Corte costituzionale
Sentenza n. 78/1957
Corte cost., sent. 25 maggio 1957, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/1957
- Data di deposito
- 25 maggio 1957
- Data di decisione
- 16 maggio 1957
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AZZARITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1957:78
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 4249 del 6 dicembre 1952
- art. 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 5, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 2, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 20, comma 1, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
- art. 785, codice civile
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 70, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 113, Costituzione
Massime
Massima n. 408
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 59 del 1957 (ved. 59/57 A, 60/57 A, 62/57 A, 63/57 a, 64/57 A, 65/57 A, 66/57 A, 67/57 C, 68/57 A, 70/57 a, 71/57 A, 72/57 A, 73/57 A, 74/57 A e 75/57 A).
Massima n. 409
Sul punto la sentenza rinvia alla precedente sent. n. 60 del 1957 (ved. 60/57 D, 63/57 B e 70/57 B).
Massima n. 410
Il parere della Commissione parlamentare prevista dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 era obbligatorio, ma non vincolante per il Governo. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 6 dicembre 1952, n. 4249 sollevata per il motivo che con tale decreto, emesso in difformita' del parere della commissione suddetta, il Governo avrebbe ecceduto i limiti della delega conferitagli con la legge n. 841 del 1950.
Massima n. 411
La figura della donazione obnuziale ha caratteri particolari, in quanto gode di uno speciale regime formale, e' concepita come un negozio unilaterale, valido ed irrevocabile senza bisogno di accettazione del donatario, ma subordinato al fatto che segua il matrimonio, la cui celebrazione opera quindi come condicio iuris e ne determina il momento di efficacia. L'espressione "donazioni in contemplazione di matrimonio" - che si rinviene nell'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (c.d. legge stralcio) - non corrisponde testualmente a quella dell'art. 785 cod. civ. nella quale si richiede un esplicito riferimento ad "un determinato futuro matrimonio". Di conseguenza, quando risulti il fatto che una donazione e' stata posta in essere con riguardo a un determinato futuro matrimonio, e' da ritenere che essa rientri nelle eccezioni previste dall'art. 20 citato al principio della inefficacia di diritto nei confronti degli Enti di riforma fondiaria degli atti fra vivi a titolo gratuito - se posteriori al 1 gennaio 1948 -, anche se non vi sia contenuta una espressa menzione del matrimonio contemplato.
Massima n. 412
Le "donazioni in contemplazione di matrimonio", che l'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 non comprende negli atti fra vivi a titolo gratuito dichiarati inefficaci di diritto nei confronti degli Enti di riforma, se posteriori al 1 gennaio 1948, non devono avere i requisiti formali rigorosamente prescritti dall'art. 785 Cod. civ.. Quando risulti infatti esaurientemente dimostrato che una donazione e' stata posta in essere riguardo a un determinato futuro matrimonio, essa rientra fra quelle previste dall'art. 20 della legge citata, anche se l'atto non contenga una espressa menzione del matrimonio contemplato. Pertanto il D.I.R. 6 dicembre 1952, n. 4249, con cui e' stata disposta l'espropriazione di un fondo donato in contemplazione di matrimonio, e' costituzionalmente illegittimo, perche' viola l'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed eccede i limiti della delega legislativa fatta al Governo con l'art. 1 della stessa legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e del decreto presidenziale 6 dicembre 1952, n. 4249, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, proposte con l'ordinanza 13 luglio 1956 della Corte di appello di Bari, pronunciata nella causa promossa da Cuttano Giuseppe e Matteo contro la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania;
dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica, n. 4249 in data 6 dicembre 1952, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto ha disposto la espropriazione di un fondo donato in contemplazione di matrimonio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
Testo integrale
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