Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1959

Corte cost., sent. 9 marzo 1959, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
11/1959
Data di deposito
9 marzo 1959
Data di decisione
3 marzo 1959
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Bracci
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:11

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Sardegna del 30 marzo 1957
  • art. 3, legge della Regione autonoma Sardegna del 30 marzo 1957
  • art. 4, legge della Regione autonoma Sardegna del 30 marzo 1957

Parametri

Massime

Massima n. 761

La Regione autonoma della Sardegna con la legge regionale 30 marzo 1957, contenente "disposizioni relative all'esercizio della caccia" ha escluso dal proprio territorio la legislazione statale in materia di caccia, sostituendovi la propria. Con questa legge la Regione ha fatto propria la sostanza di molte norme della disciplina statale sulla caccia anteriore al D.P.R. n. 987 del 1955, che decentra alle province, per quelle materie, gran parte delle funzioni amministrative statali. Poiche' trattasi di rinvio meramente materiale e si verte in materia di legislazione regionale, che incontra soltanto i limiti della Costituzione e dei principi dell'ordinamento dello Stato (art. 3 lett. i dello Statuto sardo), la produzione di norme regionali mediante rinvio parziale alle leggi dello Stato e' da ritenersi costituzionalmente legittima.

Massima n. 762

La norma dell'art. 118 della Costituzione sul decentramento di funzioni amministrative ad enti locali, strettamente collegata con l'art. 117, riguarda essenzialmente le Regioni a Statuto comune. Ma non e' da escludere che nel citato art. 118 possano ravvisarsi anche principi valevoli per le autonomie regionali in generale.

Massima n. 763

Per il decentramento di funzioni amministrative della Regione sarda a favore degli enti locali, disciplinato dall'art. 6 dello Statuto speciale, non e' disposta alcuna riserva di legge statale. Il subdecentramento agli enti locali delle funzioni amministrative che in base allo Statuto speciale per la Sardegna spettano alla Regione, ove non avvenga con legge costituzionale, e' di competenza legislativa regionale. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale sarda 30 marzo 1957, sollevata con riferimento all'art. 118 della Costituzione per il motivo che tale legge non avrebbe potuto modificare le norme statali sul decentramento alle province delle funzioni amministrative in materia di caccia.

Massima n. 764

A differenza della delegazione nel campo del diritto amministrativo, che per il principio della istituzionalita' delle competenze avviene in casi eccezionali e per atto amministrativo, quasi intuitu personae, la delegazione regionale, quando "normalmente" le funzioni debbano essere esercitate da soggetti diversi dal titolare delle funzioni, deve avvenire mediante attribuzione di competenza in via generale, preventiva e astratta. A tali fini si addice evidentemente la legge, anche per l'esigenza della certezza del diritto, salvo che la Regione voglia esercitare le proprie funzioni valendosi semplicemente degli uffici degli enti locali. Alla stregua di tali principi in materia di delegazione regionale, l'art. 3 della legge regionale sarda 30 marzo 1957, che prevede la delegazione agli enti locali delle funzioni in materia di caccia, e' illegittimo perche' non indica i destinatari della delegazione, non determina le funzioni che sono oggetto della delegazione, ne' i criteri direttivi ai quali gli enti locali delegati debbono conformarsi. Tali direttive non sono nemmeno nel successivo art. 4 della legge.

Massima n. 765

Vedi: Sent. 38/1957 A.

Massima n. 766

La delegazione di funzioni regionali in materia di caccia agli enti locali, prevista dalla legge regionale sarda 30 marzo 1957, non puo' avere esecuzione finche' sia concretamente disciplinata da una successiva legge regionale. Pertanto l'art. 5 dell'indicata legge regionale, che pone le spese per l'applicazione della stessa legge a carico del capo 84 dello stato di previsione del bilancio regionale 1957 (gia' destinato peraltro a contribuire per l'applicazione della legge sulla caccia), non ha portato alcun onere per la Regione ed e' quindi infondata la questione della sua illegittimita' costituzionale sollevata in riferimento all'art. 81 ultimo comma della Costituzione e 41 delle norme di attuazione dello Statuto sardo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

in parziale accoglimento del ricorso dello Stato:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 30 marzo 1957 dell'Assemblea della Regione autonoma della Sardegna, contenente disposizioni relative all'esercizio della caccia, con riferimento all'art. 44 dello Statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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