Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1960

Corte cost., sent. 16 dicembre 1960, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
70/1960
Data di deposito
16 dicembre 1960
Data di decisione
6 dicembre 1960
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1960:70

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 3, legge n. 692 del 4 agosto 1955

Parametri

Massime

Massima n. 1135

Vedi: Sent. 4/1959 A.

Massima n. 1136

Vedi: Sent. 1/1960 A.

Massima n. 1137

Ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, lo sconto obbligatorio, imposto ai produttori di medicinali, a favore degli istituti ed enti assistenziali indicati dall'art. 2 della legge stessa per la finalita' di interesse generale di assicurare l'assistenza farmaceutica ai pensionati per invalidita' e vecchiaia, e' disciplinato in modo autonomo rispetto al prezzo d'imperio per la vendita dei medicinali al pubblico, e non ha natura di prezzo differenziato.

Massima n. 1138

Costituisce prestazione patrimoniale, a norma dell'art. 23 della Costituzione, ogni prelievo di ricchezza imposto con atto di autorita', senza il ricorso della volonta' del soggetto obbligato. Tale prestazione e' configurabile non soltanto quando l'obbligazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, ma anche quando il sacrificio patrimoniale deriva dalla riduzione dell'utile altrimenti spettante, come nel caso di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, dello sconto imposto ai produttori sul prezzo dei medicinali acquistati dagli istituti ed enti indicati dall'art. 2 della legge stessa. Tale sconto e' compreso pertanto nella sfera di applicazione del citato art. 23 della Costituzione.

Massima n. 1139

Vedi: Sent. 4/1957 B.

Massima n. 1140

E' illegittima, perche' in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, la disposizione contenuta nell'art. 4, terzo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, con cui si conferisce al Ministro per la sanita', senza fissare criteri e limiti, il potere di determinare, in misura superiore al minimo indicato nella stessa legge, lo sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali a favore di taluni istituti ed enti di assistenza.

Massima n. 1141

Gli artt. 41 e 42 della Costituzione riguardano la disciplina dell'iniziativa economica e della proprieta' privata ed operano percio' in una sfera diversa da quella a cui si riferisce l'art. 23. (Nella specie la Corte, ritenuta legittimamente imposta una prestazione patrimoniale - sconto sul prezzo dei medicinali a favore di taluni enti di assistenza, imposto ai produttori dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692 - ha ritenuto assorbita la questione circa la legittimita' della stessa prestazione in riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione).

Massima n. 1142

Il principio di eguaglianza stabilito nell'art. 3 della Costituzione non e' violato quando risultano diversamente disciplinate situazioni che il legislatore considera diverse, salvi i limiti previsti nel primo comma dello stesso articolo e purche' il trattamento differenziato riguardi categorie di persone e non gia' singoli soggetti. Non contrasta quindi col principio predetto l'art. 4, terzo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, il quale pone a carico dei produttori di medicinali una parte dello onere derivante dall'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati per invalidita' e vecchiaia, in considerazione del fatto che all'assistenza farmaceutica si ricollega direttamente l'attivita' industriale dei produttori medesimi.

Massima n. 1143

Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale la Corte costituzionale non puo' esaminare se non le questioni sollevate dal giudice a quo, e sotto l'aspetto in cui le questioni stesse sono prospettate nell'ordinanza di trasmissione degli atti.

Massima n. 1144

Le finalita' di preminente interesse pubblico a cui sono ispirate le disposizioni dell'art. 38 della Costituzione e i conseguenti compiti imposto allo Stato dal quarto comma dello stesso articolo, non escludono che gli oneri finanziari inerenti a tali compiti possono far carico a categoria di soggetti diversi dallo Stato. Lo Stato puo' avvalersi, anche in questo caso, dei mezzi offerti dall'ordinamento giuridico, con imposizione di tributi in senso stretto o con imposizione di prestazioni patrimoniali. Pertanto non e' contrasto con l'art. 38 della Costituzione, l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, che impone ai produttori uno sconto sul prezzo dei medicinali a favore di taluni enti ed istituti di assistenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunziando con unica sentenza sui due procedimenti riuniti come in epigrafe:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia, nella parte in cui il potere di fissare uno sconto, in misura superiore al 17 per cento, è attribuito al Ministro per la sanità, senza fissare criteri e limiti, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI.

Testo integrale

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