Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1962

Corte cost., sent. 28 dicembre 1962, n. 124

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
124/1962
Data di deposito
28 dicembre 1962
Data di decisione
13 dicembre 1962
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:124

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 1687

Alla Corte costituzionale non e' consentito modificare l'oggetto dell'ordinanza di rimessione. Essa puo' tuttavia interpretarne il testo onde desumere la sussistenza, la sufficienza ed il contenuto del giudizio di rilevanza da effettuare ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953: nell'ipotesi in cui sia denunziata alla Corte la illegittimita' di una norma non nell'opinione della possibilita' di una sua applicazione autonoma alla fattispecie, bensi' attribuendo alla questione concernente tale norma carattere strumentale rispetto alla risoluzione di altra questione di legittimita' costituzionale, che e' la sola sostanzialmente decisiva ai fini della definizione del giudizio, ben puo' la Corte concentrare il proprio esame su questa sola questione, una volta che abbia individuato nella stessa l'oggetto effettivo della denunzia del giudice a quo, ed abbia chiarito la carenza di un inscindibile collegamento tra le due questioni. (Nel caso di specie, nel corso di un procedimento penale per ammutinamento ex art. 1105 cod. navig., era stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 330 c.p., nell'assunto che presupposto necessario per l'incriminabilita' ai sensi dell'art. 1105 cod. navig. dei marittimi scioperanti fosse l'applicabilita' ad essi dell'art. 330 c.p. La Corte costituzionale, rilevato che l'articolo 1105 cod. navig. ha per oggetto una fattispecie specifica, e che quindi era solo alla stregua di questa norma che doveva procedersi al giudizio penale senza che l'articolo 330 c.p. fungesse neppure da presupposto, interpretava l'ordinanza di rinvio nel senso che la questione di legittimita' sollevata concerneva l'art. 1105 cod. navig.).

Massima n. 1688

Allo stato attuale della legislazione il diritto di sciopero non puo' essere disconosciuto (quanto meno nel senso che dal suo esercizio non puo' conseguire l'applicazione di sanzioni penali) nei confronti dei dipendenti da imprese che gestiscano servizi pubblici, i quali non siano da ritenere attinenti alla soddisfazione di esigenze assolutamente essenziali alla vita della collettivita' nazionale. In conseguenza i dipendenti stessi devono andare esenti da pena se l'abbandono del servizio sia stato promosso dall'intento di conseguire un mutamento delle condizioni del rapporto di lavoro. La titolarita' del diritto di sciopero non puo' essere disconosciuta, in via di massima, neppure nei confronti dei marittimi, anche nell'ipotesi che essi siano legati da contratto di arruolamento con imprese esercenti sovvenzionate.

Massima n. 1689

La Corte costituzionale puo' identificare quelle sole modalita' concernenti l'esercizio del diritto di sciopero che discendono in modo necessario dalla stessa natura e finalita' dello sciopero e che pertanto possono farsi valere, in via di interpretazione dell'art. 40, quali limiti invalicabili dell'esercizio del diritto garantito dal medesimo.

Massima n. 1690

Se e' vero che inerisce all'essenza dello sciopero, in quanto rivolto ad esercitare una coazione sul datore di lavoro, il fatto del pregiudizio da esso derivabile a carico di questi, e' anche vero che tale pregiudizio non puo' risultare diverso o maggiore di quello necessariamente inerente alla pura e semplice sospensione dell'attivita' lavorativa. Da cio' discende che l'indizione dello sciopero rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo dei lavoratori di abbandonare il lavoro solo dopo aver adottato tutte quelle cautele le quali si palesino necessarie ad evitare il pericolo o della distruzione degli impianti (essendo inammissibile, e contrario allo stesso interesse cui tende l'autotutela di categoria, che lo sciopero abbia per effetto di compromettere la futura ripresa del lavoro), oppure della produzione di danni alle persone o ai beni dello stesso datore, o a piu' forte ragione, dei terzi.

