Corte costituzionale
Ordinanza n. 81/1962
Corte cost., ord. 7 luglio 1962, n. 81
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 81/1962
- Data di deposito
- 7 luglio 1962
- Data di decisione
- 22 giugno 1962
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:81
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, n. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 giugno 1960
Parametri
Massime
Massima n. 1600
(Nella specie, era stata riproposta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, n. 6, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 51 e 113 della Costituzione. La questione e' gia' stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 42 del 1961 e con le successive ordinanze n. 9, 24, 42 e 43 del 1962). Cfr.: 24/1956 D ed altre ivi richiamate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata con la deliberazione sopra indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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