Corte costituzionale
Sentenza n. 32/1961
Corte cost., sent. 9 giugno 1961, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/1961
- Data di deposito
- 9 giugno 1961
- Data di decisione
- 6 giugno 1961
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge della Regione siciliana n. 21 del 12 maggio 1959
- art. 14, n.1, legge della Regione siciliana n. 21 del 12 maggio 1959
- art. 14, legge della Regione siciliana n. 21 del 12 maggio 1959
- art. 15, legge della Regione siciliana n. 21 del 12 maggio 1959
- art. 5, lett.h, legge della Regione siciliana n. 21 del 12 maggio 1959
- legge della Regione siciliana n. 21 del 12 maggio 1959
Parametri
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 12, comma 3, statuto regione Sicilia
- art. 13, decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n. 204 del 25 marzo 1947
- art. 127, Costituzione
- art. 25, statuto regione Sicilia
- art. 134, Costituzione
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
Massime
Massima n. 1251
Non e' consentito in via generale di estendere alle Regioni le norme costituzionali dell'ordinamento dello Stato, che non costituiscano applicazione dei principi generali. Le norme della Costituzione che conferiscono l'esercizio della potesta' legislativa al Governo sono da ritenere eccezionali e percio' non estensibili agli ordinamenti regionali, secondo i quali, peraltro, il procedimento normativo delle leggi e' reso piu' spedito dalla unicameralita' dell'organo legislativo e dalla minore complessita' dell'esercizio della funzione legislativa. Pertanto e' costituzionalmente illegittima la norma dell'art. 16 della legge approvata il 3 aprile 1959 dell'Assemblea della Regione siciliana e promulgata il 12 maggio 1959 col n. 21 ("Riordinamento dell'Ente di riforma agraria per la Sicilia"), in quanto delega al Governo regionale il potere di emanare le norme di coordinamento con le altre disposizioni riguardanti la stessa materia.
Massima n. 1252
Vedi: Sent. 16/61 A
Massima n. 1253
Non e' censurabile per illegittimita' costituzionale la legge regionale che preveda entrate di incerta consistenza, in quanto la mancata riscossione di esse non puo' provocare altra conseguenza che quella di indurre gli organi competenti della Regione a provvedere, secondo le norme vigenti, a reperire altrimenti i mezzi per far fronte alle spese previste dalla legge medesima. Pertanto e' infondata, in relazione all'art. 81 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge regionale siciliana approvata il 3 aprile 1959 e promulgata, in pendenza di ricorso, il 12 maggio 1959 col n. 21, concernente "Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia" nella parte in cui si stabilisce in astratto la possibilita' che il fondo di rotazione, in esso previsto, sia incrementato da utili e apporti di varia formazione e provenienza.
Massima n. 1250
Il regolamento per l'esecuzione di una legge della Regione siciliana deve essere emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Pertanto gli artt. 5 lett. h e 15 della legge approvata il 3 aprile 1959 dall'Assemblea della Regione siciliana e promulgata in pendenza di ricorso il 12 maggio 1959, col n. 21 ("Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia"), che disciplinano l'emanazione del regolamento della legge medesima mediante decreto assessoriale, sono costituzionalmente illegittimi in relazione all'art. 12 dello Statuto della Regione siciliana.
Massima n. 1248
Vedi: Sent. 37/1957 B.
Massima n. 1249
Il ricorso dello Stato avverso una legge regionale per violazione delle norme costituzionali sulla competenza legislativa e regolamentare della Regione e' ammissibile anche se sia inapplicabile il contenuto normativo della legge impugnata. (Nella specie: la Regione siciliana aveva eccepito l'inammissibilita' del ricorso dello Stato deducendo l'inapplicabilita' delle norme impugnate - artt. 15 e 16 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana e promulgata in pendenza del ricorso il 12 maggio 1959 col n. 21 - a causa dell'avvenuta scadenza dei termini stabiliti in esse norme rispettivamente per l'emanazione del regolamento e del decreto legislativo delegato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione siciliana:
dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 5, lett. h, 14, n. 1, 15 e 16 della legge approvata il 3 aprile 1959 dall'Assemblea della Regione siciliana, promulgata, in pendenza del ricorso in questa sede, il 12 maggio 1959 (n. 21) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, n. 28, del 15 maggio 1959;
dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale sollevate nei riguardi della legge suddetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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