Massima n. 1691

La natura del mezzo col quale si svolge la navigazione e' tale da rendere possibile in ogni momento, dopo l'inizio del viaggio e fino al compimento del medesimo, il verificarsi di eventi atti a mettere in pericolo la nave. Corrisponde a tale situazione di pericolo imminente ed alla conseguente peculiarita' del tipo di impresa costituito dall'armamento navale, la speciale disciplina che, tradizionalmente ed in tutti i paesi, e' dettata per il lavoro che si svolge a bordo, e che si estende, in via piu' generale, ad ogni specie di attivita' ivi esplicabile, e cosi', per es. vale, anche per quella degli stessi passeggeri. La specialita' del rapporto di lavoro nautico cui si e' accennato comincia a trovare espressione ancor prima del momento dell'imbarco, richiedendo il codice della navigazione (art. 118), come presupposto pel contratto di arruolamento, l'iscrizione di coloro che aspirano a stipularlo in apposite "matricole" o registri tenuti da uffici statali, e si esplica successivamente sia con la partecipazione, con funzione probatoria, di un organo dello Stato alla stipulazione del contratto medesimo, che deve effettuarsi mediante apposito forma, richiesta ad substantiam (art. 328 cod. navig.); sia con una serie di particolari doveri, tali da fare assimilare lo status del marittimo, limitatamente al periodo dell'imbarco, a quello caratteristico del personale militare o militarizzato. Infatti si verifica la sottoposizione del medesimo ad un rigido rapporto di gerarchia, che fa capo non gia' al datore di lavoro con il quale si e' stipulato l'ingaggio, bensi' al comandante della nave, e che risulta garantito dal conferimento a questi (ed a volte pure a titolari di uffici statali) di un potere disciplinare, suscettibile di estrinsecarsi anche con l'inflizione di sanzioni restrittive della liberta' personale (art. 1252 nn. 1 e 2 cod. navig.), e perfino con l'inibizione temporanea o permanente dell'esercizio della professione di marittimo (stesso articolo, nn. 4 e 5); ed e' altresi' vincolato ad una serie di prestazioni straordinarie che esulano dal diritto comune (come per es. sono quelle degli artt. 491-493, 812 cod. navig.).

Massima n. 1692

Anche rapporti di lavoro regolati da norme di legge, o comunque emesse unilateralmente da pubbliche autorita', possono non precludere l'esercizio del diritto di sciopero.

Massima n. 1693

Il rapporto di lavoro nautico, pur poggiando su una base di diritto privato, si colora tuttavia di uno spiccato aspetto pubblicistico e la sua disciplina e' indirizzata alla conservazione del patrimonio navigante e, piu' ancora, dell'integrita' fisica e della vita delle persone imbarcate. Garante della soddisfazione di tale fine e' il comandante della nave, e se l'assunzione della responsabilita' a lui spettante importa che egli goda, oltre che della pienezza del potere di comando, del prestigio morale necessario al suo efficace esercizio, ne deriva l'esigenza di reprimere ogni specie di comportamento suscettibile di ledere l'uno o l'altro. Alla assolutezza della supremazia del comandante durante la navigazione deve farsi corrispondere un ugualmente esteso stato di assoggettamento dell'equipaggio, che non puo' non venire assicurato da apposite sanzioni. A siffatta finalita' sono appunto rivolte le norme del cap. III, titolo II cod. navig., fra le quali e' compreso l'art. 1105 cod. navig., rivolto a reprimere ogni specie di trasgressione agli ordini del comandante, data la potenzialita' racchiusa in ciascuna di esse di recare attentato alla preservazione dei beni indicati. Che la norma abbia di mira, in modo puro e semplice, la conservazione della disciplina di bordo e l'autorita' del comandante, facendo astrazione dalle finalita' che possono avere ispirata la disobbedienza ai suoi ordini, e che quindi non debba rimanere preclusa la sua applicazione anche quando si riscontri la legittimita' del fine (quale sarebbe quello di effettuare uno sciopero economico), si desume agevolmente dal suo confronto con l'art. 1106, n. 2, nel quale si considera quale circostanza aggravante il fatto che la disobbedienza stessa sia diretta ad interrompere la navigazione o a compromettere la sicurezza della nave. Dalla particolarita' dei beni tutelati dall'art. 1105 cod. navig., e non da altri motivi, discende la legittimita' costituzionale di tale articolo nei confronti dell'art. 40 Cost. L'art. 1105, mentre non incide sulla titolarita' del diritto garantito dall'art. 40 Cost., ha riguardo solo a situazioni temporanee che, finche' durano, appaiono incompatibili con l'esplicazione del diritto medesimo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui due giudizi riuniti,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1105, n. 1, del Codice della navigazione in relazione allo art. 40 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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