Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1959

Corte cost., sent. 18 maggio 1959, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/1959
Data di deposito
18 maggio 1959
Data di decisione
30 aprile 1959
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:30

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 19 maggio 1950
  • legge della Regione autonoma Sardegna del 17 maggio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 807

La sfera della competenza legislativa regionale va determinata in base non soltanto alla materia, ma anche ai limiti previsti dalle norme che attribuiscono la potesta' legislativa. La violazione di questi limiti concreta un vizio di incompetenza. Ove sia violato il limite del rispetto della Costituzione, il vizio di incompetenza coincide con quello di illegittimita' costituzionale. Cfr.: 38/51957 A.

Massima n. 808

La Regione sardegna, nell'esercizio della propria competenza legislativa, e' tenuta, per l'art. 3 dello Statuto, a rispettare la Costituzione. Essa, percio', eccede dalla propria competenza legislativa non soltanto se legifera in materia non compresa nella specifica elencazione della suddetta norma statutaria, ma anche quando emana disposizioni legislative in contrasto con la Costituzione. In tal caso vizio di incompetenza e vizio di illegittimita' costituzionale coincidono. Consegue che il potere del Governo della Repubblica - stabilito dal primo comma dell'art. 33 dello Statuto - di rinviare al Consiglio della Regione le leggi regionali eccedenti la competenza di quest'ultima, e il correlativo potere dello stesso Governo, ai sensi del secondo comma dell'art. 33, di impugnare per illegittimita' costituzionale quelle leggi, se riapprovato, hanno pari e non limitata estensione.

Massima n. 809

Nei giudizi di legittimita' costituzionale, anche se proposti in via principale, non possono avere rilievo istituti, come quelli dell'inammissibilita' del ricorso per acquiescenza o per il carattere confermativo del provvedimento impugnato, quali sono stati specialmente elaborati nella giurisprudenza amministrativa. Cfr.: 44/57 C.

Massima n. 810

Vedi: Sent. 54/1958 B.

Massima n. 811

La disposizione VIII, comma ultimo, parte ultima delle norme transitorie e finali della Costituzione - dove si stabilisce che per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessita', trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali - ha portata generale senza potersi distinguere tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale.

Massima n. 812

Vedi: Sent. 20/1956 D.

Massima n. 813

Le norme di attuazione degli Statuti regionali, sia per ragioni di forma che di sostanza, sono su un piano diverso e superiore rispetto alle leggi da emanare nelle materie da esse regolate; ma non per questo si puo' ad esse attribuire il carattere di leggi costituzionali. Cfr.: 20/1956 B.

Massima n. 814

Il carattere di una norma transitoria (nella specie, la VIII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione) si deduce non tanto e soltanto dalla sua denominazione quanto dal suo contenuto e dalla sua finalita'.

Massima n. 815

La Disposizione VIII^ della Costituzione, che stabilisce, tra l'altro, che per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessita', trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali, ha natura ed efficacia di norma transitoria. La stessa natura ed efficacia di norma transitoria e' da attribuirsi all'art. 21 delle norme di attuazione dello Statuto sardo, approvato con D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, che contiene una norma analoga specificamente riguardante la Regione sardegna. Pertanto la Regione sardegna era obbligata a rispettare le due suddette norme soltanto al momento della sua costituzione e dell'inizio del suo funzionamento; successivamente poteva ad esse derogare.

Massima n. 816

Per negare od ammettere che una legge implichi un onere nuovo o maggiore, ai sensi dell'art. 81 ultimo comma della Costituzione, occorre aver riguardo all'oggetto ed al contenuto della legge stessa. La mancanza nella legge di ogni indicazione della cosiddetta "copertura" non puo' far presumere l'esclusione dell'onere nuovo o maggiore. L'indicazione della copertura, ai sensi della citata norma costituzionale, e' richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme gia' iscritte nel bilancio, o perche' rientrino in un capitolo che abbia capienza per l'aumento di spesa, o perche' possano essere fronteggiate con lo "storno" di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli. In quest'ultimo caso e' necessario che sia data autorizzazione al Ministero del tesoro di apportare al bilancio le debite variazioni, le quali dovranno essere inserite in apposita legge.

Massima n. 817

La legge regionale sarda 17 maggio 1957, contenente "Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dell'Amministrazione regionale", prevedendo un notevole aumento del personale, e quindi una maggiore spesa, senza l'indicazione della "copertura", viola l'art. 81, ultimo comma della Costituzione, in virtu' del quale ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Pertanto la predetta legge regionale e' costituzionalmente illegittima.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione;

dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale sardo in data 17 maggio 1957, concernente "Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordina mento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale", in riferimento all'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Testo integrale

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