Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1958

Corte cost., sent. 2 maggio 1958, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/1958
Data di deposito
2 maggio 1958
Data di decisione
22 aprile 1958
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1958:33

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • art. 16, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • art. 18, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 7 febbraio 1951
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3178 del 18 dicembre 1952
  • art. 3, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 4, legge n. 230 del 12 maggio 1950
  • art. 1, legge n. 333 del 18 maggio 1951
  • art. 2, legge n. 339 del 2 aprile 1952

Parametri

Massime

Massima n. 596

Per le ragioni gia' addotte in precedente decisione, non puo' ritenersi improponibile la questione di legittimita' costituzionale di un decreto di esproprio per riforma fondiaria sotto il profilo che, disputandosi della permanenza di un diritto di proprieta' in contrasto con un atto che tale diritto trasferisca ad altro soggetto, la questione stessa non avrebbe, nel giudizio di provenienza, carattere incidentale. Conforme: sent. n. 59 del 25 maggio 1957.

Massima n. 597

L'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio) e la tabella allegata assoggettano all'espropriazione di una percentuale piu' alta i proprietari di maggiori estensioni, realizzando il fine di stabilire equi rapporti sociali in quelle regioni dove piu' accentrata e' la proprieta' terriera, e diminuiscono invece la percentuale di scorporo dove il reddito medio e' piu' elevato, allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo perche' l'opera degli enti di riforma viene ad essere piu' estesa in quelle zone in cui il grado di produttivita' dei terreni e' basso, ed e' piu' limitata laddove era stato gia' ottenuto un sistema di cultura intensiva. Pertanto, detto art. 4 non contrasta ne' con l'art. 44 della Costituzione ne' con il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge di cui all'art. 3. Conforme: sent. n. 65 del 25 maggio 1957.

Massima n. 598

In materia di riforma agraria e' legittimo il principio per il quale e' deferito al legislatore ordinario di stabilire l'equa misura dell'indennita' di esproprio, oltre che il modo e il tempo della corresponsione, contemperando nel modo migliore l'interesse del privato con le finalita' di interesse pubblico, cui si ispira la riforma. Pertanto non contrastano col principio fissato dal terzo comma dell'art. 42 della Costituzione gli artt. 16 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Conforme: sent. n. 61 del 25 maggio 1957.

Massima n. 599

La pubblicazione del piano particolareggiato di scorporo oltre il termine del 31 dicembre 1951 stabilito dalla legge delegante non vizia il decreto delegato perche' non concorre alla sua formazione, e puo' determinare soltanto una diversa decorrenza del termine di venticinque giorni per le eventuali osservazioni, a norma dell'art. 23 del D.L. 7 febbraio 1951, n. 69. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dei decreti presidenziali di esproprio n. 69 del 7 febbraio 1951 e n. 3178 del 18 dicembre 1952, per violazione della delega legislativa, e precisamente delle norme di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 230 del 1950, 1 della legge n. 333 del 1951, 2 della legge n. 339 del 1952. Conforme: sent. n. 60 del 25 maggio 1957.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura dello Stato;

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza della Corte di appello di Bologna del 10 dicembre 1956 sulla legittimità costituzionale del D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 69, del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3178, e degli artt. 16 e 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, e agli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, 2 della legge 2 aprile 1952, n.339.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

Testo integrale

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