospettate nel provvedimento di rinvio solo sotto il profilo dell'opportunita'. (Nella specie era stata sollevata nella deliberazione di rinvio del consiglio comunale in sede giurisdizionale, perche' ritenuta rilevante in un eventuale giudizio di appello, la questione di legittimita' costituzionale relativa agli artt. 1 e 2 del d.l. lgt. 12 aprile 1945, n. 203, e 1-5 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1058, che attribuiscono funzioni giurisdizionale alla giunta provinciale amministrativa in materia elettorale).
Massima n. 1622
L'art. 102, comma secondo, Cost. vieta l'introduzione di altre giurisdizioni speciali, e tali non possono considerarsi quelle che le leggi posteriori alla Costituzione hanno mantenuto cosi' come erano prima e quali sarebbero state senza di esse. La legge 23 marzo 1956, n. 136, di cui gli artt. 82, 83 e 84 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, sono una riproduzione letterale, non ha affatto modificato neppure in parte la disciplina relativa alla giurisdizione dei consigli comunali, introducendo norme nuove, perche' l'obbligo della decisione entro i due mesi e l'impugnabilita' presso lo stesso consiglio comunale delle decisioni adottate erano previsti anche dal d.l.lgt. n. 1 del 1946 (artt. 54, comma quarto, e 55, comma terzo), ed il carattere giurisdizionale del procedimento dinanzi alla G.P.A., benche' non dichiarato, era implicito nello stesso d.l.lgt. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 T.U. 16 maggio 1960 n. 570, che attribuiscono potesta' giurisdizionale ai consigli comunali in materia elettorale, per contrasto con l'art. 102, secondo comma, Cost. V. sent. n. 42/1961; ord. n. 11/1962.
Massima n. 1623
L'assemblea costituente, dettando la disposizione transitoria VI della Costituzione, non ha inteso sopprimere le giurisdizioni speciali preesistenti, ma solo sottoporle a revisione, il che comporta una delicata scelta fra la soppressione pura e semplice e la trasformazione, affidata esclusivamente al Parlamento e da compiersi entro il termine, peraltro di carattere non perentorio, di un quinquennio. Pertanto, la mancata revisione di una giurisdizione speciale ad opera di legge emessa posteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, non e' materia di giudizio di legittimita' costituzionale.
Massima n. 1624
L'art. 102 Cost. si riferisce soltanto alla magistratura ordinaria ed alle sezioni specializzate, per cui non rileva che i consigli comunali, pur giudicando in materia elettorale in nome del popolo, e facendo quindi parte dell'organizzazione unitaria dello Stato, non siano organi statuali in senso stretto. Inoltre, le norme dell'ordinamento giudiziario (cui rinvia l'art. 102, primo comma) che stabiliscono che i collegi giudiziari devono essere collegi perfetti - tali cioe' che non possano formarsi senza la partecipazione di tutti i componenti - non riguardano i collegi delle preesistenti giurisdizioni speciali. Neppure e' esatto che nelle preesistenti giurisdizioni speciali, fra le cui caratteristiche vi e' appunto la particolare composizione del collegio, alcuni dei componenti debbono essere magistrati ordinari, richiedendosi la partecipazione di magistrati togati solo per la formazione delle sezioni specializzate. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme del T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, che attribuiscono ai consigli comunali giurisdizione in materia di contenzioso elettorale, per quanto attiene alla natura, formazione e composizione del collegio giudicante.
Massima n. 1625
Anche presso gli organi di giurisdizione speciale debbono essere garantiti il diritto di difesa, l'indipendenza e l'imparzialita' del giudicante. Nel giudizio che si svolge in materia elettorale presso i Consigli comunali il diritto di difesa non e' compromesso dato che tutti i consiglieri, anche se sopraggiungono solo al momento della votazione, possono essere al corrente delle ragioni delle parti che sono consacrate unicamente negli scritti difensivi depositati e conoscibili in epoca anteriore a quella della decisione.
Massima n. 1626
La funzione giurisdizionale e' contrassegnata dall'indipendenza ed imparzialita' dell'organo giudicante, cioe' della mancanza di sottoposizione ad altro organo o potere ed assenza di condizionamenti da parte degli interessi dedotti nel giudizio. Tali caratteri, richiesti da specifiche norme costituzionali, sono ravvisabili nei consigli comunali in sede giurisdizionale, in quanto il controllo cui e' sottoposta la loro attivita' amministrativa non implica ne' rapporto gerarchico, ne' soggezione formale o sostanziale, ed anzi il libero esercizio della potesta' giurisdizionale e' garantito proprio dall'autonomia di cui fruiscono gli enti locali. Ed anche sotto l'aspetto dell'imparzialita' solo apparentemente il consiglio comunale si presenta come giudice in causa propria, in quanto il singolo consigliere la cui elezione venga impugnata non puo' partecipare alla decisione e qualora si contesti la nomina di tutti i componenti di una lista o genericamente il risultato delle operazioni elettorali, il consiglio piu' che giudicare di un proprio interesse in contrasto con quello dell'eventuale ricorrente giudica della legittimita' della sua composizione. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sul contenzioso elettorale dei consigli comunali, per preteso contrasto con gli artt. 104 e 130 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
accoglie le eccezioni di inammissibilità relative alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1-5 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1058, 1-2 del D.L.Lgt. 12 aprile 1945, n. 203, e 41, 42 e 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297;
respinge le altre eccezioni pregiudiziali;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T. U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), proposta con deliberazione 3 settembre 1961 dal Consiglio comunale di Marano di Napoli, in riferimento agli artt. 102, 103, 104 e 130 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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